INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01746 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO-VERDI-L'ULIVO) in data 14/01/2002
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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01746 presentata da ALFONSO PECORARO SCANIO lunedì 14 gennaio 2002 nella seduta n. 082 PECORARO SCANIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'Università degli Studi di Rijeka (Fiume), secondo conforme dichiarazione dell'ambasciata della Repubblica di Croazia in Roma (prot. n. 1409-04 dd. 29 settembre 1995) ha lo statuto nell'ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia di Università abilitata ad ogni effetto al rilascio di regolari lauree accademiche; in particolare la laurea in «stomatologia» avviene secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento giuridico valido per tutte le università nella Repubblica di Croazia; il diploma di laurea in «stomatologia» poteva essere conseguito frequentando obbligatoriamente un corso accademico articolato in dieci semestri, dopo aver superato 39 esami di profitto ed aver sostenuto positivamente 13 colloqui; il corso tenuto interamente in lingua italiana era a numero programmato a cui non potevano partecipare più di 30 iscritti per anno accademico e, a partire dal 1988, si accedeva previo superamento di apposito esame di ammissione; nel 1992 i primi laureati iniziarono a chiedere alle Università italiane l'ammissione all'esame di abilitazione professionale per ottenere l'iscrizione all'albo; ma le università del nostro paese (la prima fu «La Sapienza» di Roma nel novembre 1993) nel ricevere le suddette domande di ammissione all'esame di stato, dichiararono che il titolo accademico conseguito a Fiume non aveva valore legale e doveva essere sottoposto al preventivo riconoscimento, così come stabilito dagli articoli 170 e 332 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592 che prevede il confronto tra i programmi svolti nell'Università straniera con quelli italiani e la conseguente emanazione di un decreto rettorale che sancisca l'equipollenza dei titoli; tale risposta fu subito impugnata davanti al Tar del Lazio che concesse, in via sospensiva, l'ammissione all'esame di stato dei ricorrenti ma che con successiva sentenza decise che i ricorrenti non avevano diritto di sostenere l'esame di stato in quanto nell'elenco dei titoli accademici italiani, in cui è stato determinato il reciproco riconoscimento senza obbligo di sostenere esami integrativi (legge 13 dicembre 1984» non figurava l'odontoiatria; nella tabella della legge viene sancita l'equipollenza tra la laurea di medicina e chirurgia dei rispettivi paesi ma, poiché, all'epoca la laurea in stomatologia (odontoiatria) esisteva in Croazia ma non in Italia il TAR negò l'ammissione all'esame di stato sostenendo che nel Trattato di Osimo fra Italia e Repubblica di Jugoslavia non era previsto il riconoscimento della laurea di odontoiatria; l'Italia, sprovvista di una facoltà di odontoiatria, abilitava i medici chirurghi alla professione odontoiatrica con la sola laurea di medicina e chirurgia nonostante la direttiva del Consiglio europeo del 25 luglio 1978 (78/678/CEE) che stabiliva «che la presente direttiva ha per effetto di obbligare l'Italia a creare una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello medico» e «che la creazione di una nuova professione richiede in Italia non soltanto l'instaurazione di strutture della nuova professione quali, ad esempio, l'ordine professionale»; l'Italia è stata sottoposta dal 1995 a procedura d'infrazione e relativa condanna da parte della Corte di giustizia a causa dell'inadempienza normativa imposta dalle prescrizioni comunitarie contenute nelle direttive comunitarie 78/686 e 78/687; in Italia gli odontoiatri, i primi laureati della facoltà di odontoiatria, istituita nel 1980 ( Gazzetta Ufficiale n. 135 del 28 febbraio 1980), sono divenuti operativi con quantificabile consistenza numerica orientativamente dal 1990 in poi; il fenomeno dell'abusivismo della professione viene confermato ripetutamente dai presidenti delle associazioni odontoiatriche, i quali lo quantificano sostenendo che in Italia operano dai 45 mila ai 60 mila abusivi sotto la copertura di altrettanti medici «prestanome» abilitati e a fronte di un numero più o meno equivalente di laureati iscritti agli ordini professionali e dunque operativi come dentisti -: se il Ministro intenda individuare le modalità per consentire l'ammissione al corso di laurea presso le università italiane ai laureati in stomatologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università statale di Fiume-Rijeka della Repubblica di Croazia con il riconoscimento di esami già sostenuti e quindi l'abbreviazione del corso stesso e l'espletamento di un idoneo tirocinio per i cittadini dell'Unione europea al fine di consentire agli stessi di esercitare la professione di odontoiatra. (4-01746)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01746 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO-VERDI-L'ULIVO) in data 14/01/2002
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
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