INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01651 presentata da FRASSINETTI PAOLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081118

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01651 presentata da PAOLA FRASSINETTI martedi' 18 novembre 2008, seduta n.088 FRASSINETTI, MARSILIO, RAMPELLI, BIAVA e DE ANGELIS. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - Premesso che: l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e' associazione di diritto privato nata nel 1882 come Kennel Club Italiano, che ha ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica, secondo il codice civile del 1865, con regio decreto 13 giugno 1940 n. 1051; la natura privata dell'associazione, che ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, e' stata riconosciuta anzitutto ai fini della individuazione dei cosiddetti «enti inutili» perche' in quella circostanza fu ritenuto «ente di preesistente natura privatistica»; questa natura e' stata affermata poi dalla giurisprudenza ordinaria (Cassazione sezioni unite civili 2 marzo 1972 n. 1404; Cassazione sezioni unite civili 4 luglio 1987 n. 5866) e dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Lombardia, sezione I ordinanza, 19 aprile 2006, n. 924; Cons. Stato, sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2006, n. 1042; Tar Lombardia, sezione I, 30 aprile 2004, n. 1554); l'ENCI cura la tenuta del libro genealogico nel rispetto della normativa vigente sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e restali (MIPAAF). La gestione del libro genealogico non comporta mutamento della natura giuridica dell'ENCI, ne' sottintende una delega di poteri pubblici da parte dello Stato (disponibile solo per legge) poiche' detta attivita' non deriva dallo Stato ma dai soci cinofili che ne sopportano i costi individuali per la selezione e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dall'ente. Il decreto legislativo 529 del 1992 afferma infatti che i libri genealogici sono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie e razza; solo sulla tenuta di questi libri si esercita il controllo formale dello Stato (donde la vigilanza del MIPAAF e le occorrenti approvazioni ministeriali dei disciplinari) per la possibile rilevanza pubblica che l'attivita' in parola, che resta comunque privata, puo' rivestire per l'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che tale libro rilascia (quest'ultimo paragrafo e' tratto dalla memoria di costituzione dell'Avvocatura Generale dello Stato nel giudizio di impugnativa del decreto ministeriale 6 aprile 2006 n. 21075 promossa contro il MIPAAF, dunque dall'avvocato difensore del Ministero); il 14 aprile 2008 perviene nota all'ENCI dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la quale, in riferimento a una comunicazione di un socio, il geometra Reggiani, si chiedono informazioni all'Ente in merito alla denuncia presentata dallo stesso Reggiani contro il Vice Presidente dell'Ente, signor Balducci. L'ENCI risponde il 24 aprile che l'esposto in argomento e' stato tempestivamente trasmesso agli organi statutariamente competenti. Nel merito, il Consiglio direttivo dell'ENCI (18 aprile) ha preso atto dell'archiviazione disposta dalla commissione di disciplina. Si comunicano al ministero le motivazioni alla base della decisione di archiviazione. L'ENCI comunica altresi' che il Comitato consultivo degli esperti sta trattando la questione (oggi esaurita); il 21 aprile 2008 giunge all'ENCI nota del Ministero avente per oggetto «Assemblea ENCI». Nella nota si legge: «in vista della prossima assemblea, indetta per il giorno 19 aprile 2008, onde evitare qualsiasi rischio di contenzioso, si invita codesto Ente ad effettuare una verifica accurata della regolare titolarita' dell'esercizio del diritto di voto da parte dei soci con riferimento a quanto lamentato nella nota del 9 aprile 2008 inviata dal signor Franceschetti direttamente a codesto stesso ente e per conoscenza alla scrivente Amministrazione (...)». II Consiglio direttivo dell'ente ha ritenuto di non dover rispondere alla nota ministeriale poiche' la questione, meramente associativa, e' di stretta competenza dell'ente. Il Consiglio direttivo dell'ENCI ha sottolineato che si sarebbe potuto rispondere nel merito senza difficolta'. Nessuna azione e' stata intentata sulle questioni indicate. Una azione giudiziaria e' stata invece successivamente intentata sul conteggio dei voti assegnati alle diverse liste: il giudice ha considerato legittimo il conteggio dei voti e il comportamento del Presidente dell'assemblea, dando pienamente ragione all'ENCI; il 30 maggio 2008 perviene all'ENCI nota del Ministero, con la quale, diversamente dalla precedente nota del 23 febbraio 2007 (nella quale si precisa che, ferma restando la continuita' dell'azione di tutela per le razze, le valutazioni su come tutelare meglio le stesse rientrano «nell'assoluta autonomia statutaria» dell'ente) si invita l'ENCI a riesaminare il dossier dei rapporti tra ENCI e la Societa' Italiana pro segugio. L'ENCI risponde il 4 giugno sottolineando che per due volte la questione e' stata sottoposta all'attenzione del giudice ordinario che ha riconosciuto pienamente legittimo l'operato dell'ente. Inoltre, l'ENCI riafferma la propria autonomia e la spettanza meramente interna di tante questioni che periodicamente vengono poste all'attenzione del Ministero, nell'intento di pochi di rafforzare contestuali iniziative giudiziali intraprese avverso l'ente, o di ribaltare il probabile esito negativo delle stesse; il 30 giugno 2008 perviene all'ENCI nota dal Ministero con la quale si richiedono all'ente utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dall'interrogazione a risposta scritta n. 4-00218 dei senatori Carrara e altri. L'ENCI risponde il 2 luglio sui seguenti punti: trasparenza gestione Libro genealogico, rispetto disposizioni anagrafe canina, inoculazione microchip e certificazione veterinaria, rapporti con Societa' Italiana pro segugio, regolarita' del funzionamento della commissione di disciplina ENCI, regolarita' del funzionamento dell'ufficio centrale del libro genealogico, regolarita' rispetto alle problematiche in tema di conchectomia, pieno funzionamento del registro allevatori; il 30 giugno 2008 perviene all'ENCI nota dal Ministero con la quale si richiedono all'ente utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dall'interrogazione a risposta scritta n. 4-00418 degli onorevoli Alessandri e Rainieri. L'ENCI risponde il 2 luglio sui seguenti punti: trasparenza gestione libro genealogico, rispetto disposizioni anagrafe canina, inoculazione microchip e certificazione veterinaria, rapporti con Societa' italiana pro segugio, regolarita' del funzionamento della commissione di disciplina ENCI, regolarita' del funzionamento dell'ufficio centrale del libro genealogico, regolarita' rispetto alle problematiche in tema di conchectomia, pieno funzionamento del registro allevatori; il 30 giugno 2008 perviene nota dal Ministero con la quale si richiedono all'ENCI utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dall'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00138 degli onorevoli Caparini e altri. L'ENCI risponde il 2 luglio sui seguenti punti: presunto stato di crisi dell'allevamento italiano (azioni dell'ENCI a favore degli allevatori), regolare istituzione del registro allevatori e suo funzionamento dinamico; per cercare di fare chiarezza sulla vicenda ENCI/Societa' italiana pro segugio (SIPS), piu' volte sollevata dal Ministero anche a seguito di interrogazioni parlamentari, il 5 agosto 2008 l'ENCI invia comunicazione al Ministero, su delibera del Consiglio direttivo del 7 luglio 2008 a firma del proprio legale, in relazione sia al contenzioso in corso tra la Societa' italiana pro-segugio e l'ENCI, sia all'autonomia dell'ente di organizzazione interna ai fini della valorizzazione delle singole razze canine; relativamente al primo aspetto, l'ENCI evidenzia ancora che la Societa' italiana pro segugio ha promosso giudizio avanti il Tribunale di Milano, il quale: a) in sede cautelare, per due volte (ordinanze del 9 maggio e 27 settembre 2007) ha ritenuto del tutto corretto l'operato dell'ENCI; b) nel merito, ha ritenuto la causa matura per la decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 7 gennaio 2009, presumibilmente condividendo quanto per due volte deciso dal Tribunale di Milano, in sede cautelare. Relativamente al secondo aspetto l'ENCI ha messo in evidenza che non pare di competenza del Ministero entrare nel merito delle scelte di una associazione di diritto privato, di preferire o meno un'associazione specializzata di razza, e cosi', piu' nello specifico, di invitare formalmente l'ENCI a rivedere le proprie decisioni relativamente alla pro segugio, tra l'altro senza una necessaria considerazione di quanto gia' accertato e statuito dal Tribunale di Milano; l'ENCI ha ribadito che l'articolo 21 dello statuto prevede che vi sia una sola associazione a seguire una certa razza o gruppo di razze, ossia non vi siano due associazioni che fanno la stessa cosa. È invece errata l'interpretazione piu' volte ribadita dal ministero secondo cui il Consiglio direttivo dell'ENCI, eletto democraticamente dai propri associati, non possa modificare le deleghe attribuite agli associati, relativamente alla cura e valorizzazione di una o piu' razze. Le razze affidate non sono di «proprieta'» degli associati e, agli occhi del sistema pubblico, il referente e' l'ENCI, e non i suoi singoli associati. Attraverso la propria nota, l'ENCI ha affermato che ogni precisazione viene effettuata ai fini del confronto costruttivo tra l'ente e il Ministero, fermo il riconoscimento in concreto degli spazi di liberta' associativa che connotano l'ENCI; il giorno 11 agosto 2008 il Ministero invia all'ENCI nota, con la quale si chiedono spiegazioni all'ente circa la risposta negativa fornita dal Consiglio direttivo del 25 luglio alla richiesta del geometra Reggiani di revoca dei provvedimenti a carico dello stesso. In particolare, il Ministero scrive: «si comunica che non risulta possibile comprendere il significato dell'espressione: anche l'attivita' dell'esperto giudice rientra nella sfera di assoluta autonomia dell'Ente, cosi' come stabilito dall'ordinanza 28 febbraio 2006 del Consiglio di Stato». L'ENCI ha risposto, attraverso il suo legale, sottolineando come il Consiglio di Stato nel 2006 e' intervenuto, accogliendo ricorso dell'ENCI a seguito di ordinanza del TAR su ricorso dello stesso geometra Reggiani contro la sospensione dall'Albo dei giudici ENCI. Nell'ordinanza del Consiglio di Stato si legge: «appare dubbia la sussistenza della giurisdizione amministrativa, non rinvenendosi, nell'oggetto della controversia, una connessione diretta con l'esercizio di pubbliche funzioni da parte di un'associazione che appare permanere nella sua originaria natura privatistica». Il provvedimento cautelare del Consiglio di Stato nega l'esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo per questioni legate a provvedimento disciplinare nei confronti di iscritto all'Albo degli esperti ENCI, non essendoci esercizio di pubbliche funzioni, ma attivita' di natura privatistica, legata al dato associativo. Peraltro, la posizione assunta dal Consiglio di Stato, a favore della natura privatistica dell'ENCI e perlomeno di alcune delle sue attivita', ha trovato recente sottolineatura e sviluppo da parte dell'Avvocatura di Stato, che in recenti contenziosi (da ultimo, nel giudizio promosso dal signor Veronesi e altri avverso il decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007, avanti il Tar Lazio: sezione II-ter; R.G. 9857/07) ha evidenziato che l'ENCI non esercita funzioni pubbliche delegate ma attivita' privata, pur se di rilevante interesse pubblico collettivo; il giorno 1 o settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota, a firma del Direttore enerale Giuseppe Blasi, con la quale si richiedono all'ente utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dell'interrogazione a risposta scritta (seduta 48 del 24 luglio 2008) dei senatori Carrara e altri. Nell'interrogazione vengono richiesti chiarimenti contabili in relazione all'attivita' dell'OCIM e ai crediti relativi dell'ENCI nei confronti del Ministero. Vengono inoltre richiesti chiarimenti sui crediti nei confronti delle delegazioni inadempienti. L'ENCI ha formulato dettagliata risposta nel merito; il giorno 4 settembre 2008 il Ministero invia nota, con la quale si richiede all'ENCI quali iniziative l'ente abbia adottato per l'avvio del procedimento in merito alla pratica del signor Guerrieri relativa a questioni riguardanti rapporti tra lo stesso Guerrieri, l'allevatore di un cane di razza Golden Retriever e la persona che materialmente avrebbe venduto il cane al Guerrieri. L'ENCI ha risposto che, per quanto di competenza, il certificato genealogico risulta regolare, considerato che il proprietario della fattrice risultava, al momento dell'iscrizione del soggetto al libro, quello indicato sul certificato; il giorno 9 settembre 2008 il Ministero invia nota, con la quale si richiedono all'ENCI utili elementi in merito all'esposto nei confronti degli esperti giudici Raimondi Giancarlo e Ghidelli Antonio. L'ENCI ha risposto che l'esposto inoltrato in data 10 dicembre 2007 dal dottor Vincenzo Ferrara e' stato esaminato dalla Commissione di disciplina di 1 a istanza dell'ente che 1 o aprile 2008 ha disposto l'archiviazione della pratica e la trasmissione della denunzia, per competenza, al Comitato consultivo Esperti poiche' gli addebiti sollevati dal denunziante riguardano l'espletamento dell'attivita' di esperti-giudici. Il Comitato consultivo degli esperti - al quale era contestualmente indirizzato l'esposto - ha attualmente in corso di istruttoria la pratica; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10971) avente per oggetto «denuncia geometra Donato Reggiani nei confronti dell'esperto giudice Francesco Balducci». L'ente ha risposto che la comunicazione del geometra Reggiani e' datata 6 settembre 2008 e che la stessa e' stata gia' portata all'attenzione del Comitato esecutivo, riunitosi il 16 settembre. Le proposte formulate dal Comitato esecutivo vengono poi esaminate dal Consiglio direttivo. La stessa comunicazione del geometra Reggiani e' stata dallo stesso indirizzata al Comitato Consultivo degli Esperti e alla Commissione di disciplina di prima istanza che ha provveduto alla rubricazione della pratica; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10969) averte per oggetto «sollecito esposto per irregolarita' esperti giudice» effettuata dal signor Nicolelli. L'ENCI ha risposto che la comunicazione del signor Nicolelli e' stata portata all'attenzione degli organi competenti. La stessa comunicazione, dallo stesso indirizzata al Comitato consultivo degli esperti, e' stata esaminata nella riunione del 4 settembre 2008. La commissione di disciplina di prima istanza, messa in indirizzo dallo stesso signor Nicolelli, ha provveduto alla rubricazione della pratica. Per quanto riguarda l'effettuazione di verifiche da parte degli uffici sul possesso dei requisiti sulla formazione e nomina degli esperti giudici gia' nominati antecedentemente all'introduzione del disciplinare del corpo degli esperti approvato con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, l'ENCI ha riportato il contenuto dell'articolo 20, decretato dallo stesso Ministero, che recita quanto segue: «(...) Gli esperti gia' nominati Giudici dell'ENCI all'atto dell'approvazione del presente disciplinare conservano a tutti gli effetti detta qualifica». Gli esperti giudici Cavicchi Aldo, Mantovani Alvaro e Gaggi Vitaliano erano gia' stati nominati esperti giudici antecedentemente al 18 aprile 2000. L'ENCI ha anche segnalato al Ministero che, a fronte di denuncia in sede penale, sostanzialmente per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha presentato richiesta al GIP di archiviazione il quale vi ha provveduto con ordinanza del 12 maggio 2008; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10967) avente per oggetto «sollecito esposto per irregolarita' di vari esperti giudice» effettuata ancora dal geometra Reggiani, su cui, giova precisare, grava una proposta di esclusione, promossa dalla Commissione di disciplina dell'ente, su cui deve pronunciarsi l'Assemblea dei soci. Lo stesso Reggiani e' radiato dell'attivita' giudicante. L'ENCI ha risposto che la comunicazione del geometra Reggiani e' stata esaminata dagli organi competenti. La stessa comunicazione, inviata anche al Comitato consultivo degli sperti e' stata esaminata nella riunione del 4 settembre 2008. La Commissione di disciplina di prima istanza ha regolarmente provveduto alla rubricazione della pratica. Per quanto riguarda l'effettuazione di verifiche da parte degli uffici sul possesso dei requisiti sulla formazione e nomina degli esperti giudici gia' nominati antecedentemente all'introduzione del disciplinare del corpo degli esperti approvato con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, l'ENCI ha riportato ancora il contenuto dell'articolo 20, decretato dallo stesso Ministero, di cui sopra. Gli esperti giudici citati anche in questo esposto erano gia' stati nominati esperti giudici antecedentemente al 18 aprile 2000. L'ENCI ha ancora segnalato al Ministero che, a fronte di denuncia in sede penale, sostanzialmente per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha presentato richiesta al GIP di archiviazione, il quale vi ha provveduto con sentenza del 12 maggio 2008; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10964) avente per oggetto «sollecito esposto per irregolarita' esperti giudice», effettuata ancora dal geometra Reggiani. L'ENCI ha risposto che anche questa comunicazione del geometra Reggiani e' stata esaminata dagli organi competenti. Il Comitato consultivo degli Esperti ha trattato l'argomento nel corso della riunione del 23 luglio 2008. La Commissione di disciplina di prima istanza, messa in indirizzo dallo stesso geometra Reggiani, ha provveduto alla rubricazione della pratica. Per quanto riguarda l'effettuazione di verifiche da parte degli uffici sul possesso dei requisiti sulla formazione e nomina degli esperti giudici gia' nominati antecedentemente all'introduzione del disciplinare del corpo degli esperti approvato con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, l'ENCI ha riportato ancora una volta il contenuto dell'articolo 20, decretato sempre dallo stesso Ministero. Gli esperti giudici citati erano gia' stati nominati esperti giudici antecedentemente al 18 aprile 2000. L'ENCI ha naturalmente segnalato al Ministero che, a fronte di denuncia in sede penale, sostanzialmente per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha presentato richiesta al GIP di archiviazione, il quale vi ha provveduto con sentenza del 12 maggio 2008. Si precisa anche che l'esposto del signor Reggiani era indirizzato nei confronti del Presidente e del Vicepresidente dell'ENCI, oltre che della Presidente del Comitato degli esperti giudici dell'ente; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI una nota (n. MIPAAF 11328) avente per oggetto «atto integrativo all'esposto inoltrato nei confronti dell'esperto giudice Matilde Capparoni in data 15 gennaio 2008» effettuata ancora una volta dal geometra Reggiani. L'ENCI ha risposto che il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 luglio 2008, alla luce delle considerazioni e delle valutazioni del Comitato consultivo degli esperti del 23 luglio 2008, recependo la proposta formulata da quest'ultimo, in applicazione del disposto dell'articolo 10, lettera f), ultima parte, del disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico del cane di razza approvato con decreto ministeriale 20 febbraio 2004 n. 20633, ha deliberato la sospensione dell'esperto giudice signora Capparoni Matilde dall'attivita' giudicante sino alla comprovata rimozione dell'impedimento ostativo attualmente esistente. L'ENCI ha inoltre risposto che la Commissione di disciplina di prima istanza e il Comitato consultivo degli esperti hanno ricevuto l'integrazione del geometra Reggiani all'esposto in argomento; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 11310) avente per oggetto «Richiesta del signor Reggiani di revoca dei provvedimenti disciplinari e mancato accoglimento da parte del Comitato Direttivo». Il Consiglio direttivo dell'ente ha deliberato di non rispondere ulteriormente a detta nota in quanto gia' esaustivamente trattata in altre precedenti risposte; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI note (n. MIPAAF 11314 e 11319) aventi per oggetto «ulteriore diffida del signor Amendola - Cagna Wafa di casa Cacozza». L'ENCI ha risposto che ha provveduto nuovamente a dare riscontro alle comunicazioni del signor Amendola, allegando l'ultima comunicazione. Nella nota, il Ministero stigmatizza il comportamento dell'ENCI che fornirebbe informazioni agli interessati solo ove richiesto dal Ministero stesso. Si sottolinea che l'ENCI riceve in entrata circa 35.000 comunicazioni protocollate ogni anno, a cui si devono aggiungere le e-mail non protocollate e le richieste telefoniche di informazioni. L'ENCI evade ogni richiesta. Nel caso specifico, si tratta di un allevatore in causa con altro allevatore per questioni di proprieta' su un cane; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 11316) avente per oggetto «articolo 21 dello Statuto. Rapporti ENCI/SIPS». Su delibera del Consiglio direttivo, il legale dell'ente, avvocato Luigi Gili, si occupa di inviare risposta con la quale si precisa che non pare spettare al Ministero entrare cosi' nel merito in vicende pendenti avanti un Tribunale della Repubblica, di matrice privatistica e che vede coinvolti tanto la SIPS quanto la CIBG, altro associato ENCI. Il legale dell'ente rappresenta anche le difficolta' organizzative che l'ENCI sta vivendo, per fare fronte all'incremento di richieste di chiarimenti e di sollecitazioni formali del Ministero, anche per vicende di cui il Ministero e' gia' a conoscenza o di rilievo meramente associativo, incremento che si e' manifestato proprio nell'ultimo periodo. L'ENCI continua a rappresentare la massima disponibilita' collaborativa verso il Ministero, come sinora mostrata a questo ultimo e, pur se a diverso titolo, a Regioni, a Enti locali e Guardia di finanza, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze; nella risposta all'interrogazione dell'onorevole Alessandri del 5 agosto 2008, lo stesso ministro Zaia, oltre a riconoscere la natura privatistica dell'ENCI (sottolineando che l'Ente non esercita funzioni pubbliche delegate ma attivita' privata, pur se di rilevante interesse pubblico collettivo), evidenzia anche il sostanziale corretto funzionamento del libro genealogico. A tale proposito si riporta, integralmente, quanto scritto nell'occasione dal Ministro in merito alle attivita' dell'Ufficio centrale del libro: «Attivita' dell'Ufficio centrale del Libro genealogico»; a garanzia della trasparenza e della correttezza della gestione del libro genealogico, l'albo degli allevatori e dei proprietari e' pubblicato sul sito internet www.enci.it, nell'ambito del nuovo servizio «libro genealogico on line» e risulta quindi facilmente consultabile da chiunque a far data dal 1 o ottobre 2006 e cio' vale anche per tutti i cani iscritti al libro genealogico i cui dati anagrafici e genetici sono rintracciabili sul sito medesimo a partire dalla stessa data. Le informazioni relative alla ubicazione degli allevamenti sono pubblicate solo a richiesta degli stessi allevatori che consentano il trattamento dei dati nel rispetto della normativa in vigore. Tale servizio on line nel periodo dal 1 o giugno 2007 al 28 agosto 2007 ha fatto registrare 658.000 contatti e di recente anche la Federazione cinologica internazionale (FCI), con proprio comunicato, ha manifestato il piu' ampio apprezzamento per l'iniziativa in parola. Per quanto concerne l'attivita' l'Enci sta, gia' da tempo, potenziando numero e qualita' dei controlli integrati, realizzati all'atto dell'inserimento dei dati relativi al libro genealogico. Il sistema effettua un controllo automatico mirato su tutti i campi che compongono la modulistica di denuncia e di iscrizione, producendo circa 100 controlli (coerenza tra data di monta, di nascita, di deposito; proprieta' stallone e fattrice, coerenza date tra una cucciolata e l'altra, eccetera). A titolo di esempio, nel caso di mancanza di microchip, oggi il sistema genera automaticamente un'anomalia che produce una comunicazione inviata all'allevatore ed alla delegazione competente. La pratica viene sbloccata solo a fronte della documentata inoculazione del microchip da parte del veterinario. Ciascuna anomalia viene registrata dal sistema e produce un insieme di statistiche che consentono all'ufficio centrale del libro di inviare comunicazioni mirate alle delegazioni, al fine del corretto invio delle pratiche all'Enci. Tali statistiche prodotte attraverso il Sistema di gestione di qualita' UNI EN ISO 9001:2000 consentono di individuare la tipologia dell'errore e le percentuali di diffusione (Allegato 5 Manuale gestione qualita'). Parallelamente si sta lavorando alla informatizzazione delle delegazioni. Si precisa che anche le verifiche sui requisiti per l'accesso e la permanenza nel registro allevatori sono realizzate automaticamente dal sistema informatico; sembra che non vi siano pertanto, su dichiarazione dello stesso Ministro, oggettivi malfunzionamenti dell'ENCI per questioni attinenti al libro genealogico tali da rendere necessario l'invio all'ente di ben 18 note formali in soli cinque mesi. Anche perche' il Ministero, che ha il compito di effettuare la vigilanza in relazione alle questioni attinenti al libro, ha propri rappresentanti, cosi' come sottolineato dallo stesso Ministro, negli organi amministrativi e tecnici dell'ente: il Consiglio direttivo, il Comitato degli esperti, la Commissione tecnica centrale dove possono comunicare il punto di vista del Ministero stesso e realizzare compiutamente la funzione di vigilanza attribuita. Il Ministero e' altresi' rappresentato da due membri del Collegio dei sindaci, di cui uno e' Presidente; non si puo' non richiamare la circostanza che numerose note ministeriali, alcune delle quali conseguenti a strumentali sollecitazioni scritte da pochi associati, fanno riferimento a fatti su cui e' gia' intervenuta la giustizia ordinaria dando piena ragione all'ENCI. È il caso delle continue note relative ai requisiti degli esperti giudici (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - sentenza del 12 maggio 2008) e alla questione della Societa' italiana pro segugio (Tribunale di Milano - ordinanze del 9 maggio e 27 settembre 2007). Posto che le stesse questioni, entrando nella sfera privatistica e associativa dell'ente, non sembrano rientrare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui sopra, in accordo anche a quanto rilevato dal Consiglio di Stato (ordinanza 28 febbraio 2006) e dallo stesso Ministro interrogato, in occasione della citata risposta all'interrogazione dell'onorevole Alessandri, nella quale ha sottolineato la persistente natura privatistica dell'ente; attraverso il sistema delle associazioni individuali e di quelle collettive, i quasi 100.000 soci dell'ENCI hanno scelto nell'ultima, affollata, assemblea elettiva (13-14 aprile 2007) l'attuale Consiglio direttivo, le cui cariche sono gratuite, con piu' dell'80 per cento delle preferenze -: se non ritenga che questo proliferare delle sollecitazioni formali da parte del Ministero possa essere strumentalmente cercato da una assai esigua minoranza di associati all'Ente e possa avere come conseguenza quella di rafforzare contestuali iniziative intraprese dagli stessi avverso l'ENCI o di ribaltare l'esito negativo di azioni giudiziarie e/o associative; se intenda intervenire per ripristinare il corretto rapporto tra il Ministero e l'ente dei cinofili italiani; se intenda garantire, come i predecessori del Ministro interrogato e come dallo stesso affermato, quell'autonomia associativa che e' alla base delle normali attivita' dell'ente, posto che l'ENCI, nato nel lontano 1882, e' infatti un'ente privato, solido e completamente autonomo sotto il profilo economico, oggi letteralmente ingolfato, vista la struttura non paragonabile a quella di un ministero, dalle continue osservazioni richiamate nella presente interrogazione, tutto cio' a discapito dello svolgimento normale dei lavori e, conseguentemente, a danno di tutti gli allevatori cinofili. (4-01651)
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