INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06948 presentata da CAPARINI DAVIDE CARLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20010228

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_06948_13 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: all'articolo 4, comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio del 2001 recita "L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta, per l'anno 2001, provvedimenti di dispensa anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2-ter, della citata legge n. 230 del 1998, nei confronti degli obiettori che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino al 31 dicembre 1999, disponibili alla chiamata, ma che non siano stati avviati al servizio entro il 31 dicembre 2000. I medesimi obiettori che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data del 31 dicembre 2000 e non abbiano piu' presentato domanda di ritardo o rinvio o vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, decorrente dalla data in cui e' venuta a cessare l'efficacia del titolo al ritardo o al rinvio". In pratica l'Unsc si e' dato ragione da solo, affermando che la sua interpretazione era giusta e portando a conferma di cio' una ordinanza del Consiglio di Stato (ordinanza, non sentenza) di cui non si conoscono neppure le motivazioni; il Governo con tale atto sancisce una discriminazione tra coloro che non sono stati chiamati in servizio entro il 31 dicembre 2000 e quelli la cui chiamata e' andata oltre il termine di nove mesi stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1997. Infatti entrambe le tipologie di obiettori hanno fatto domanda prima del 31 dicembre 1999 e, mentre i primi non presteranno servizio, i secondi si. Basti pensare che chi ha fatto domanda il primo dicembre 2000 e' stato congedato per decorrenza termini il 1o novembre 2000, mentre chi ha fatto domanda il 31 dicembre 1999, il giorno prima, potrebbe essere chiamato fino al servizio entro il primo luglio 2001. Questo aspetto manifesta palesi elementi di non costituzionalita', sia dell'interpretazione fatta dall'Unsc, sia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio del 2001; all'articolo 4, comma 1, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio del 2001 recante "Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e del collocamento in Lisaac, a norma dell'articolo 9, comma 2-ter della legge n. 230 del 1998 recita "L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta, per l'anno 2001, provvedimenti di dispensa anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2-ter, della citata legge n. 230 del 1998, nei confronti degli obiettori che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino al 31 dicembre 1999, disponibili alla chiamata, ma che non siano stati avviati al servizio entro il 31 dicembre 2000. I medesimi obiettori che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data del 31 dicembre 2000 e non abbiano piu' presentato domanda di ritardo o rinvio o vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, decorrente dalla data in cui e' venuta a cessare l'efficacia del titolo al ritardo o al rinvio". A titolo esemplificativo: il signor Rossi e il signor Verdi presentano domanda di obiezione di coscienza nel 1999, Rossi, al contrario di Verdi, non rinnova il rinvio per il 2000. Rossi e' quindi disponibile dal primo gennaio 2000 per cui si applicano, secondo l'interpretazione dell'Unsc 18 mesi (6+12) mentre per il signor Verdi disponibile dal 1o gennaio 2001 sono applicati i 9 mesi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cita la situazione del signor Verdi ma del signor Rossi nessuna traccia; l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, recita: "Le norme del presente decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772". Il comma 1 dell'articolo 9 riporta che "Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 e' trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori". Mentre il comma 2: "Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore e' collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva"; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2001 recita "10) selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione, gia' in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva, sempre che venga prodotta la comprovante documentazione" in evidente contrasto con la norma che specifica gli obblighi di leva con la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che riporta "Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente"; nell'intervento in parlamento il Ministro Toia si riferisce alla "forte incertezza interpretativa relativamente alla parte transitoria". Nell'iter parlamentare della legge 8 giugno 1998, n. 230, l'onorevole Rivera sottosegretario alla difesa l'11 maggio 1998 al fine di chiarire fino in fondo ogni eventuale dubbio sui tempi di applicazione della suddetta legge dichiaro' in Senato: "All'articolo 9, comma 1, la precisazione secondo cui dopo il 31 dicembre 1999 viene trasmesso solo l'elenco degli obiettori deriva dal fatto che, a partire da quella data, non si puo' piu' parlare di domande accettate o presentate da oltre sei mesi, tenuto conto che tale procedura non verra' piu' attuata"; l'onorevole Valdo Spini, presidente della commissione difesa ha cosi' risposto alle sollecitazioni di alcuni obiettori "rispondo, anche a nome dell'onorevole Francesco Rutelli, alla sua e-mail nella quale lamenta che, nonostante quanto previsto dal decreto legislativo n. 504 del 1997, siano passati oltre nove mesi dalla domanda per l'ammissione al servizio civile senza che lei abbia piu' ricevuto notizie al riguardo. L'inconveniente da lei segnalato e' senz'altro della massima gravita'. Quando abbiamo preso l'iniziativa di abolire il servizio di leva e di istituire forze armate professionali e volontarie, nonche' un servizio civile anch'esso volontario (entrambi aperti anche alle ragazze), perseguivamo un preciso scopo. Ci siamo proposti di eliminare quel cuneo tra la fine degli studi e l'ingresso nel mercato del lavoro, che troppo spesso ha penalizzato tanti giovani, mettendoli in difficolta' nei confronti di un appuntamento cosi' importante nella vita quale e' la ricerca del primo impiego. Quanto e' successo a lei, come a tanti altri giovani, di aspettare per oltre nove mesi la chiamata, va proprio nel senso opposto all'obiettivo strategico che ci siamo proposti. Sta per essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla chiamata al servizio civile per l'anno 2001. In quella sede potrebbe essere opportunamente deciso di dispensare dalla chiamata quei giovani che hanno presentato domanda di obiezione entro il 31 dicembre 1999 e siano ancora in attesa di chiamata. Mi adoperero' affinche' le legittime istanze dei tanti giovani che si trovano nelle sue condizioni vengano recepite al piu' presto e sollecitero' in questo senso chi di competenza affinche' vi siano assicurate le condizioni per poter decidere liberamente del vostro futuro. Sono naturalmente a disposizione per ogni aggiornamento sulla vicenda"; il Ministro per i rapporti col Parlamento in un'intervista al giornalista Sergio Nava per il programma radiofonico Casa e famiglia di Radio24 andata in onda il giorno 12 febbraio 2001, ha erroneamente dichiarato che il Consiglio di Stato si era pronunciato a favore dell'interpretazione fornita dall'Ufficio nazionale servizio civile (di seguito Unsc). Non c'e' stata alcuna sentenza del Consiglio di Stato a favore di tale interpretazione ma esclusivamente una pronuncia in sede cautelare. Inoltre sono state registrate altre sentenze del Consiglio di Stato in sede cautelare a favore dell'interpretazione opposta. Per esempio la sentenza n. 2395 del 2000 Tar di Catania del giudice Ettore Leotta, l'ordinanza n. 4618/2000 contro l'ordinanza n. 380/2000 emanata dal Tar Sardegna-Cagliari e l'ordinanza n. 6639/2000 registro generale 10283/2000 contro l'ordinanza n. 1948/2000 emanata dal Tar Puglia-Lecce; al 18 febbraio 2001 la lista delle sentenze riguardanti l'argomento e' corposa, ben 151 suddivise tra 50 giudici: (Tar di Salerno 1) 128/2000, n. ord. 86/2001 2) 128/2001 - 200100086 - del 5/2/2001 3) 216/2001 - 200100145 - del 16/2/2001 4) 222/2001 - 200100139 - del 16/2/2001 5) 223/2001 - 200100138 - del 16/2/2001 6) 239/2001 - 200100080 - del 5/2/2001 7) 242/2001 - 200100142 - del 16/2/2001 8) 244/2001 - 200100083 - del 5/2/2001 9) 253/2001 - 200100126 - del 16/2/2001 10) 254/2001 - 200100121 - del 16/2/2001 11) 255/2001 - 200100122 - del 16/2/2001 12) 256/2001 - 200100118 - del 16/2/2001 13) 257/2001 - 200100119 - del 16/2/2001 14) 258/2001 -200100117 - del 16/2/2001 15) 259/2001 - 200100115 - del 16/2/2001 16) 260/2001 - 200100129 -del 16/2/2001 17) 261/2001 - 200100134 - del 16/2/2001 18) 262/2001 - 200100140 - del 16/2/2001 19) 63/2001 - 200100154 - del 16/2/2001 20) 264/2001 - 200100151 - del 16/2/2001 21) 265/2001 - 200100157 - del 16/2/2001 22) 267/2001 - 200100082 - del 5/2/2001 23) 294/2001 - 200100136 - del 16/2/2001 24) 312/2001 - 200100137 - del 16/2/2001 25) 315/2001 - 200100120 - del 16/2/2001 26) 327/2001 - 200100159 - del 16/2/2001 27) 329/2001 - 200100124 - del 16/2/2001 28) 330/2001 - 200100161 - del 16/2/2001 29) 331/2001 - 200100156 - del 16/2/2001 30) 361/2001 -200100150 - del 16/2/2001 31) 366/2001 - 200100127 - del 16/2/2001 32) 388/2001 - 200100155 -del 16/2/2001 33) 389/2001 - 200100148 - del 16/2/2001 34) 390/2001 - 200100160 - del 16/2/2001 35) 391/2001 - 200100149 - del 16/2/2001 36) 395/2001 - 200100158 - del 16/2/2001 37) 399/2001 - 200100125 - del 16/2/2001 38) 403/2001 - 200100147 - del 16/2/2001 39) 404/2001 200100132 - del 16/2/2001 40) 426/2001 - 200100135 - del 16/2/2001 41) 427/2001 - 200100152 - del 16/2/2001 42) 432/2001 - 200100123 - del 16/2/2001 Tar di Pescara 43) 301/2000, n. ord. 863/2000 (30/12/2000) altre sentenze del 25/01/01: 44) 200100027 45) 200100044 46) 902/2000, n. ord. 45/2001 (05/02/2001) 47) 200100048 48) 200100049 49) 200100095 50) 200100097 51) 200100098 52) 200100099 53) 200100100 54) 200100101 55) 200100102 56) 200100103 57) 97/2000, n. ord. 170/2001 (05/02/2001) 58) 69/2001 - 200100159 59) 70/2001 - 200100160 60) 72/2001 - 200100161 61) 83/2001 - 200100162 62) 86/2001 - 200100163 63) 88/2001 - 200100164 64) 89/2001 - 200100165 65) 91/2001 - 200100166 66) 92/2001 - 200100167 67)94/2001 - 200100168 68) 96/2001 - 200100169 69) 97/2001 - 200100170 70) 98/2001 - 200100171 Tar di Napoli 71) 11389/2000, n. ord. 4492/2000 (04/12/2000) 72) 13302/2000, n. ord. 370/2001 (23/01/2001) altre sentenze del 23/01/01: 73) 371/2001 74) 127/2001, n. ord. 372/2001 (23/01/2001) 75) 373/2001 76) 374/2001 77) 375/2001 78) 376/2001 79) 385/2001 80) 12668/2000, n. ord. 388/2001 81) 12977/2000, n. ord. 389/2001 82) 395/2001 83) 396/2001 84) 397/2001 85) 12978/2000, n. ord. 412/2001 86) 13062/2000, n. ord. 493/2001 87) 13063/2000, n. ord. 493/2001 88) 9946/2000, n. ord. 636/2001 (07/12/2001) 89) 12425/2000 - 200004757 - 19/12/2000 90) 12491/2000 - 200100387 - 23/01/2001 91) 13095/2001 - 200100362 - 23/01/2001 Tar di Torino 92) 3116/2000, n. ord. 1289/2000 (06/12/2000) 93) 3403/2000, n. ord. 1373/2000 (21/12/2000) 94) 12/2001, n. ord. 49/2001 (17/01/2001) 95) 83/2001, n. ord. 72/2001(18/01/2001) 96) 84/2001, n. ord. 76/2001 (18/01/2001) 97) 85/2001, n. ord. 74/2001 (18/01/2001) 98) 41/2001 - 200100181 del 31/1/2001 99) 42/2001 - 200100181 del 31/1/2001 100) 43/2001 - 200100172 del 31/1/2001 101) 44/2001 - 200100198 del 31/1/2001 102) 45/2001 - 200100173 del 31/1/2001103) 125/2001 - 200100186 del 31/1/2001 104) 131/2001 - 200100204 del 1/2/2001 105) 160/2001 - 200100208 del 1/2/2001106) 161/2001 - 200100207 del 1/2/2001 107) 170/2001 - 200100310 del 14/2/2001 108) 178/2001 - 200100297 del 14/2/2001 109) 179/2001 - 200100298 del 14/2/2001 110) 180/2001 - 200100299 del 14/2/2001 111) 184/2001 - 200100290 del 14/2/2001 112) 185/2001 - 200100291 del 14/2/2001 113) 205/2001 - 200100314 del 15/2/2001 114) 209/2001 - 200100315 del 15/2/2001 115) 210/2001 -200100313 del 15/2/2001 Tar di Catanzaro 116) 14/2001, n. ord. 198/2001 (08/02/2001) 117) 15/2001, n. ord. 199/2001 (08/02/2001) 118) 37/2001, n. ord. 200/2001 (08/02/2001) 119) 64/2001, n. ord. 201/2001 (08/02/2001) 120) 69/2001, n. ord. 202/2001 (08/02/2001) 121) 80/2001, n. ord. 204/2001 (08/02/2001) 122) 108/2001, n. ord. 205/2001 (08/02/2001) 123) 37/2001 - 200100200 del 12/2/2001 124) 64/2001 - 200100201 del 12/2/2001 125) 80/2001 - 200100204 del 12/2/2001 126) 108/2001 - 200100205 del 12/2/2001 Tar di Catania 127) 5510/2000, n. ord. 2395/2000 (14/12/2000) 128) 6157/2000, n. ord. 185/2001 (18/01/2001) 129) 6200/2000, n. ord. 187/2001 (26/01/2001) 130) 27/2001 - 200100232 del 1/2/2001 131) 141/2001 - 200100233 del 1/2/2001 (nb: su Con richiesta danni) 132) 256/2001 200100230 del 1/2/2001 133) 298/2001 - 200100231 del 1/2/2001 134) 305/2001 - 200100234 del 1/2/2001 135) 338/2001 - 200100332 del 15/2/2001 136) 370/2001 - 200100333 del 15/2/2001 137) 431/2001 - 200100331 del 15/2/2001 138) 440/2001 - 200100338 del 15/2/2001 139) 451/2001 - 200100339 del 15/2/2001 140) 452/2001 - 200100340 del 15/2/2001 141) 453/2001 - 200100341 del 15/2/2001 142) 454/2001 - 200100342 del 15/2/2001 143) 472/2001 - 200100334 del 15/2/2001 144) 480/2001 - 200100343 del 15/2/2001 145) 481/2001 - 200100344 del 15/2/2001 146) 495/2001 - 200100335 del 15/2/2001 148) 512/2001 - 200100337 del 15/2/2001 149) 527/2001 - 200100345 del 15/2/2001 Tar di Bari 150) 93/2001, n. ord. 227/2001 (25/01/2001) Tar Firenze 151) 163/2001, n. ord. 248/2001 (12/02/2001); il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio del 2001 allargando le maglie per la Lisaacs (licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo) provochera' una congestione di lavoro per l'Unsc che gia' oggi impiega in media quattro mesi, in quanto, la raccomandata ricevuta di ritorno dai quali scattano i 90 giorni per la chiamata, sono inviate dopo oltre un mese dal ricevimento; venerdi' 16 febbraio 2001 sul sito ufficiale dell'Unsc e' stato pubblicato il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio del 2001 ed il relativo provvedimento, definito di concessione dispense e/o Lisaac, con le seguenti parole "introducendo un nuovo criterio, che permettera' di dispensare i 99ers che non sono ancora stati avviati al servizio e di porre in Lisaac coloro che gia' in servizio dimostrino la perdita di effettive possibilita' lavorative a causa dello svolgimento del servizio medesimo". Questa iniziativa introduce un ulteriore discriminazione tra 99ers non ancora chiamati (testualmente citati nel sito ufficiale come "salvi"), quelli che, gia' in servizio, potranno ottenere tali "concessioni" e quelli che, gia' in servizio non potranno usufruirne. Nella stessa data, poche ore piu' tardi, sul sito ufficiale dell'Unsc un comunicato stampa in cui e' strumentalizzata la sospensione concessa il 9 febbraio 2001 dal Consiglio di Stato a favore dell'Unsc sostenendo che "ha confermato l'interpretazione dell'Unsc relativa ai tempi di avvio al servizio entro il termine massimo dei 18 mesi, richiamando peraltro, nella motivazione, una precedente ordinanza emessa in analoga situazione per i militari di leva"; gli obiettori di coscienza che chiederanno la Lisaac come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio del 2001 innanzi tutto non saranno certi di ottenerla e, se mai la dovessero ottenere, passeranno non meno di 3 mesi (tanto impiega l'Unsc a rispondere a tali domande di dispensa). Quindi coloro che sono stati raggiunti da un atto illegittimo, hanno la possibilita' di ricorrere allo stesso ufficio che ne ha calpestato i diritti dimostrando di essere in possesso di un'offerta di lavoro; e' evidente che la Presidenza del Consiglio non ha tenuto conto, e tuttora non considera la norma del citato decreto legislativo n. 504 del 1997 che riduce a nove mesi dall'obiezione il termine per la chiamata a partire primo gennaio del 2000. Il senso di questa norma non si presta a dubbi di sorta come ampiamente dimostrato, sia dai numerosi ricorsi vinti, sia dalla documentazione parlamentare disponibile. Da questa si desume che la riduzione a nove mesi e' stata voluta dal legislatore al fine di estendere agli obiettori di coscienza il principio, imposto da numerose sentenze della Corte costituzionale sull'argomento, l'eguaglianza di trattamento tra il servizio civile e quello militare, a cui il termine del decreto legislativo n. 504 del 1997 si applica fin dal 1998. I giovani si vedono messi a repentaglio le prospettive di un'occupazione da un cosi' evidente disprezzo della legge dimostrato dall'Ufficio nazionale per il servizio civile direttamente sotto la responsabilita' del Presidente del Consiglio. I giovani che hanno presentato la richiesta di obiezione di coscienza si trovano quindi sottoposti al vecchio ed iniquo termine di 18 mesi per la chiamata che li costringera' a perdere lunghi tempi di vita o occasioni di lavoro che verranno concessi ad altri giovani che hanno avuto la fortuna di presentare la domanda di obiezione qualche giorno dopo; il ricorso all'autorita' giudiziaria, nella stragrande maggioranza con esito a loro favorevole, da parte di numerosi giovani sta mettendo in difficolta' sia l'amministrazione che gli enti del servizio civile e creando una situazione d'emergenza -: se il Presidente del Consiglio non intenda dare immediato Lisaac agli obiettori che hanno inviato richiesta di servizio civile prima del gennaio 2000 e dispensare coloro che ancora sono in attesa di chiamata; se intenda ridurre la procedura di Lisaac a tempi piu' brevi, massimo di dieci giorni, di quelli oggi necessari all'Unsc; se, a fronte delle 151 sentenze dei Tar presentate al 18 febbraio ed in costante aumento, siano state predisposte soluzioni per fronteggiare l'incombente onere di lavoro a carico dell'amministrazione giudiziaria (3-06948)
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CAPARINI DAVIDE CARLO (LEGA NORD PADANIA) 

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