INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02627 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19980708

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Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: presso il I ed il II Istituto di Clinica ostetrica e ginecologica del Policlinico Umberto I dell'Universita' di Roma "La Sapienza", il professor Alessandro D. Subrizi, primario del Servizio speciale di piccola chirurgia, e' stato sostituito dal professor Roberto Russo; il professor Roberto Russo ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed e' quindi esonerato dal compimento delle procedure e delle attivita' specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza; l'articolo 8 della legge n. 194 citata stabilisce che l'interruzione della gravidanza e' praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale, presso gli ospedali pubblici specializzati e gli istituti ed enti a cio' autorizzati; l'articolo 9, comma primo, dispone che il personale sanitario che voglia sollevare obiezione di coscienza puo' presentare la relativa dichiarazione anche presso un ente tenuto comunque a fornire prestazioni dirette all'interruzione di gravidanza, implicitamente sanzionando a carico dei servizi ostetrico-ginecologici delle strutture ospedaliere pubbliche l'obbligo di fornire in ogni caso quelle prestazioni; l'articolo 32 della Costituzione sancisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti" e la Corte costituzionale ha ritenuto che la legge n. 194 ha svolto "una fondamentale scelta politico-legislativa di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza" -: quali provvedimenti intenda adottare, di intesa con la regione, al fine di garantire la regolare e qualificata erogazione delle prestazioni relative agli interventi di interruzione della gravidanza e lo svolgimento delle funzioni apicali del servizio, in particolare presso la I e la II Clinica ostetrica e ginecologica del Policlinico Umberto I di Roma; se non ritenga opportuno adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie affinche' non si producano inefficienze nel garantire nelle strutture pubbliche lo svolgimento della quotidiana attivita' clinico-chirurgica in applicazione della legge n. 194 del 1978, considerando altresi' l'inderogabile obbligo di rispettare la dignita' e la liberta' della donna nonche' inviolabile il diritto ad una procreazione cosciente e responsabile; se non ritenga opportuno adottare presso le regioni tutte le iniziative necessarie affinche' siano perseguiti gli obiettivi gestionali istituzionalmente propri delle ASL, rispetto ai quali l'affidamento della direzione del servizio presso la I e la II Clinica ostetrica e ginecologica del Policlinico Umberto I di Roma si pone a giudizio dell'interrogante in netto contrasto; se non ritenga opportuno verificare se e quali responsabilita' ricorrano in capo al direttore generale della ASL in relazione alla decisione di affidare la direzione del servizio presso la I e la II Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Umberto I di Roma ad un medico che abbia esercitato il diritto di obiezione di coscienza di cui alla legge n. 194 del 1978. (3-02627)
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