INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02422 presentata da DEL TENNO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090309

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02422 presentata da MAURIZIO DEL TENNO lunedi' 9 marzo 2009, seduta n.142 DEL TENNO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: risulta che alcuni uffici locali dell'agenzia delle entrate, nell'ambito dei controlli finalizzati al recupero dell'evasione nel campo immobiliare contestano nei verbali di verifica maggiori ricavi per effetto della ricostruzione dei prezzi di cessione degli immobili costruiti e venduti; nella prassi commerciale le compravendite degli immobili in costruzione vengono generalmente eseguite in corso d'opera mediante la sottoscrizione di contratto preliminare e successivo rogito notarile, che viene stipulato dopo l'ultimazione della costruzione, che puo' avvenire anche dopo alcuni anni; il prezzo dell'immobile convenuto nel contratto preliminare risulta confermato nel rogito notarile in quanto gia' pattuito, mentre il valore di mercato dello stesso immobile risulta quasi sempre ben superiore per effetto del progressivo aumento dei prezzi nel settore; i suddetti uffici dell'agenzia delle entrate nell'attivita' di verifica e di accertamento ricostruiscono i prezzi di vendita degli immobili assumendo il loro presunto valore venale alla data del rogito, anziche' il prezzo concordato nel preliminare di vendita; in particolare, la base imponibile viene recuperata mediante l'applicazione del valore normale dell'immobile calcolata con la banca dati dell'osservatorio immobiliare in forza del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 27 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2007; l'obbligodellaregistrazione in termine fisso del contratto preliminare di vendita immobiliare e' stato introdotto con la legge n. 296 del 2006 (legge Finanziaria per il 2007), mentre in precedenza tale facolta' era lasciata alla libera pattuizione delle parti, ovvero in caso d'uso; in assenza di registrazione, precedentemente non obbligatoria, il requisito della certezza della data viene definito in base alla comune disciplina civilistica in materia di prove documentali, in particolare in base agli articoli 2702-2704 del codice civile, come si desume anche dalla circolare 10/E dell'agenzia delle entrate del 16 febbraio 2007; in base alla suddetta disciplina, la data certa puo' essere dimostrata con qualsiasi fatto che possa essere idoneo a stabilirne la veridicita', per cui prove valide possono essere rappresentate anche dalle scritture contabili e dalle fatture emesse al momento dei pagamenti in acconto; sulla base di quanto esposto, non si comprende per quale motivo i suddetti uffici considerino invece quale unica prova ammissibile della data certa la registrazione del contratto preliminare di compravendita; le maggiori somme recuperate a seguito degli accertamenti degli uffici dell'agenzia delle entrate, basate sui valori degli immobili al momento della stipula del rogito piuttosto che sui prezzi effettivamente pattuiti nei contratti preliminari di compravendita, anche se non registrati, sono spesso di rilevante entita' (milioni di euro), ma di fatto sono infondate e non rispecchiano i reali prezzi di vendita; tutto cio' comporta una situazione di difficolta' per le imprese che si trovano costrette a pagare le maggiori imposte, definite a seguito degli accertamenti, che scaturiscono dal recupero di maggiori redditi ma che di fatto non sussistono -: se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali opportune iniziative si intendano intraprendere al fine di chiarire che ai contratti preliminari di vendita, conclusi prima della legge n. 296 del 2006 (legge Finanziaria per il 2007) e non registrati, si applichi ai fini dell'accertamento del valore degli immobili la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali contenuta negli articoli 2702-2704 relativi alle scritture private. (4-02422)
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