INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01460 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19940616
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_01460_12 an entity of type: aic
Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: nell'anno 1969 sono state modificate le norme che regolamentano l'effettuazione degli esami per il conseguimento del diploma di scuola media superiore; per quanto riguarda, in particolare, l'esame per geometri, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ha strutturato l'esame in maniera totalmente nuova, eliminando ogni carattere tecnico-pratico delle relative prove. Anteriormente, infatti, il diploma di geometra veniva conseguito previo il superamento di un esame teorico pratico concernente tutte le materie rilevanti ai fini dell'esercizio della professione di geometra, ed effettuato alla presenza di una commissione alla quale appartenevano membri estranei all'insegnamento che esercitavano la professione corrispondente. In conseguenza e per effetto del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il diploma di geometra rivestiva il duplice carattere di titolo accademico e di abilitazione all'esercizio della libera professione, di modo che il possesso del diploma rappresentava la sola condizione necessaria e sufficiente per poter essere iscritti al corrispondente albo professionale; la legge 7 marzo 1985, n. 75, modifica i requisiti di iscrizione all'albo dei geometri, tenuto conto della riforma degli esami di maturita' introdotta nel 1969. Infatti prescrive oltre alla necessita' di essere in possesso del diploma di geometra, anche quella di avere conseguito l'abilitazione professionale, facendo salvi "i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della legge" stessa; numerosi geometri, diplomati prima del 1969 ed in possesso percio' di diploma abilitante alla professione, non si sono iscritti all'albo prima del 1985 e volendo farlo oggi ricevono il diniego all'iscrizione da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei suoi ordini periferici che sostengono la tesi che anche questa particolare categoria di geometri, gia' abilitati, deve conseguire un'ulteriore abilitazione professionale mediante apposito esame di Stato per poter essere iscritti all'albo -: se non ritenga sufficiente per l'iscrizione all'albo il possesso del diploma di geometra, conseguito ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ed il praticantato ai sensi della legge n. 75 del 1985, e dare istruzione in tal senso al Consiglio nazionale dei Geometri; se non ritenga urgente, in caso contrario, di dover colmare in qualche modo il vuoto legislativo che lascia nel limbo la numerosa schiera di geometri abilitati prima del 1969 e non iscritti agli albi professionali prima del 1985. (4-01460)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01460 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19940616
xsd:integer
1
19940616-19950630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01460 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19940616
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-14T19:19:56Z
4/01460
SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.)
blank nodes
MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
19950616