INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02396 presentata da FEDI MARCO (L'ULIVO) in data 31/01/2007

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02396 presentata da MARCO FEDI mercoledì 31 gennaio 2007 nella seduta n.101 FEDI e BUCCHINO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il comma 7 dell'articolo 70 della legge n. 338 del 23 dicembre 2000 (la legge finanziaria per il 2001) ha previsto a partire dal 2001, a favore dei soggetti i quali siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il pagamento di un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue (154,94 euro); a tale importo aggiuntivo sono interessate anche le pensioni in convenzione internazionale erogate ai residenti all'estero; tale importo è corrisposto dall'Inps in sede di erogazione della tredicesima e spetta a condizione che il soggetto: a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo italiano; b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo (l'Inps non procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato); la stessa legge (al comma 8 dell'articolo citato) prevede che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni reddituali e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di 300.000 lire annue (154,94 euro), l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite; è previsto che anche gli altri enti erogatori, oltre all'Inps, provvedano negli stessi termini e con le stesse modalità al pagamento dell'importo aggiuntivo; la concessione dell'importo aggiuntivo è subordinata alle seguenti due condizioni: a) Prima condizione: l'importo pensionistico. Per il 2006: se l'importo della pensione per l'anno 2006 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a 516 euro) è risultato maggiore di 5.713,48 euro, nulla spetta al pensionato; se l'importo della pensione per l'anno 2006 è risultato minore o uguale a 5.558,54 euro, il pensionato ha diritto, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo; se l'importo della pensione per l'anno 2006 è risultato compreso tra euro 5.558,54 e 5.713,48 al pensionato spetta la differenza tra 5.713,48 e l'importo della pensione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge; per i residenti all'estero l'importo della pensione preso in considerazione oltre al pro-rata italiano include anche l'eventuale pensione estera; b) Seconda condizione: i limiti reddituali. Il diritto all'importo aggiuntivo per il 2006 di 154,94 euro, o ad una parte dello stesso, è attribuito se il reddito personale non supera l'importo di 8.337,81 euro. Qualora il pensionato è coniugato, il limite di reddito cumulato previsto è di 16.675,62 euro; si tratta quindi di un beneficio circoscritto ad una limitata platea di aventi diritto i quali devono essere titolari di pensioni e di redditi bassi; da questa già limitata platea di beneficiari, l'INPS ha deciso, secondo gli interroganti senza una fondata e plausibile motivazione, di escludere i residenti all'estero titolari di una pensione ( pro-rata ) italiana detassata alla fonte (e quindi dall'Inps stesso in qualità di sostituto di imposta) in seguito all'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali -: se non si ritenga che l'esclusione di migliaia di nostri connazionali residenti all'estero dalla attribuzione di un modesto beneficio previdenziale, che viene invece concesso a tutti i titolari di pensione residenti in Italia, rappresenti una manifesta ingiustizia che non trova alcuna giustificazione o fondamento tecnico-giuridico, atteso che la legge istitutiva dell'importo aggiuntivo non prevede alcuna specifica esclusione soggettiva ma solo il soddisfacimento di specifici requisiti reddituali; se il Ministero del lavoro intenda verificare i motivi dell'esclusione dei residenti all'estero titolari di pensione italiana detassata alla fonte dall'attribuzione dell'importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pensionistica istituito dalla legge n. 388 del 2000, articolo 70 comma 7, e, nel caso in cui tale esclusione sia considerata ingiustificata, se intenda impartire istruzioni all'Inps affinché l'istituto previdenziale eroghi la prestazione in oggetto anche ai soggetti finora esclusi. (4-02396)
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