INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00461 presentata da CASSINELLI ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080624

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00461 presentata da ROBERTO CASSINELLI martedi' 24 giugno 2008 nella seduta n.022 CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 statuisce che nel processo tributario «non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale»; l'articolo 51, comma secondo, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede che l'Amministrazione finanziaria, in corso di verifica, puo' «invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse»; l'articolo 32, comma primo, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 consente all'amministrazione finanziaria «di invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire chiarimenti relativi»; la sentenza n. 18 del 2000 della Corte costituzionale ha dichiarato che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 non contrasta con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, precisando che il divieto ivi contemplato non comporta l'inutilizzabilita', in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, riconoscendo a dette dichiarazioni il «valore proprio degli elementi indiziari». Del pari, la Corte ha espressamente riconosciuto anche al contribuente la possibilita' di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, attribuendo alle stesse il medesimo valore indiziario. La Corte ha, altresi', precisato che il giudice tributario, ove non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente provato, «potra' e dovra' far uso degli ampi poteri inquisitori risonosciutigli dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e, eventualmente, integrando - secondo le indicazioni delle parti e con garanzia d'imparzialita' - l'attivita' istruttoria svolta dall'uffico»; il costante orientamento della Suprema Corte di cassazione (recentemente, sentenze n. 9958 del 16 aprile 2008 e n. 10261 del 21 aprile 2008) conferma la valenza di meri elementi indiziari, inidonei di per se' stessi a costituire prova dei fatti rappresentati, alle dichiarazioni portate in giudizio sia dall'amministrazione finanziaria sia dal contribuente -: se, al fine di garantire un corretto accertamento della sussistenza o meno della pretesa erariale, consentendo all'amministrazione finanziaria ed al contribuente la parita' processuale e la pienezza dei mezzi probatori indispensabili per garantire i fondamentali principi del contraddittorio e del diritto di difesa (cui deve certamente uniformarsi il giudizio tributario), il Governo voglia valutare l'opportunita' di assumere iniziative normative volte ad abrogare e/o emendare l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, ammettendo e disciplinando la prova testimoniale nel processo tributario. (4-00461)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
SCANDROGLIO MICHELE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
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