INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02221 presentata da GRIMALDI UGO MARIA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 18/01/2007

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02221 presentata da UGO MARIA GIANFRANCO GRIMALDI giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094 GRIMALDI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che: la sentenza n. 10838 del 2006 del Tar Lazio, resa esecutiva dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6019 del 14 novembre 2006 respingendo l'istanza cautelare presentata dall'ACI, ha accolto il ricorso presentato da tesserati dall'automobilismo sportivo, con cui hanno lamentato il mancato rispetto di fondamentali principi di democrazia; le associazioni e società sportive, gli atleti e tecnici dell'automobilismo sportivo non partecipano alla vita associativa della propria federazione sportiva ACI, in violazione delle disposizioni legislative e delle norme dello Statuto del CONI essi non costituiscono gli organi federali, che invece risultano costituiti dai soli Automobil Club provinciali; la sentenza del Tar Lazio, tra l'altro, statuisce che «in conseguenza di tale assetto finisce per risultare illegittima la nomina del Presidente federale dell'ACI»; il presidente dell'ACI Lucchesi, come da sue comunicazioni e da articoli di stampa, non dà corso alla corretta attuazione della sentenza promuovendo un adeguamento statutario che preveda specifiche modifiche riguardo alla costituzione degli Organi federali (assemblea, consiglio generale, comitato esecutivo) con le categorie sportive riconosciute dalla legge e dall'ordinamento sportivo nazionale, associazioni e società sportive, atleti e tecnici dell'automobilismo sportivo; il presidente dell'ACI Lucchesi ed il vicepresidente Grandi sono stati condannati dal Tribunale penale di Roma, con sentenza di primo grado n. 17227/05, per abuso commesso nella gestione di gare d'appalto per affidare il servizio di promozione per i campionati automobilistici nazionali; alcuni dirigenti dell'ACI sono stati condannati dalla Corte dei conti, con sentenza di primo grado n. 292 del 2005, per aver procurato all'ente un danno erariale avendo stipulato con superficialità una discutibile transazione con una società privata a cui hanno erogato indebitamente 1 miliardo 180 milioni di lire, danaro dalla natura pubblica preso dai finanziamenti ricevuti dal CONI come federazione sportiva; in tutti e due i casi sia il presidente Lucchesi che i componenti del comitato esecutivo dell'ACI non hanno fatto costituire l'ente nei processi contro se stessi, per cui allo stato si configura un inammissibile conflitto di interessi; il mondo sportivo è in fermento e non intende più subire questa illegittima gestione dello sport automobilistico, causa secondo l'interrogante di una inefficienza nella conduzione dell'attività sportiva con enormi sprechi di risorse economiche -: quali iniziative siano state intraprese per correggere dette illegittimità e se non sia stato preso in considerazione lo scioglimento degli organi dell'ente pubblico ACI, con la conseguente nomina di un commissario straordinario, in esecuzione del disposto dell'articolo 67 dello Statuto dell'ACI, considerato che sono stati integrati gli estremi richiesti, ovvero «i gravi motivi». (4-02221)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SPORTIVE 
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