INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02446 presentata da MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19980529
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Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere premesso che: l'interrogante e altri sedici deputati hanno presentato agli interrogati una interrogazione (n. 3-02139, annunziata nella seduta del 25 marzo 1998) nella quale si rilevava preliminarmente che il quotidiano la Repubblica del 20 febbraio 1998 aveva denunziato l'evidente rischio di nullita' per centinaia di indagini in corso presso la Procura circondariale di Roma, dovuto al fatto che in tale ufficio continua ad esercitare le funzioni di Procuratore della Repubblica titolare il dottor Consolato Labate, il decreto della cui nomina risulta sia stato "sospeso" dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sin dal 2 dicembre 1997; sullo stesso giornale era riportato, tra virgolette, il "pensiero" in materia del presidente della commissione Uffici direttivi del CSM, dottor Paolo Fiore, del seguente tenore: "E chiaro che e' il Consiglio a nominare ed e' lo stesso Consiglio a sollevare da un incarico. Il giudice amministrativo puo' annullare una nomina, ma questo non basta a far decadere qualcuno. E' necessario, infatti, un giudizio di esecuzione"; contrariamente a quanto da costui cosi' asserito in tale suo "pensiero", stava di fatto invece che il T.A.R. del Lazio (sez. 1, Ordinanza n. 209 del 25 gennaio 1995), decidendo sull'identico caso del ricorso proposto dal magistrato dottor Benito Vergari e nell'annullare la nomina conferita dal C.S.M. al controinteressato dottor Francesco Cortigiani, stante il rifiuto all'adempimento di questi nonche' l'inottemperanza dell'Amministrazione (C.S.M. e Ministro), aveva nominato per l'esecuzione del giudicato favorevole al Vergari, un commissario ad acta: e si trattava dell'ufficio di Presidente del Tribunale di Catania; inoltre, la Corte Costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dal C.S.M. proprio in riferimento alla menzionata ordinanza del T.A.R., ebbe a stabilire i seguenti principi: a) "tutti i soggetti di diritto, ivi compresi gli organi di rilevanza costituzionale (leggi C.S.M), sono egualmente tenuti al rispetto della legge"; b) "il potere dell'Amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimita' del suo esercizio demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato"; c) "nonostante il provvedimento di sospensione adottato dal TAR Lazio sia autoesecutivo e immediatamente efficace ex lege, risulta che il magistrato (in quel caso, Vergari), la cui nomina e' stata sospesa, ha continuato a esercitare le relative funzioni, indiscutibilmente sine titulo, fino a che un esplicito provvedimento adottato da un commissario ad acta, non lo ha sollevato dall'incarico"; da tutto quanto sopra nell'intererogazione si deduceva, in conformita' peraltro ai principi consolidati di diritto che, nel caso in questione, il dottor Labate, una volta intervenuta la sospensione (a lui gia' notificata) della sua nomina, non aveva nessun titolo per continuare ad esercitare le funzioni di Procuratore della Repubblica circondariale di Roma e che la illegittima e illecita occupazione e usurpazione di tale ufficio in forma continuata, poste in essere dal dottor Labate e consentite e/o favoreggiate dal C.S.M. e dal Ministro di Grazia e Giustizia, integravano, ad avviso dell'interrogante, una condotta antigiuridica concorsuale a carattere criminoso: tant'e' vero che, in casi del genere, il Consiglio di Stato usa disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica - cfr. ordinanza, sez. IV, n. 923/97 del 13 maggio 1997 -; e tant'e' vero che la Corte di Cassazione (v. sent., VI sez., n. 1133 del 10 ottobre 1984) ha dettato in materia, il seguente principio: "la fattispecie legale prevista dal comma secondo dell'articolo 347 cod. pen. equipara all'usurpazione delle funzioni pubbliche il pubblico ufficiale che continua nell'esercizio di quello da lui svolto nonostante il provvedimento a seguito del quale esse cessano o sono sospese. La condotta punita, che prescinde da ogni questione circa l'investitura dell'ufficio e anzi la presuppone, consiste solo in una prosecuzione nello svolgimento delle funzioni dopo che esse siano cessate o sospese per un provvedimento notificato al pubblico ufficiale, restando irrilevanti i motivi per i quali il funzionario ritenga di non dovere prestare osservanza all'atto portato a sua conoscenza nelle forme di legge"; la interrogazione n. 3-02139 nonostante in essa si denunciasse una grave carenza di legalita' e di funzionalita' in atto per effetto della sospensione della nomina del dottor Labate, e' rimasta a tutt'oggi senza risposta e occorrerebbe che di cio' fossero chiariti i motivi; nel frattempo, e precisamente con sentenza n. 674/1998, depositata il 27 aprile 1998, comunicata nella stessa data al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il decreto presidenziale di nomina del dottor Labate a procuratore della Repubblica presso la Pretura di Roma, ordinando alla pubblica amministrazione "di adottare i provvedimenti consequenziali sia per la rimozione della procedura di conferimento dell'incarico, sia per la titolarita' medio tempore dell'ufficio di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma"; malgrado l'esplicito ordine contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, nessun provvedimento e' stato adottato ne' dal Consiglio superiore della magistratura ne' dal Ministro di grazia e giustizia, neanche quello di affidare medio tempore la reggenza di quell'importante ufficio della capitale al procuratore della Repubblica Aggiunto (dal Consiglio di Stato ritenuto piu' meritevole del dottor Labate) in conformita' di quanto previsto dall'articolo 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; si consente cosi' al dottor Labate di continuare a commettere quelli che secondo l'interrogante sono illeciti penali ed illegittimita' amministrative, oltretutto lasciando un ufficio cosi' delicato andare alla deriva per l'incertezza che vi regna, sia tra i pochi sostituti rimasti sia tra il personale amministrativo, i quali si rendono conto che a dirigere quella Procura e ad impartire ordini e' un procuratore la cui nomina, sospesa prima, risulta ora annullata, tant'e' che il Consiglio di Stato, nella menzionata decisione, ha ravvisato la sussistenza di un danno grave e irreparabile; lo stato di cose e' stato oggetto di un esposto dei sostituti procuratori presso la pretura circondariale diretto al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia, ed ha indotto la camera penale a proclamare quindici giorni di astensione degli avvocati dalle udienze e dalle attivita' istruttorie per "il cattivo funzionamento" e "la disorganizzazione" dell'ufficio, come, del resto, riferito dagli organi di stampa del 6 maggio 1998. Il che conferma il giudizio del Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 674/1998, ha dichiarato il dottor Labate inidoneo a dirigere un grande ufficio, essendo privo dell'esperienza e delle qualita' necessarie -: quali siano le ragioni della inerzia nell'intervenire nella grave situazione di illegalita', denunciata dalla menzionata precedente interrogazione, addebitabile concorsualmente al dottor Labate, al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia; se intenda far conoscere finalmente la valutazione in merito a tale situazione di illegalita', situazione consolidatasi a seguito dell'annullamento definitivo della nomina anzidetta, e far conoscere se finalmente intenda procedere per quanto di competenza al fine di rimuoverla. (3-02446)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02446 presentata da MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19980529
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02446 presentata da MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19980529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA)
COLA SERGIO (ALLEANZA NAZIONALE)
GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA)
BRUNO DONATO (FORZA ITALIA)
MAROTTA RAFFAELE (FORZA ITALIA)
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3/02446
MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA)