INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00537 presentata da NACCARATO ALESSANDRO (L' ULIVO) in data 13/07/2006

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00537 presentata da ALESSANDRO NACCARATO giovedì 13 luglio 2006 nella seduta n.025 NACCARATO e COLASIO. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003) prevede che il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalle apposite commissioni ASL. Inoltre il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocazione fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (1 o gennaio 2003); con la Circolare Ministeriale n. 231 del 24 gennaio 2003, il Ministero dell'istruzione (MIUR) ha previsto che le visite mediche di controllo per il personale di cui si tratta non si effettuino più presso le aziende sanitarie locali competenti per territorio ma bensì presso dalle commissioni mediche istituite dal Ministero dell'economia e delle finanze; le risultanze di tali visite di controllo determinano, nel caso di conferma della diagnosi, la modifica del contratto da tempo indeterminato a tempo determinato con scadenza quinquennale, al più tardi il 31 dicembre 2007; in questo periodo il dipendente non sa se la ricerca di altri compiti sia lasciata alla sua iniziativa o sia assistita dal MIUR; se al termine del quinquennio il dipendente non sarà transitato ad altro incarico l'amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto; sul punto si sono esercitati diversi Tribunali Amministrativi Regionali e, in seconda battuta, il Consiglio di Stato ha affermato che «l'esercizio del diritto al lavoro deve essere reso effettivo e non può essere rimesso alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione (...)». I Tribunali di Roma e di Parma, Sezioni del Lavoro, hanno ritenuto di dover sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 della Finanziaria 2003 rispetto agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione; attualmente, secondo la stima delle associazioni sindacali, i docenti che vivono in questa condizione di incertezza da oltre cinque anni sono più di seimila -: se il Ministro sia al corrente della situazione generata dalla norma di cui in premessa e se il Ministro intenda superare e risolvere le situazioni descritte con una circolare interpretativa o con altri specifici provvedimenti.(4-00537)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
COLASIO ANDREA (L' ULIVO) 
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VICE MINISTRO PUBBLICA ISTRUZIONE 
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