INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01917 presentata da VICO LUDOVICO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111026

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Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01917 presentata da LUDOVICO VICO mercoledi' 26 ottobre 2011, seduta n.542 VICO, GINEFRA, BOCCIA, BORDO, BELLANOVA, SERVODIO, CONCIA, GRASSI, MASTROMAURO e CAPANO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: con sentenza n. 354 del 15 dicembre 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), con il quale la regione Puglia aveva stabilito di tener fermi gli inquadramenti gia' disposti in favore dei dipendenti collocati nelle graduatorie di merito di due concorsi tenutisi nel 1998 e 1999 e annullati dal giudice amministrativo; con l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, in tema di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, il legislatore nazionale ha disposto che: «I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita' costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 c.c. in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli»; per effetto di tale disposizione, l'amministrazione regionale - dopo aver richiesto e ottenuto conforme parere dalla locale sezione di controllo della Corte dei conti - ha avviato i provvedimenti di retrocessione del personale interessato dai provvedimenti prima citati; allo stato le procedure di retrocessione interessano complessivamente seicentoquattro dipendenti attualmente inquadrati nella categoria D dei quali: 40 alte professionalita'; 27 responsabili di azione del PO FESR 2007-2013; 245 posizioni organizzative; 292 senza incarichi; pertanto risulta con evidenza che l'applicazione del richiamato articolo 16, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011 coinvolge la quasi totalita' del personale appartenente alla categoria D (che ricomprende la ex 7 o e 8 o qualifica funzionale, secondo l'attuale sistema di classificazione del personale del comparto regioni-autonomie locali); tale complessa attivita' di riclassificazione in pejus del personale regionale, oltre a determinare rilevantissime conseguenze istituzionali, amministrative e organizzative che la regione Puglia ha inteso/intende regolare esercitando le proprie prerogative legislative in materia di organizzazione, incidono in maniera straordinariamente significativa sulle posizioni dei dipendenti interessati dalla retrocessione; dopo l'espletamento dei concorsi nel 1998 e 1999 in questione, i dipendenti interessati sono stati applicati senza soluzione di continuita' a funzioni vitali per l'amministrazione regionale e per i soggetti amministrati (cittadini, imprese, enti e altri); tali funzioni sono state svolte per oltre dodici anni nel presupposto della legittimita' nella loro attribuzione e sulla scorta di una norma primaria; proprio in forza dell'impegno di tali dipendenti l'amministrazione regionale ha progressivamente affrontato e assolto il sempre maggiore carico di competenze riconosciute alla regione Puglia dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione e - a tacer d'altro - dalla sempre maggiore rilevanza delle funzioni regionali in materia di investimenti in conto capitale (programmi FAS e programmi comunitari); a prescindere da ogni considerazione di ordine giuridico, i provvedimenti di reinquadramento nella qualifica inferiore incidono sulla personalita', sulla professionalita' e sulla dignita' di centinaia di lavoratori regionali, vincitori di concorsi, che operano negli uffici (e nella gran parte a capo di loro articolazioni), con notevoli responsabilita' e carichi di lavoro; appare pertanto conforme a criteri di equita' sociale promuovere un intervento statale che salvaguardi la posizione dei dipendenti regionali interessati dalle procedure di retrocessione oltre un decennio dopo aver espletato il concorso successivamente dichiarato illegittimo -: quali iniziative si intendano assumere e se si intenda adottare, per quanto di competenza, una specifica iniziativa normativa che - sulla base della circostanza che la situazione di cui trattasi si presenta del tutto singolare per effetto dell'eccezionale tempo trascorso durante il quale detto personale ha svolto funzioni vitali per l'amministrazione regionale - tuteli le posizioni soggettive dei dipendenti interessati in ragione della loro acquisizione in un arco di tempo ultra decennale e del legittimo affidamento consolidatosi in capo agli interessati. (3-01917)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCIA FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BORDO MICHELE (PARTITO DEMOCRATICO) 
CAPANO CINZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CONCIA ANNA PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GINEFRA DARIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
GRASSI GERO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SERVODIO GIUSEPPINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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VICO LUDOVICO (PARTITO DEMOCRATICO) 

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