INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00674 presentata da PINZA ROBERTO (PART.POP.ITAL.) in data 19940519
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Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per conoscere - premesso: il dottor Pietro Mastranzo e' stato nominato direttore generale della Cassa marittima meridionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 luglio 1990 con contratto a termine ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70; che eletto deputato all'elezione del maggio 1992 chiedeva di essere collocato in aspettativa parlamentare; che il comitato esecutivo, nella seduta del 21 maggio 1992 prendeva atto della richiesta in collocamento di aspettativa del dottor Mastranzo; che con delibera n. 15 il comitato esecutivo conferiva le funzioni di direttore generale al dirigente superiore dottor Bruno Polito; che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 novembre 1992 veniva nominato l'avvocato Emilio Buondonno direttore generale della Cassa marittima meridionale per il periodo della durata del mandato parlamentare del dottor Pietro Mastranzo; che con atto del 1^ aprile 1994 il dottor Mastranzo comunicava il rientro in servizio a partire dal 16 aprile 1994, avendo esaurito il suo mandato parlamentare; che con atto dell'11 aprile 1994 il commissario richiamava una non meglio specificata "complessa situazione attuale" e precisava che non poteva autorizzare il rientro in servizio presso la Cassa marittima meridionale; che tale determinazione e' patentemente illegittima e contrasta con quanto disposto al riguardo dall'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione che stabilisce il diritto dell'eletto a funzioni pubbliche di conservare il posto di lavoro; che contrasta altresi' con la normativa vigente in materia che garantisce al lavoratore eletto alla carica parlamentare il diritto all'aspettativa ed all'immediato rientro in servizio all'atto della cassazione del munus parlamentare; che pertanto non sussiste alcuna ragione che possa giustificare la determinazione inibitoria da parte del commissario della Cassa marittima meridionale, ponendosi tale determinazione in aperta antitesi con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 novembre 1992 che collegava la durata temporale dell'incarico dell'avvocato Buondonno a quella del mandato parlamentare del dottor Mastranzo; che, pertanto, e' del tutto ultroneo apporre complesse situazioni essendo evidente ed incontestabile la natura di diritto soggettivo perfetto del dottor Mastranzo Pietro al rientro in servizio; che e' da ritenere radicalmente illegittimo il diverso avviso espresso dal commissario per quanto sin qui richiamato; che sussiste una pretesa giuridicamente incontestabile del dottor Mastranzo alla ripresa dell'attivita' lavorativa e che va censurata nel pieno e della legalita' e della violazione delle norme fondamentali del vigente ordinamento giuridico frapporre ostacoli che materializzano una gravissima ed illegittima preclusione all'esercizio del diritto al lavoro da parte del dottor Mastranzo -: quali provvedimenti conoscitivi siano stati adottati o si intendano adottare. (4-00674)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00674 presentata da PINZA ROBERTO (PART.POP.ITAL.) in data 19940519
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19940519-19940708
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00674 presentata da PINZA ROBERTO (PART.POP.ITAL.) in data 19940519
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
MOIOLI VIGANO' MARIA (PART.POP.ITAL.)
SERVODIO GIUSEPPINA (PART.POP.ITAL.)
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4/00674
PINZA ROBERTO (PART.POP.ITAL.)
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MINISTRO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
19940620