INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01966 presentata da NAPOLI OSVALDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090105

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01966 presentata da OSVALDO NAPOLI lunedi' 5 gennaio 2009, seduta n.109 OSVALDO NAPOLI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: con Direttiva del 18 settembre 2008 il Ministero del lavoro ha fissato le linee guida cui i soggetti con compiti di verifica in materia di lavoro devono attenersi; detta Direttiva precisa inequivocabilmente che i contenuti della circolare n. 4 del 2008 sono da ritenersi complessivamente non coerenti con l'impianto e le finalita' della legge Biagi ed in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione secondo cui «ogni attivita' umana suscettibile di valutazione economica puo' essere resa in forma autonoma o subordinata, mentre decisivo, ai fini della applicazione della disciplina inderogabile del diritto del lavoro, e' il requisito essenziale della subordinazione»; pertanto gli organi ispettivi sono tenuti a disapplicare i contenuti della circolare 4 del 2008; tra gli obiettivi dichiarati della richiamata Direttiva vi e' quello di rilanciare la filosofia preventiva e soprattutto promozionale di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004, sostanzialmente disapplicato - ancorche' non abrogato - nella precedente legislatura; nel settore dell'home care e dei servizi assistenziali alla persona operano agenzie - per lo piu' costituite in forma di cooperativa sociale - che selezionano e formano operatori di comprovata professionalita' in grado pertanto di fornire in modo autonomo servizi qualificati alle famiglie dei soggetti in stato di bisogno (si tratta di anziani non autosufficienti o parzialmente tali, di pazienti allettati a causa di patologie o di interventi, di soggetti diversamente abili eccetera) direttamente al domicilio del richiedente; le agenzie garantiscono tramite la propria struttura la continuita' dell'assistenza e la professionalita' dell'operatore, circostanze che le distinguono rispetto alle agenzie di somministrazione da un lato e dalle cosiddette assistenti familiari (nel gergo comune badanti) dall'altro; queste agenzie hanno una importante valenza sociale; le modalita' tipiche con cui si svolgono i rapporti tra operatori ed agenzie portano queste ultime a fare ampio ricorso a forme contrattuali di natura autonoma, in genere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, posto che la prestazione sia resa al domicilio del richiedente; le modalita' sono stabilite dall'operatore di comune accordo con l'assistito o la famiglia di quest'ultimo e pertanto l'agenzia e' nella materiale impossibilita' di esercitare i poteri tipici del datore di lavoro (direttivo, organizzativo e disciplinare); per questo una tipologia contrattuale di natura autonoma appare di per se' stessa ben piu' aderente alle modalita' con cui si svolge il rapporto tra operatore ed agenzia; nonostante cio', il personale di vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale prosegue ad intraprendere iniziative ispettive di dubbia legittimita' proprio perche' completamente estranee ed incoerenti rispetto ai principi richiamati; queste iniziative portano tutte ugualmente ad una indiscriminata riqualificazione dei rapporti di natura autonoma di cui sono parte le Agenzie. Gli ispettori motivano i provvedimenti in modo assai generico, semplicemente richiamando taluni pretestuosi asseriti indici di subordinazione nonche' principi del tutto similari a quelli che ispirarono la circolare 4 del 2008, violando cosi' - ancora una volta ed in modo palese - le direttive ministeriali; infine, nelle more dell'esito dei giudizi e dei ricorsi proposti dalle agenzie, l'Inps provvede inopinatamente alla cartolarizzazione del credito aggiungendo un ulteriore, grave pregiudizio; in tali circostanze, per evitare responsabilita' in capo ai rappresentanti legali, le agenzie sono costrette a cessare l'attivita' ben prima di conoscere l'esito delle controversie pendenti, con palese lesione di un principio cardine dello Stato di diritto. La prima conseguenza di un tale agire sta nel fatto che ampie porzioni di un settore in forte crescita e' divenuto preda dell'irregolarita' diffusa con connesso grave danno erariale e pregiudizio per la sicurezza dei cittadini -: se il Governo intenda emanare tempestivamente i provvedimenti indispensabili al fine di uniformare il comportamento dei soggetti addetti alla vigilanza in materia di lavoro e di chiarire il quadro normativo in materia di utilizzo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera. (4-01966)
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