INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00888 presentata da BULGARELLI MAURO (MISTO-VERDI-L'ULIVO) in data 08/10/2001

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00888 presentata da MAURO BULGARELLI lunedì 8 ottobre 2001 nella seduta n. 040 BULGARELLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: con decreto interministeriale dei ministeri della marina mercantile, difesa e tesoro del 15 giugno 1985 era stato approvato il «Programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto» di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 «Disposizioni per la difesa del mare», un provvedimento che recava misure atte a soddisfare nuove ed impellenti esigenze conseguenti all'approvazione della legge n. 979 del 1982 e precedenti esigenze logistiche ed operative delle capitanerie di porto; tale programma, nel presupposto dell'impossibilità di scindere la fase addestrativa del personale militare di leva da quella del relativo impiego per i compiti istituzionali (svolgimento delle attività in mare, conduzione e impiego dei mezzi nautici e delle dotazioni di bordo per servizi di soccorso, polizia e vigilanza antinquinamento, uso delle attrezzature e degli impianti a terra nei centri operativi e nelle basi logistiche), ha previsto l'istituzione, nelle aree di giurisdizione dei centri operativi di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Napoli e Ravenna, di sei centri di addestramento per il personale militare in servizio permanente e di leva presso le capitanerie di porto; per ciascuna zona marittima è stata eseguita, ormai più di quindici anni fa, un'indagine per individuarne le carenze infrastrutturali al momento dell'entrata in vigore della legge n. 979 del 1982, che ha quantificato in 8.455 vani di mq. 16 (per circa 135.280 mq complessivi) l'intero fabbisogno edilizio comprendente anche le ulteriori esigenze di accasermamento del personale, da realizzare nei quattro anni di applicazione del programma: nel terzo anno di applicazione, in particolare, l'esigenza di ulteriori uffici delle amministrazioni marittime prive di sedi di proprietà demaniale e le esigenze per le sedi di dislocazione dei mezzi nautici contemplavano la costruzione di 50 vani a Rimini (pari a circa 800 mq.); secondo la sentenza n. 48 del 17 marzo 1993 del Consiglio di Stato, II sezione, «per l'esecuzione delle opere di difesa militare non sono applicabili i controlli urbanistici ed ambientali previsti per gli interventi di attività edificatoria in generale e pertanto, per l'edificazione delle dette opere non trovano applicazione le norme della legge n. 1497 del 1939 sulla tutela del paesaggio, salvo il parere degli organi consultivi tecnici misti previsti dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1976 per l'armonizzazione dei piani di assetto territoriale con i programmi di installazioni militari»; poiché tuttavia non esiste nel nostro ordinamento un'enunciazione in termini normativi e generali della nozione di «opera destinata alla difesa militare», la Corte costituzionale, con sentenza n. 150 del 1 o aprile 1992, ha sottolineato «l'esigenza che, tanto in sede legislativa che amministrativa, risultino precisati con il dovuto rigore i criteri suscettibili di qualificare l'opera come "destinata alla difesa militare", criteri che non potranno pertanto far riferimento al solo profilo soggettivo, cioè alla natura militare dell'amministrazione interessata ai lavori, ma che dovranno in ogni caso investire sia le caratteristiche oggettive che le finalità dell'opera»: l'individuazione di tali opere deve essere quindi effettuata in concreto sulla base della loro effettiva ed inequivoca destinazione alla difesa militare sulla base di un chiaro nesso teleologico che a questa le ricolleghi; alla luce di tali sentenze sono pertanto da annullare il decreto ministeriale del Ministero della difesa del 25 luglio 1988 e il decreto ministeriale del Ministero della marina mercantile dell'8 luglio 1987 che hanno definito, in modo generico, «opere destinate alla difesa nazionale» tutte le infrastrutture logistiche del Corpo delle capitanerie di porto nell'ambito del citato Programma quadriennale, il decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti e della navigazione del 31 dicembre 1997 che nei presupposti di cui ai precedenti decreti aveva approvato il progetto definitivo per realizzare la «Caserma della capitaneria di porto di Rimini», l'atto aggiuntivo dell'11 dicembre 1998 ed il relativo decreto dirigenziale 16 dicembre 1998 della stessa amministrazione concernente il progetto esecutivo della Caserma, e il decreto dirigenziale del Ministero dei lavori pubblici del 23 marzo 2000, prot. 237; dal 5 marzo 2001 sono in corso sul Porto Canale di Rimini ingenti lavori di escavazione nel lotto inedificato tra le vie Ramusio e Gioia, nei pressi del Faro, dove una società concessionaria del ministero dei trasporti e della navigazione si appresta a costruire un imponente complesso edilizio costituito da due torri di 12 e 15 metri di altezza per asserite finalità militari, a meno di dieci metri da un adiacente condominio ed inglobando nel cantiere il marciapiede comunale; il Consiglio di Stato con sentenze n. 1712/1999 e n. 1799/2000 ha già annullato alcuni interventi previsti dal programma quadriennale mentre il Tar dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 862 del 2000, ha annullato il progetto definitivo dell'opera risalente al 31 dicembre 1997 e, conseguentemente, il successivo progetto esecutivo dell'11 dicembre 1998: a seguito, tuttavia, della sospensione della sentenza del Tar da parte del Consiglio di Stato, l'impresa edile ha iniziato i lavori di scavo delle fondamenta della nuova opera in una zona tutelata dal Piano paesistico regionale, ricadente nel progetto integrato della zona portuale e aree limitrofe di cui alla delibera della giunta regionale n. 6129 del 6 dicembre 1994; va sottolineato che il Programma quadriennale non prevedeva alcuna «caserma» ma la sola edificazione di 50 nuovi vani da destinare alle esigenze delle sedi prive di proprietà demaniali, circostanza questa che nell'anno 2001 non risulta più corrispondente alla realtà in quanto la capitaneria possiede edifici di proprietà demaniale ed è addirittura in corso di costruzione un edificio nella nuova darsena di Rimini; la destinazione, inoltre, dei 50 vani ad alloggi e uffici non sarebbe certo di tipo militare giacché le norme che qualificano tutte le opere di cui al Programma quadriennale come opere destinate alla difesa militare sono contenute in decreti ministeriali di attuazione di un provvedimento non contemplante insediamenti militari ma strutture della capitaneria di porto che svolge prevalentemente compiti civili (articolo 32 della legge n. 1176 del 1926); il Consiglio di Stato con sentenza della VI sez. n. 1712 del 1999 ed il Tar dell'Emilia Romagna con sentenza n. 862 del 2000 hanno dichiarato che i decreti ministeriali citati, nel qualificare come destinate alla difesa militare le opere edificande per le capitanerie di porto, non hanno seguito un procedimento corretto in quanto non è mai stato espresso correttamente il consenso a tale destinazione da parte del ministero dei lavori pubblici, competente ad accertare la conformità alla disciplina urbanistica o comunque la localizzazione, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati; la progettazione della cosiddetta «Caserma» di Rimini ignora che nell'anno 2000, quando fu emanato il decreto dirigenziale del Ministero dei lavori pubblici del 23 marzo 2000, prot. 237, la situazione urbanistica risultava completamente cambiata rispetto ai tempi dell'indagine dei primi anni ottanta, dal momento che è previsto che la capitaneria di porto di Rimini venga localizzata su di una ampia superficie nella nuova darsena sull'altra sponda del Porto Canale, venendo così a scomparire quella contiguità all'attuale sede che aveva ispirato la scelta iniziale di ampliamento della sede, una contraddizione logistica che il ministero dei lavori pubblici avrebbe potuto evitare se, il 23 marzo 2000, in piena vigenza del piano particolareggiato esecutivo della nuova darsena, non avesse esentato l'opera dal giudizio di compatibilità urbanistica; a fronte della dimostrata carenza di natura militare dell'opera risultano anche violati sia il piano regolatore generale di Rimini, perché l'opera prevede un aumento della S.U. realizzabile, mentre il Piano regolatore generale, confermando lo stato di fatto, prevede che la S.U. realizzabile sia uguale o minore di quella esistente, che il Piano territoriale paesistico regionale approvato con le delibere del C.R. dell'Emilia Romagna n. 1338/93 e n. 1551/93 che destinano la zona a «salvaguardia della morfologia costiera»; l'opera è poi priva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di spettanza regionale o, per delega, comunale né è stata assoggettata alla determinazione preventiva del Comitato paritetico misto, una struttura di coordinamento tra amministrazione militare e autorità regionali per armonizzare i piani di assetto territoriale con i programmi di installazioni militari, previsto dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1976; a causa della mancata predisposizione di uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera e sulle eventuali misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, il progetto esecutivo della cosiddetta Caserma di Rimini è inefficace e quindi inattuabile per violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998; il progetto viola inoltre le norme sulle distanze minime tra fabbricati (articolo 9 del decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici n. 1444/68, integrativo dell'articolo 873 e successivi del codice civile) applicabili anche agli edifici demaniali (sentenza n. 5907 del Consiglio di Stato, V sez. del 3 novembre 2000), nonché le Norme tecniche di attuazione del piano regolatore di Rimini sulla distanza dalla strada e dal marciapiede, che attualmente risulta inglobato nel cantiere in corso; anche se fosse dimostrata la natura di opera militare della costruzione, il progetto non potrebbe essere realizzato in quanto, violando la normativa italiana e la raccomandazione del Consiglio europeo del 12 luglio 1999 n. 1999/519/CE, non è mai stato sottoposto alla preventiva verifica di compatibilità e valutazione di impatto ambientale dei danni alla salute derivanti dalla sicura presenza di impianti di radiocomunicazione, antenne e radar, ovvero di infrastrutture in grado di esporre a campi elettromagnetici i cittadini residenti in prossimità degli impianti, con grave pericolo per la salute; è stata altresì violata la legge n. 241 del 1990 all'articolo 7, perché il progetto non è stato preceduto dal necessario avviso di avvio di procedimento, da rendere noto alla cittadinanza interessata con forme alternative di pubblicità rispetto alla notifica individuale, affinché i cittadini di Rimini fossero messi in condizione di contraddire utilmente, e all'articolo 8 sulle forme di partecipazione di massa previste quando un progetto di opera pubblica si inserisce in modo rilevante nel territorio, come modifica della strumentazione urbanistica e della pianificazione paesaggistica e ambientale; l'articolo 1, comma 3, della legge n. 1 del 1978 prevede che gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche cessino allo scadere di tre anni senza che siano iniziati i lavori, essendo iniziata il 5 marzo 2001 la costruzione dell'edificio, il cui progetto era stato approvato il 31 dicembre 1997, non si tratterebbe più di opera pubblica bensì di un intervento a carattere privato, privo di concessione e in violazione delle norme urbanistiche; quale sia lo stato di attuazione complessiva del Programma quadriennale per il potenziamento della infrastrutture delle capitanerie di porto, approvato dal D.I. 15 giugno 1985 e se, alla luce della giurisprudenza richiamata che ne confuta la natura militare, non reputi di assoggettare alla normativa urbanistica ordinaria tutte le opere previste nelle 37 sedi della capitaneria di porto ritenute, con decreto dirigenziale del Ministero dei lavori pubblici del 23 marzo 2000, prot. 237, esenti dalla procedura di accertamento della compatibilità urbanistica perché dichiarate «opere destinate alla difesa nazionale» dal decreto del Ministero della difesa 25 luglio 1988, atto che non ne evidenziava le richieste caratteristiche a supporto del riconoscimento come «opere militari» -: se, alla luce delle numerose violazioni richiamate di legge e delle mutate esigenze logistiche della capitaneria di porto di Rimini, non ritenga necessario sospendere subito la costruzione della cosiddetta «Caserma» di Rimini, ritenendone errata la localizzazione dei 50 vani contemplati dal Programma quadriennale nel lotto inedificato tra le vie Ramusio e Gioia, nei pressi del Faro di Rimini; se non ritenga preferibile, nell'eventualità in cui esista ancora l'esigenza di uffici e abitazioni per la sede di Rimini, stimata in 50 vani aggiuntivi più di quindici anni fa, integrare adeguatamente il progetto di costruzione della nuova darsena di Rimini, il cui inserimento ambientale è stato oggetto di verifiche procedimentali ripetute ed accurate per la particolarità del sito. (4-00888)
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