INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01093 presentata da CONTENTO MANLIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970513

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_01093_13 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: presso il tribunale di Pordenone e' attualmente in fase di celebrazione il processo penale a carico, tra gli altri, dell'ingegner Carlo De Benedetti, gia' presidente della "Ing. Olivetti & C. spa", di James Forley, all'epoca responsabile londinese della filiale della "Chase Investment Bank Ltd", di Lemart Ribohn, vicepresidente esecutivo della "AB Electrolux" di Stoccolma nonche' di Edo Marri e Aldo Campanella della societa' "Sicef spa" con sede in Milano; agli interessati viene contestato il reato di "frode fiscale" di cui all'articolo 4, lettera "f", del decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429 e, comunque, quello di truffa aggravata ai danni dello Stato e cio' sulla scorta di un atto apparentemente volto a consentire la costituzione del diritto di usufrutto della Complast Holdings B.V. (societa' controllata dalla AB Electrolux) a favore dalla "Olivetti spa" sull'intero pacchetto azionario della "Industrie Zanussi spa", societa' con sede in Pordenone; stando alla ricostruzione operata dal procuratore della Repubblica, i fatti materiali posti a base del presupposto impositivo sarebbero stati falsamente rappresentati costituendo ostacolo ad una corretta attivita' di controllo; in sostanza, il negozio concluso tra le parti solo nella forma avrebbe costituito un'operazione riconducibile al noto fenomeno del dividend stripping, cioe' di situazioni poste in essere con finalita' elusive, da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione, a favore di societa' italiane con lo scopo, cioe', di ottenere un risparmio di imposta consistente nella tassazione, a titolo di acconto, nella misura del 10 per cento dei dividendi distribuiti e nel diritto al credito di imposta a favore del concessionario, a fronte di una tassazione a titolo di imposta a carico del cedente non residente normalmente pari al 32,4 per cento, salvo differenti misure di aliquote secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni; le commissioni tributarie, come quella di Ivrea, procedevano, in casi analoghi, all'annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della "Olivetti spa" ritenendo legittimo il contratto di usufrutto che comportava l'attribuzione alla "Olivetti" stessa del dividendo nonche' dell'elemento addizionale costituito dal credito di imposta; diversi uffici giudiziari, tra i quali la procura di Milano, risultano aver chiesto ed ottenuto l'archiviazione dei procedimenti penali trasmessi per competenza dall'autorita' giudiziaria di Pordenone con la formula dell'insussistenza del fatto ritenendo cioe' del tutto lecita l'operazione del "dividend stripping" in quanto mero fenomeno di elusione fiscale non vietato prima dell'intervento legislativo in tal senso operato con la legge 5 novembre 1992 n. 429; dal procedimento penale all'esame del tribunale di Pordenone sembra emergere l'esistenza di una serie di lettere riservate destinate ad integrare l'apparente contratto di usufrutto di azioni vincolando, in verita', le parti e i mandatari "Siref spa" e "Chase Bank" entro limiti preordinati tassativamente e tali da fare in modo che l'evoluzione del negozio non possa che seguire una strada obbligatoriamente tracciata dai contraenti fin dall'inizio; per dirla in altri termini: predeterminato era il dividendo distribuito per l'anno 1990, quello per l'anno 1991 e quello per il 1992, mentre la Olivetti spa non poteva deliberare il godimento di dividendi superiori alle cifre prestabilite, ma semplicemente far cessare gli effetti del contratto attuando la retrocessione del diritto ad un prezzo predeterminato; il tutto, ovviamente garantito dal mandato fiduciario dato alla "Siref spa" vincolata ad esercitare il diritto di voto secondo le prescrizioni della Olivetti se ed in quanto confermate dalla societa' cedente (Complast Holdings); in caso di disparita' di vedute, poi, le funzioni di "arbitratore" venivano riconosciute alla "Chase Bank", la quale avrebbe determinato gli importi e le indennita' concordate tra le parti fin dall'origine; detti documenti sembrano smentire il contenuto apparente del contratto di usufrutto di azioni e rendono piu' che ragionevole a parere dell'interrogante ritenere che l'intera operazione sia stata concepita allo scopo determinante di far godere alla "Olivetti spa" l'enorme vantaggio costituito dall'utilizzo del credito di imposta spettante al percettore del dividendo delle azioni della "Zanussi spa"; gli elementi emersi in sede dibattimentale paiono contribuire ad alimentare dubbi circa la linearita' delle finalita' della stipula dei contratti di usufrutto in questione, tenuto anche conto del fatto che essi sembrano - anche alla luce della corrispondenza acquisita agli atti - simulati e tesi a scambiare l'utilizzo di un credito d'imposta; nel caso, il beneficio economico per la "Olivetti Spa" e' stato di oltre 22 miliardi mentre risulterebbe anche provato il ricorso da parte di societa' del gruppo Olivetti o facenti capo, comunque, all'ingegner Carlo De Benedetti, a diverse operazioni di analogo contenuto; non e' azzardato ipotizzare che altre numerose societa' possano aver fatto ricorso allo stesso metodo soprattutto alla luce del fatto che l'operazione veniva considerata, negli ambienti della "Chase Bank", come un vero e proprio "prodotto finanziario" da collocare sul mercato; conseguentemente, potrebbero appalesarsi meritevoli di un vaglio critico - nelle forme consentite dall'ordinamento - decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorita' giudiziaria che si sono limitate all'apparenza del fenomeno senza approfondirne gli aspetti dissimulati -: se non intendano dare disposizioni, e quali, agli uffici finanziari e alle procure affinche' siano svolti accertamenti o riaperte indagini alla luce di quanto emerso nel processo penale celebrato presso il tribunale di Pordenone, anche al fine di evitare il compiersi di effetti estintivi; se risultino adottati dai Ministri delle finanze in carica fino al 31 dicembre 1993, risoluzioni od altri atti di indirizzo in ordine al fenomeno del "dividend stripping", in quale occasione e di quale contenuto; se risulti noto agli uffici finanziari competenti il numero delle operazioni di "dividend stripping" effettuate in Italia dal 1990 al 1992, l'ammontare dei crediti di imposta o, ancora, dei benefici economici conseguenti alle operazioni indicate e, in caso affermativo, quali ne siano le risultanze; se siano in grado gli uffici competenti di conoscere i casi esaminati dalle commissioni tributarie e dall'autorita' giudiziaria in materia, le parti interessate e l'esito dei relativi giudizi e, in caso affermativo, quali ne siano le risultanze; se non intendano disporre apposite ispezioni per verificare l'operato degli uffici interessati da accertamenti tributari o da indagini di rilievo penale in occasione di operazioni di "dividend stripping" anche al fine di acclarare le modalita' con le quali sono stati effettuati gli accertamenti o le indagini in materia e con riferimento all'esito degli stessi; se risulti accertato che tali operazioni siano state effettuate da altre societa' del gruppo "Olivetti" o, comunque, facenti capo all'ingegner Carlo De Benedetti e, in caso affermativo, da quali, con chi poste in essere e per quali importi. (3-01093)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01093 presentata da CONTENTO MANLIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970513 
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ARMANI PIETRO (ALLEANZA NAZIONALE) 
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