INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00662 presentata da ANGELICI VITTORIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960531

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Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dei beni culturali e ambientali e per lo sport e lo spettacolo. - Per sapere - premesso che: il signor Scialpi Martino di Martina Franca (TA) effettuava presso la ricevitoria del totocalcio n. 9147 di Ginosa la giuocata di una schedina del concorso pronostici n. 11 del 7 novembre 1981, munita del bollino Coni figlia 625/A doppia 77494, totalizzando tredici punti; i giuocatori totalizzanti tredici punti in quel concorso realizzavano una vincita di lire 1.003.052.000; il Coni pero' rifiutava di convalidare la vincita del signor Scialpi per non essere mai pervenuta dalla citata ricevitoria la matrice della detta schedina; a carico dello Scialpi si instaurava giudizio penale presso il tribunale di Taranto per i reati di truffa falso e calunnia; a sua volta lo Scialpi, a fronte del mancato pagamento del premio, promuoveva azioni civile di risarcimento danni nei confronti del Coni di Roma, che resisteva in giudizio, sostenendo l'illegittimita' della richiesta attrice; con sentenza del l0 febbraio 1987 divenuta irrevocabile, il giudice istruttore penale del tribunale di Taranto assolveva Scialpi Martino da tutte le imputazioni a lui ascritte con la formula "il fatto non sussiste", riconoscendo quindi l'inesistenza della frode addebitatagli e la genuinita' della giocata vincente; nel corso di quel giudizio penale emergevano ictu oculi le gravi omissioni e negligenze da parte dei responsabili di zona del totocalcio della direzione di Bari, che avevano concesso nel 1981 una autorizzazione provvisoria (che doveva invece essere assolutamente negata) a gestire la ricevitoria del totocalcio (nella quale Scialpi Martino aveva effettuato la giuocata risultata vincente) ad una persona, tale Taiana Maria Luisa, provvista di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi, necessari per l'esercizio di una attivita' svolta nell'interesse dello Stato; la causa civile si concludeva invece con il rigetto della domanda per cui lo Scialpi Martino ricorreva fino in Cassazione, che, con sentenza n. L09756 depositata il 19 settembre 1991, accoglieva, in virtu' anche dell'intervenuto proscioglimento penale, la domanda di revocazione proposta e rinviava il giudizio, per una nuova decisione nel merito, della corte di appello di Roma; nel corso del procedimento di rinvio, per cause tuttora da accertare fu temporaneamente sottratto l'intero fascicolo del processo civile che dalla Cassazione era stato trasmesso alla corte di appello di Roma, e cio' e' tuttora oggetto di esposti e denunzie per le falsificazioni e le manipolazioni apportate all'incarto processuale; il 6 dicembre 1994, prot. n. 12549/1 fu presentato presso il tribunale di Roma esposto-denunzia nei confronti del procuratore giudiziale del totocalcio avvocato Filippo Condemi Morabito, per aver questi illegalmente prodotto nel giudizio civile documentazione di cui poi i magistrati hanno tenuto conto ai fini della decisione finale; difatti veniva emessa sentenza n. 516 della III sezione della corte di appello di Roma, depositata il 18 febbraio 1993 che nel respingere la domanda dello Scialpi, non si uniformava alla decisione della Suprema Corte; anche l'esposto penale contro il signor Condemi Morabito, senza il ricorso alla benche' minima attivita' di indagine, che pure si imponeva in considerazione dei gravi fatti denunziati, veniva archiviato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma dottor P. Colella; e contro le sue duplici decisioni, la prima del 27 febbraio 1995 e l'altra (necessaria a suo giudizio per procedere alla correzione dell'errore materiale della data) del 21 settembre 1995, furono regolarmente inoltrati ricorsi in Cassazione rispettivamente con atti depositati in data 11 aprile 1995 e 30 settembre l995; il 19 maggio l995 fu altresi' presentato al Consiglio superiore della magistratura esposto nei confronti del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma P. Colella, con il quale si evidenziavano una serie di scorrettezze, anche di ordine professionale, oltre che procedurali commesse da quel magistrato; l'operato di quel giudice altresi' e' al vaglio del signor Presidente della Repubblica e del procuratore generale della corte di cassazione, come da esposto, che segnalava l'accaduto, presentato il 9 gennaio 1996; tuttora pende innanzi al tribunale penale di Taranto procedimento penale iscritto al n. 44/93 Rg. N.r. - n. 380 Rg. G.I.P., teso ad appurare le responsabilita' penali, innanzi indicate, di quei funzionari del Coni della direzione di Bari, che hanno con il loro comportamento danneggiato oltre modo Scialpi Martino, persona che tuttora reclama giustizia, sia in sede civile che penale, non potendosi assolutamente disconoscere la legittimita' della propria giuocata, desumibile dall'esito, per lui favorevole, del processo penale conclusosi nel 1987; di recente (in data 2 marzo 1996) il proprio difensore avvocato Pasquale Caroli ha inoltrato al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto nuova memoria difensiva con la quale ha sollecitato ulteriori indagini penali, allegando peraltro nuove prove dalle quali si evincono comportamenti omissivi, manipolazioni e falsificazioni di atti, compiuti da piu' persone che hanno nel tempo ritardato l'accertamento della verita' dei fatti legati e alla effettiva giuocata della schedina da parte dello Scialpi e al mancato pagamento della stessa, per effetto dello smarrimento della sua matrice, non imputabile comunque al giocatore, ma al dubbio operato del gestore della ricevitoria; da ultimo il 4 marzo 1996, il signor Scialpi Martino presentava nuova denunzia penale al tribunale di Roma nei confronti del Presidente del Coni dottor Mario Pescante, per essere stato oggetto da parte di quest'ultimo, di un esposto calunnioso inoltrato di recente al tribunale di Taranto; quali iniziative intendano assumere affinche' la lunga ed assurda odissea dello Scialpi Martino abbia a finire e sia finalmente fatta giustizia. (4-00662)
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