INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01289 presentata da VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 17/07/2013
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01289 presentato da VILLAROSA Alessio Mattia testo di Mercoledì 17 luglio 2013, seduta n. 55 VILLAROSA , PESCO , CANCELLERI , RUOCCO e D'UVA . — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che: all'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 I e II comma si prevede che: «Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione»; il decorso del termine triennale incide soltanto sull'azione giudiziaria volta al conseguimento delle prestazione, che, in tal caso diviene inammissibile per l'avvenuta decadenza; tuttavia, in materia previdenziale, al lavoratore viene riconosciuta la facoltà di poter ripresentare una nuova domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la prestazione previdenziale, e, nell'ipotesi di mancato accoglimento, ricorrere, nuovamente, in giudizio sempre nel rispetto del termine triennale; l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 è stato modificato ed interpretato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991 n.103, convertito con modificazioni, dalla legge 1 o giugno 1991 n.166, e dall'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n.384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n.438; le modifiche legislative hanno previsto che il decorso del termine triennale comporti oltre alla decadenza della domanda processuale anche la perdita dei ratei pregressi, ossia delle somme maturate prima della domanda giudiziale. In ogni caso, persiste la facoltà di ottenere i ratei successivi conseguibili per effetto di nuova domanda amministrativa; per i lavoratori esposti all'amianto, nell'applicazione della norma, la giurisprudenza ha perseguito una via restrittiva con l'introduzione di una decadenza tombale non prevista dal nostro ordinamento; attraverso l'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 639 del 70 come successivamente modificato, che ha risvolti meramente processuali, è inciso su un diritto sostanziale e costituzionalmente garantito dei lavoratori i quali, decorso il termine decadenziale di tre anni, perderanno definitivamente il diritto alla contribuzione per esposizione all'amianto (ratei pregressi e ratei futuri). Non potranno ripresentare ulteriore domanda in via amministrativa, ed in tal caso, il ricorso in sede giudiziale gli verrà inevitabilmente rigettato; l'articolo 38, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (manovra economica 2) aggiunge all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.639, un sesto comma: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte»; anche con l'introduzione di questa norma non sono cessate le dispute interpretative sulla disciplina della decadenza amianto; la giurisprudenza delle sezioni unite dal 2006 al 2009, concordava nel ritenere che i benefici per l'amianto non erano soggetti a decadenza alcuna in quanto costituivano un adeguamento successivo della liquidazione della pensione; nel corso degli anni, tuttavia, l'orientamento prevalente della Cassazione (Sezioni semplici), pur in contrasto con la giurisprudenza delle sezioni unite (sent. n.12720/09), a partire dalla sentenza n.12685/08 tende all'applicazione di un regime ad hoc non previsto da alcuna norma (Gfr. Cass. n.14475/2012: Cass. n.6382/2012, Cass. N. 4695/2012, Cass. n.3605/2012, Cass. n.1629/2012, Cass. n.12052/2011, Cass. n.8926/2011, Cass. n.7138/2011), secondo tali decisioni poiché non si tratta di rivalutare l'ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, non vi è ragione alcuna che giustifichi la non applicabilità delle disposizioni legislative sulla decadenza; esistono, alla luce di ciò, posizioni e trattamenti differenti per i lavoratori che hanno introdotto un ricorso per il riconoscimento dei benefici previdenziali conseguenti all'esposizione ultradecennale all'amianto, facendo così sospettare una lesione di un diritto costituzionalmente garantito (articolo 4 e 38 della Costituzione), a tutela della posizione previdenziale dei lavoratori come diritto irrinunciabile, imprescrittibile e non suscettibile a decadenza; si ha il forte sospetto che attraverso un escamotage si finisca per tutelare la posizione dell'ente previdenziale, INPS, anziché quella dei lavoratori che esercitano un loro diritto–: se i Ministri interrogati: a) ritengano necessaria la predisposizione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 639 del 1970 (come modificato) che permetta di individuare in modo chiaro e definitivo la questione della decadenza dai benefici previdenziali per la categoria dei lavoratori esposti all'amianto; b) ritengano necessari interventi innovativi e/o correttivi della normativa stessa. (4-01289)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01289 presentata da VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 17/07/2013
Camera dei Deputati
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20130717
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01289 presentata da VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 17/07/2013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE)
D'UVA FRANCESCO (MOVIMENTO 5 STELLE)
PESCO DANIELE (MOVIMENTO 5 STELLE)
RUOCCO CARLA (MOVIMENTO 5 STELLE)
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4/01289
VILLAROSA ALESSIO MATTIA (MOVIMENTO 5 STELLE)
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