INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00280 presentata da VENDOLA NICHI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 12/07/2001

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00280 presentata da NICHI VENDOLA giovedì 12 luglio 2001 nella seduta n. 015 VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: negli anni sessanta nella città di Foggia nasceva una azienda dal nome «Frigodaunia» specializzata nella lavorazione e nella commercializzazione sul territorio nazionale e non di prodotti agro alimentari sotto forma di surgelati; la struttura nasceva da un progetto sperimentale realizzato dalla «Efim-Sopal». Di fatto si trattava di una azienda a partecipazione statale di proprietà della «Efim»; la «Frigodaunia» comincia a vedere la propria crisi aziendale sia dal 1989, quando venne venduta alla «Ortofrutta» di Potenza, tramite «l'Unioncoop e Fism», ente presieduto da Saverio La Miranda; nel passaggio della attività dell'azienda dalla «Frigodaunia» alla «Ortofrutta», avveniva il cambiamento della denominazione sociale con il nome di «Agrigel»; la «Agrigel» contava 145 dipendenti nella città di Foggia e 50 nella città di Roma, questi ultimi impiegati nel settore commerciale; la «Agrigel» acquistava negli anni novanta la quota azionaria appartenente allo Stato; nel 1994 la «Agrigel» subiva il blocco della produzione a causa della mancanza di risorse da parte della ditta potentina; dal 1994 le maestranze venivano licenziate (senza giusta causa) senza percepire le mensilità sospese e le dovute contribuzioni di fine rapporto. Da quel momento in poi partiva il primo anno di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della «Agrigel»; nel 1995 i lavoratori avverso al licenziamento posto in essere dagli amministratori della «Agrigel» presentavano ricorso al Pretore del lavoro di Potenza sollevando la illegittimità dell'atto; il 19 luglio 1995 si apriva la vertenza giudiziale in sede civile tra la «Agrigel» e i lavoratori sulla legittimità dei licenziamenti. I rappresentanti legali pro tempore della azienda adducevano le seguenti motivazioni giustificative: «...dichiarare la legittimità del o degli operati licenziamenti da qualificare, secondo legge, come unico collettivo ovvero individuali plurimi, per la medesima ragione dell'avvenuta cessazione dell'attività della azienda; per i convenuti le richieste erano: rigettare e condannare la «Agrigel» in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei resistenti delle spese, diritti ed onorari del giudizio ed al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96 del codice di procedura civile da liquidarsi equitativamente»; l'azienda ricorrente sosteneva che non si dovesse seguire il procedimento di cui all'articolo 4 della legge n. 223/1991, richiamato dalla stessa legge dall'articolo 24, in quanto: «la già intervenuta cessazione dell'attività produttiva esonerava dall'osservanza di tale procedura, sia che si volesse qualificare il licenziamento come collettivo sia che lo si ritenesse una serie di licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo». Nel ricorso dell'azienda si leggeva infatti: «è appena il caso di precisare che l'avvenuta cessazione dell'attività imprenditoriale non è suscettibile di verifica giudiziaria afferendo a scelta datoriale, essendo pacifica la sua effettività. Né richiede particolari procedure preventive in quanto essa si è già verificata materialmente, costituendo giusta causa naturale di recesso senza alcuna possibilità di confronto sindacale». Il Pretore del lavoro non condivideva tale argomentazione perche: «il caso in esame deve essere qualificato licenziamento collettivo ai sensi dell'articolo 24 della legge richiamata, dato che ricorrono tutti gli elementi della fattispecie: contestuale licenziamento di ottanta lavoratori addetti ad un unico stabilimento per cessazione di attività. Che l'attività produttiva fosse già di fatto cessata prima dei licenziamenti è circostanza che non vale ad escludere l'applicazione della disciplina legale sopra richiamata, poiché una diversa interpretazione condurrebbe all'assurdo logico di rimettere all'arbitrio dell'imprenditore (attraverso la scelta del momento di cessazione di fatto della attività) l'applicazione delle norme in materia di licenziamenti collettivi, ponendo nel nulla la previsione all'articolo 24 comma 2 della legge citata. È il caso di osservare che il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti non esonera l'impresa dal confronto con i sindacati previsto dall'articolo 4 commi 2 e ss. della legge, poiché tale confronto tende alla verifica delle cause che hanno determinato la situazione di crisi e della possibilità di soluzioni alternative ai licenziamenti. La inosservanza di tale procedura determina l'inefficacia di licenziamenti (articolo 5 comma 3 legge cit.). Il Pretore, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda; condanna la società ricorrente al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio per esborsi e per onorario.»; così come suddescritto il Tribunale di Potenza reintegrava in punto di diritto tutti i lavoratori della «Agrigel»; dopo poco tempo l'azienda dichiarava autofallimento, mandando i lavoratori in cassa integrazione straordinaria per 18 mesi; il 14 luglio 1998 i lavoratori venivano posti in mobilità; il 14 luglio 2000 per quattro lavoratori si prescriveva il periodo di mobilità, rimanendo pertanto privi di qualsiasi fonte di sussistenza economica e materiale; attualmente l'organico della «Agrigel» è di 78 lavoratori (alcuni di essi hanno goduto del prepensionamento); ad oggi a molti dei 78 lavoratori spetta il pagamento degli arretrati retributivi; a luglio 2001 scade la mobilità per 55 di essi -: quale giudizio dia il Governo dei fatti suddescritti; se non si ritenga urgente apporre la firma per il decreto di proroga della mobilità per quei 55 lavoratori che rischiano a brevissimo termine di trovarsi senza mezzi di sussistenza economica e materiale.(4-00280)
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