INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01052 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19930607
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_01052_11 an entity of type: aic
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso: che con circolare n. 3001 del 26 aprile 1991 il Ministero dell'interno precisava ai mittenti, tra cui i Prefetti, quanto segue: "Il fenomeno dell'abusivismo edilizio, per i suoi molteplici riflessi negativi di ordine sociale e per la sua potenziale contiguita' con forme piu' gravi di illegalita', non puo' non riscuotere particolare attenzione da chi e' preposto alla salvaguardia dei presupposti della convivenza civile. Da esso, infatti, trae origine una vasta gamma di comportamenti illeciti °...!. Non e' possibile che un fenomeno cosi' grave e di cosi' vasti effetti sociali e ambientali, possa trovare nell'acquiescenza o, peggio ancora, nella connivenza di taluni amministratori il terreno adatto per perdurare ed incrementarsi °...!. Gli atti di vigilanza di accertamento e di repressione delle violazioni sono rimessi al sindaco ed, eventualmente, agli assessori delegati. Ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 °...!. Secondo la giurisprudenza consolidata si verte in ipotesi di violazione di legge nel caso in cui l'organo l'abbia reiteratamente violata con atti positivi, disapplicandola o rifiutandosi di applicarla con comportamenti omissivi, trascurando colpevolmente di adottare gli atti obbligatori connessi all'esercizio delle proprie funzioni. Con riguardo alle attivita' illegittime, la prima ipotesi puo' concretizzarsi nel rilascio di concessioni illegittime, la seconda nell'omissione di provvedimenti repressivi dell'abusivismo. E' necessario, poi, che le violazioni siano "persistenti" e cioe', che esse siano state veramente contestate all'organo, con l'invito ad eliminarle °...! che il comportamento positivo od omissivo concretizzante la violazione di legge sia "grave" e cioe' abbia determinato uno stato di diffusa illegalita' °...!. Il concorso di tali circostanze ben puo' legittimare l'iniziativa delle SS. LL. nei riguardi di sindaci o degli assessori, volta a contestare la violazione di legge ed a formalizzare la diffida alla loro eliminazione in un apposito termine. In caso di mancata ottemperanza, riflettente inequivocabilmente la volonta' dell'amministrazione di persistere nella condotta illegittima, potra' essere avviato il procedimento per la rimozione, fatta salva nelle sue more, la possibilita' della sospensione"; che in data 9 ottobre 1990 il sindaco di Pisa veniva formalmente invitato con diffida (All. 2) ad adottare gli opportuni provvedimenti contro il rilascio illegittimo di tre concessioni edilizie. Illegittimita' per coprire le quali, il responsabile del reato, l'ingegner Alvaro Fiore, all'epoca assessore all'edilizia privata, fece realizzare una strada illegittima per consentire l'accesso alle abitazioni costruite con le concessioni illegittime (All. 3). Strada che, a sua volta, data la velocita' in cui doveva essere realizzata, comporto' una variante occulta ed illegittima di PRG (All. 4) con la quale 600 mq di terreno vincolato a verde pubblico furono "distratti a favore di un verde privato"; che il 19 ottobre 1990 la vicenda veniva denunciata alla Procura della Repubblica di Pisa (All. 5) e contemporaneamente al sindaco come diffida a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la demolizione del giardino e della strada; che, in risposta alla diffida, il Servizio legale del comune in data 22 novembre 1990 (All. 6) rimetteva al segretario generale una relazione in cui, tra l'altro, si afferma: "a fronte della accertata illegittimita' del rilascio delle concessioni citate °...!"; che, in pratica, con questa relazione tutti i membri del consiglio comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni erano stati messi a conoscenza che il consigliere Alvaro Fiore aveva commesso un reato, nonostante cio', nella seduta del 15 luglio 1991 (All. 7) in cui era all'ordine del giorno l'invio della pratica incriminata alla Magistratura, tutti i membri di maggioranza presenti, tranne, guarda caso, i due avvocati (Cavallaro e Bachini) hanno, votando no, dato legittimita' democratica alla violazione della legge, si sono sostituiti alla magistratura assolvendo il Fiore; che l'assenza di un qualsiasi pronunciamento della Magistratura, non solo non consente che siano rimosse le illegittimita' denunciate, ma genera, evidentemente, nei responsabili la convinzione di godere di una sorta di impunita' che si manifesta con la volonta' di persistere in comportamenti illeciti. Infatti, oggi, c'e' chi tenta di coprire le illegittimita' precedenti compiendone un'altra: nel preliminare di PRG intitolata da Astengo "Piano di riqualificazione ambientale" "qualcuno" ha reso edificabile la porzione di area a verde interessata dal giardino e dalla strada illegittimi; che in questi giorni (maggio 1993), la questura di Pisa sta preparando un proprio rapporto da inviare alla magistratura sulla questione della strada e del giardino; che in data 5 novembre 1990 il sindaco e' stato diffidato (All. 8) a sospendere i lavori e la concessione edilizia n. 77/90 intestata alla signora Nicla Migliori per la costruzione di una palestra in un'area a "verde sportivo". Concessione rilasciata illegittimamente in quanto, in dette aree non e' consentito nessun intervento edilizio prima dell'attuazione del piano particolareggiato di redazione comunale; che in una propria relazione l'architetto Berti, responsabile dell'ufficio tecnico (All. 9), ha confermato l'inesistenza del piano particolareggiato e, quindi, l'illegittimita' della concessione edilizia e dei conseguenti lavori; che, nel frattempo, in assenza dell'obbligatorio intervento del sindaco, l'edificio oggetto della concessione edilizia illegittima e' stato completamente realizzato; che a seguito della diffida, risultarono presenti nell'area in oggetto, numerose e macroscopiche irregolarita' edilizie. Ma data la "riluttanza" dei tecnici responsabili di rilevarle, in data 14 marzo 1991 fu necessario presentare un'ulteriore diffida al sindaco ed una denuncia al procuratore della Repubblica (All. 10); che, vista l'inerzia del sindaco e la riluttanza dei tecnici, nonostante nel frattempo fosse stata presentata una terza diffida (All. 11), il 22 giugno 1992 con una lettera (All. 12) fu chiesto direttamente ai vigili urbani che svolgono la funzione di polizia giudiziaria presso l'edilizia privata del comune, di verificare sul posto se l'area edificabile dichiarata nel progetto, era stata chiaramente e dolosamente aumentata con un calcolo basato su di una misura falsata; che in data 12 agosto 1992 con ordinanze nn. 469 e 470 (All.ti 13 e 14) il sindaco ordino' la demolizione di due abusi di nessun conto; che i vigili riscontrata la sussistenza della frode, prontamente trasmettevano un rapporto al dirigente dell'edilizia privata. Costringendo, finalmente, l'ingegner Fiamma dell'edilizia privata a produrre un controverso parere (All. 15) in cui vengono confermate tutte le illegittimita', ma le proposte di intervento risultano solo meri tentativi di stendere un velo pietoso su tutta la vincenda, cercando di salvare il salvabile; che in data 11 aprile 1991 (All. 16) il sindaco e' stato invitato con diffida a procedere alla demolizione delle opere interne realizzate dal signor Patriarchi, nelle more della richiesta della concessione edilizia, poi negata perche' in contrasto palese con le norme di PRG. Incomprensibile risulta il parere del servizio pianificazione urbanistica, il quale dopo aver richiamato tutti i pareri sfavorevoli espressi dagli altri organi... da' un benevolo "parere favorevole"; che, sulla vicenda, non si puo' non segnalare l'inquietante e istituzionalmente scandaloso comportamento del vice sindaco Tremolanti: durante la seduta del consiglio comunale in cui si discuteva della vicenda, intervenendo con foga, ripudia i regolamenti comunali, colpevoli di essere ostacolo alla concessione edilizia dell'"amico Patriarchi" ed infine, richiama l'illegittimita' del rilascio della concessione alla signora Luperini (di cui si parlera' tra breve) invitando ad usare "gli stessi pesi e le stesse misure" (All. 17); che, ad oggi, non essendo ancora intervenuto il sindaco... recentemente i vigili sono stati costretti ad intervenire per porre l'edificio sotto sigilli in quanto, alla chetichella, i lavori interni continuavano!; che nell'aprile del 1991 (All. 18) il sindaco e' stato invitato con diffida a chiudere il circolo "Gatto Verde" che svolge la propria attivita' in un edificio realizzato abusivamente, dai responsabili del circolo stesso, su di un terreno preso in affitto. Edificio che, alla data in cui il sindaco ha concesso illegittimamente l'autorizzazione all'apertura, oltre ai problemi di natura edilizia, sicuramente non aveva l'"abitabilita'" (cosa diversa dall'agibilita'), senza la quale gli edifici non possono essere usati nemmeno parzialmente; che il 14 maggio 1993 (All. 18b) i gestori del circolo sono stati denunciati dai Carabinieri per gioco d'azzardo; che in data 23 maggio 1991 (All. 19) il sindaco e' stato invitato con diffida a procedere alla demolizione di un edificio-discoteca realizzato con la concessione a "Carattere precario" n. 14 del 15 febbraio 1985 intestata alla signora Luperini Dania (quella citata dal Tremolanti). Concessione rilasciata illegittimamente per tre ovvi motivi: la formula "Carattere precario" non trova riferimento alcuno nelle norme in vigore. Essendo l'area vincolata dal PRG gli unici interventi consentiti sono di manutenzione ordinaria o di restauro conservativo. Il progetto approvato risulta totalmente difforme alle norme di PRG. Tre ovvi motivi che lo stesso ufficio legale, proprio perche' sono ovvi, non puo' non segnalarli nel parere espresso il 20 dicembre 1989 (All. 20) richiesto dalla circoscrizione: "Sulla base dell'articolo 22 N. d. n. del PRG la concessione edilizia non poteva essere rilasciata per interventi diversi da quelli destinati a realizzare mercati o istituzioni religiose °...! rilevandosi in tal senso un evidente vizio di legittimita' °...!. Occorre precisare che il rilascio a carattere precario con rinuncia al plusvalore non trova regolamentazione alcuna in atti normativi o dell'amministrazione, ma deve riferirsi a prassi consuetudinaria consolidata di questo comune, non priva di ovvie giustificazioni logiche ma nemmeno scevra di punti oscuri (in particolare, la concessione a carattere precario a tempo indeterminato pare togliere all'atto ogni "precarieta'" facendo invero connotare l'autorizzazione di "definitivita'", special modo, se riferita alla fattispecie, la concessione e' avvenuta al di fuori delle previsioni di PRG). °...! elementi che fanno pensare ad una effettiva modifica di volume della struttura, ad ogni caso ad un intervento che, a prescindere dal vincolo di zona di PRG, tende a fuoriuscire dal criterio del miglior utilizzo ed a connotare una trasformazione urbanistica sostanziale". In sostanza, nella piena consapevolezza di compiere una illegittimita' l'ex sindaco Giacomino Granchi, lascia costruire una discoteca al posto di una tettoia dove, a norma del PRG l'unica costruzione ammessa era una chiesa! Inoltre, a fronte di un aumento del volume del 100 per cento, volendo sorvolare sulla illegittimita' della concessione, alla proprietaria non e' stata chiesta neppure una lira per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (sconto del 100 per cento). Non sfuggira' la gravita' dei comportamenti del servizio legale e dell'ex Sindaco: motivati dall'"aberrante" logica che a Pisa tali illegittimita' sono "prassi consuetudinaria consolidata"!?; che in data 23 giugno 1991 il sindaco e' stato invitato con diffida (allegato 21) a dare attuazione all'ordinanza di demolizione di una struttura tensostatica, abusivamente realizzata per coprire una piscina di proprieta' della signora Garzella, moglie del dottor Caselli. L'ordinanza in oggetto, emessa alla fine degli anni '70 e' accompagnata e rafforzata da due sentenze del TAR Toscano ed una del Consiglio di Stato (allegati 22 e 23) in quest'ultima, oltre a ribadire che l'opera da demolire e' abusiva, si sentenzia che, la struttura non puo' in nessun caso essere considerata precaria... era il 1981, grazie al rilascio di dieci consecutive "concessioni a carattere precario" la struttura, non solo non e' stata demolita, ma fino all'anno scorso era addirittura convenzionata con la USL!? Il sindaco, oggi, invece di attuare l'esistente ordinanza ne ha emessa una nuova e, come era facile immaginare, i proprietari sono stati messi in condizione di presentare un nuovo ricorso al TAR e rinviare ulteriormente la demolizione; che messo al corrente delle illegittimita' compiute dal Granchi, il presidente Chiti ha inviato gli atti relativi alla magistratura (All. 27); che nel frattempo la dottoressa Masi della pretura circondariale, ha rinviato a giudizio il Granchi per concorso in violazione della legge urbanistica in quanto il doppio capannone costruito a seguito del rilascio di una concessione illegittima, non rispetta la distanza dalla strada...!?; che in data 6 marzo 1993 e' stato chiesto alla Procura della Repubblica di Pisa di perseguire il sindaco per il reato di rifiuto di atti d'ufficio in merito alla vicenda del doppio capannone (All. 28); che recentemente il pretore Vallini ha accolto il ricorso di privati cittadini contro le concessioni, e sono migliaia, con le quali la pubblica amministrazione in violazione della legge ha consentito l'edificazione a meno di 10 metri tra un edificio e l'altro; che nonostante la sentenza, i membri della maggioranza hanno espresso con il voto la volonta' di continuare a permettere la illegittima costruzione di fabbricati a distanza minore di 10 metri; che l'architetto Berti, capo dell'ufficio tecnico settore edilizia privata, ha denunciato il rilascio di alcune concessioni edilizie in localita' La Vettola perche', illegittime per l'assenza delle opere di urbanizzazione primaria; che in presenza di tutte queste denunce, l'assenza di un qualsiasi ceppo da parte della Magistratura e della Prefettura, in qualche modo suona come una implicita giustificazione. Infatti, le illegittimita' ed i comportamenti illegali continuano... il 26 novembre 1992 (All. 29) il sindaco, tanto per cambiare, e' stato invitato con diffida, inviata anche alla Procura ed al Prefetto, ad annullare la concessione edilizia n. 150/93 intestata al signor Giansoldati Andrea; che in data 23 luglio 1991 il sindaco e' stato invitato con diffida (allegato 24), tra le altre cose, ad annullare la concessione edilizia rilasciata alla SPES, con la quale si e' illegittimamente consentito di realizzare il 40 per cento in piu' del volume edificabile ed il 40 per cento in meno degli standards urbanistici. Dalla superficie edificabile a disposizione della proprieta', prima di moltiplicarla per l'indice edilizio per calcolare il volume edificabile, non sono state tolte le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche. Mentre, per il calcolo necessario a determinare la superficie da destinare a parcheggio, che deve essere pari all'80 per cento della superficie lorda di pavimento, invece di quest'ultima si e' utilizzata la superficie di vendita che, ovviamente risulta notevolmente inferiore rispetto a quella lorda; che, sempre in merito al Centro commerciale di Cisanello, il TAR Toscano ha annullato la concessione commerciale dichiarando in sentenza: "Nel caso di specie, inoltre il criterio seguito dal comune di Pisa appare finalizzato anche ad aggirare un espresso divieto contenuto nel piano, con l'uso sviato del potere pubblico. L'effetto sostanziale ottenuto in virtu' dell'adozione dell'atto impugnato, e' infatti quello di consentire l'attivazione, all'interno di un centro commerciale, in cui dovranno confluire circa 40 esercizi di piccole dimensioni, di una grande struttura abilitata alla vendita di tutti i prodotti °...!. Ma si e' gia' rilevato che il Piano prevede, per la zona di Cisanello 2, le priorita' scelte di un centro commerciale da riservare in via esclusiva alla piccola e media distribuzione °...!. Il procedimento per diversi aspetti viziato, si e' dunque concluso con l'adozione di un provvedimento che il collegio ritiene illegittimo nel suo contenuto sostanziale". Affermazioni categoriche, ma inutili di fronte alla volonta' dei membri della maggioranza del consiglio comunale, visto anche il silenzio della magistratura, di andare avanti a suon di illegittimita', anzi, dando a queste legittimita' democratica con il voto: recentemente la maggioranza ha approvato il nuovo piano del commercio. E' inutile dire che l'unica novita' sostanziale che presenta e' quella fatta ad hoc per consentire l'apertura dell'ipermercato Standa a Cisanello. Piano del commercio, che essendo per legge subordinato al PRG ("Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita deve trovare attuazione anche mediante il PRG al quale deve essere subordinato e, che non puo' ovviamente derogare") il quale, in detta area continua a prevedere l'insediamento della sola piccola e media distribuzione, risulta palesemente illegittimo, come palese risulta l'illegittimita' compiuta da coloro che lo hanno approvato (uso sviato del potere pubblico - abuso d'ufficio); che in data 7 agosto 1991 (All. 25) il sindaco e' stato invitato con diffida a demolire un doppio capannone costruito illegittimamente in un'area demaniale della Darsena pisana, di proprieta' della societa' Toscotrans e Navisa Shipping. Costruito a seguito di una concessione rilasciata dall'ex sindaco, Giacomino Granchi, nonostante l'assenza di parere delle commissioni urbanistica e edilizia privata. Pareri che non potevano essere forniti in assenza del PRP. Inoltre dovra' essere utilizzata come "Porto commerciale" e che quindi avrebbero dovuto versare 429.000.000 di oneri di urbanizzazione, considerandole artigiane (!?) e considerando l'area di completamento (!?), in realta' sono stati richiesti da Giacomo Granchi, solo 89.000.000 (!?); che vista l'inerzia del sindaco in data 8 luglio 1992 e' stata inviata una nuova denuncia alla magistratura e successivamente si e' chiesto al presidente della regione Toscana di esercitare il potere sostitutivo del sindaco; che il dipartimento urbanistica della regione su invito del presidente, ha compiuto un'accurata indagine sull'aspetto urbanistico della questione, al termine della quale ha prodotto una relazione (All. 26) in cui, tra l'altro, si sofferma: "premesso quanto sopra il rilascio della concessione non poteva legittimamente avvenire °...!". Mentre riguardo allo scopo sugli oneri, la relazione risulta superficiale... o "pilatesca"; che, puntualmente, il servizio legale del comune, vista la relazione del servizio pianificazione urbanistica, ha confermato l'illegittimita' dell'atto: "Concludendo, a fronte degli accertati vizi di legittimita', il sindaco, sentita la commissione edilizia, puo' procedere all'annullamento °...!" (All. 30), ma ancora una volta il servizio legale nomina il peccato e non il peccatore. Cioe', a confermare un'abitudine decennale il servizio omette di fare il nome, o i nomi dei responsabili dell'illegittimita'; che Golena d'Arno, interamente di proprieta' demaniale, e' interessata da centinaia di costruzioni illegittime, piu' volte denunciate al sindaco e alla Magistratura; che sono tuttora aperte altre vicende, quali "Pisa 81", "L'Imperiale", "Coop. Don Mazzolari", "Il Sanguigno", eccetera (All.ti 31 e 32); che i vigili urbani che svolgono attivita' di polizia giudiziaria presso il servizio edilizia privata, hanno, negli ultimi tre anni, accertato oltre duecento tra abusi e illegittimita' edilizie; che l'intera situazione di abusivismo e illegalita' diffusa e' ben fotografata in una intervista rilasciata alla rivista "Il grande vetro" e pubblicata sul numero di aprile di quest'anno (All. 33), l'architetto Berti, capo dell'ufficio tecnico settore edilizia privata, riferendosi ai problemi urbanistici della citta', tra l'altro dichiara: "Saturazione oltre il gia' "proditoriamente" dovuto delle aree (e' accaduto che la stessa superficie sia stata computata per la costruzione di due diversi edifici). Sovraccarico di traffico, anche per la mancata previsione di strutture decentrate, pubbliche e private, di servizi e uffici, o la loro tardiva o parziale realizzazione. Assenza dei minimi requisiti quantitativi e funzionali in materia di verde, parcheggi, fognature, servizi. Terziarizzazione incontrollata (o incoraggiata) del centro storico. Interventi effettuati con singole concessioni in aree nelle quali era obbligatoria la preliminare approvazione di un piano particolareggiato. Costruzioni o ricostruzioni in aree destinate a verde, seppure privato. Ogni intervento visto, in pratica, come evento eccezionale per l'economia cittadina tale da consentire una tantum in deroga a qualcuna delle norme piu' restrittive". Ed infine, cosi' conclude: "Con quale animo fidare nella prossima revisione del piano regolatore generale? Continuera' il saccheggio, non ci sono dubbi, perche' niente per ora e' cambiato °...!. Questo parere autorevole di un addetto, che per la propria professione, analizza la situazione da un osservatorio privilegiato, conferma che a Pisa, la particolare dimensione assunta dal fenomeno dell'abusivismo e' tale da aver compromesso la possibilita' di uno sviluppo ordinato, conforme alle esigenze del rispetto dell'ambiente, della salute, della sicurezza, nonche' della salvaguardia del patrimonio storico; che in un ulteriore tentativo di interrompere la serie infinita di illegittimita', in data 4 ottobre 1991 veniva presentata alla Pretura circondariale di Pisa una denuncia sotto forma di dossier in cui erano raccolte tutte le denunce e le diffide che, inoltrate precedentemente, non avevano avuto nessun tipo di riscontro, nonostante l'evidenza dei reati commessi e "certificati" dai vari organi istituzionali. Giova ricordare che il rilascio di concessioni edilizie illegittime configura il reato previsto dall'articolo 323 del codice penale "Abuso d'ufficio"; lo stesso Ministero dell'interno (vedi all. 1), al pari di quello dell'"omissione di atti d'ufficio", gli attribuisce, giustamente, una tale gravita', soprattutto nella sua ripetizione, da invitare i prefetti ad intervenire per rimuovere dalla carica sindaci o assessori delegati che se ne sono resi responsabili"; che l'area demaniale della Golena d'Arno, adiacente il viale D'Annunzio, e' interessata da centinaia di costruzioni abusive o illegittime; che il gruppo federalista europeo nella passata legislatura, in data 30 gennaio 1992, primo firmatario il senatore Strik Lievers, presento' sulla vicenda l'interrogazione n. 4-07665, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; che recentemente, per caso, gli interroganti sono venuti a conoscenza di un fatto veramente inquietante. Inquietante in se stesso, ma soprattutto quale chiave di lettura della strana riluttanza dei magistrati pisani ad intervenire contro gli amministratori di Pisa e dintorni: con sentenza n. 157/90, pronunciata dal tribunale di Pisa in data 14 marzo 1990, depositata il 29 marzo 1990, passata in giudicato il 14 aprile 1990, veniva assolto, perche' il fatto non sussiste, dall'imputazione per il delitto di cui all'articolo 368 del codice penale (diffamazione) l'architetto Lisi, denunciato dall'architetto Batoni Walter (All. 35). In effetti era accaduto che, nella lettera anonima si accusava il Batoni che ricopriva la carica di assessore all'urbanistica del comune di Vicopisano, di essersi messo d'accordo con un "prestanome" per affidargli l'incarico della stesura del nuovo Piano di Fabbricazione e "Derivati con i privati". Il Batoni aveva accusato il Lisi di essere il mandante della lettera anonima, in quanto, questa era accompagnata da una scrittura privata con cui il Lisi ed il Batoni scioglievano la loro collaborazione, indicando quali dei lavori dovevano essere portati al termine da uno o dall'altro. Nell'istruttoria dibattimentale e' emerso con chiarezza che, al di la' dell'individuazione del mittente della lettera anonima, il Batoni aveva effettivamente elaborato la variante del Pdf collaborando con gli architetti Palumbo e Pierotti a cui era stato affidato l'incarico, o addirittura li aveva usati come "prestanome". Infatti, il collegio giudicante ha assolto il Lisi per l'insussistenza del fatto, in quanto risultato provato che le notizie riportate nella lettera anonima corrispondevano alla verita'. Il Pubblico ministero in udienza era il sostituto procuratore Angelo Perrone (colui a cui e' stato affidato il dossier sulle illegittimita' edilizie), il quale, di fronte a quanto emerso con estrema chiarezza dalla ricostruzione dei fatti a cura del Collegio giudicante, avrebbe dovuto obbligatoriamente esercitare l'azione penale nei confronti dell'Assessore Batoni per vari reati (abuso d'ufficio, calunnia, falsa testimonianza, etc.). A quanto risulta, l'azione penale non e' stata esercitata, o quanto meno non se ne sono visti gli effetti. Infatti, il Batoni ha regolarmente portato a termine il mandato istituzionale ed ha ripreso la sua normale attivita', mentre i "prestanomi" hanno regolarmente incassato il compenso per la redazione del Pdf; che alla luce di quanto sopra, le dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Nazione in data 7 (All. 36) e 9 ottobre 1992 (All. 37), dai sostituti procuratori Nicola Pisano e Angelo Perrone, in cui entrambi, in pratica affermano, che la lunga serie di illegittimita' compiute dai pubblici amministratori, sono da ascrivere a "cattive scelte amministrative", ma non a reati! (questo, forse e' il motivo per cui il Perrone non ha messo sotto accusa il Batoni?). Affermazioni che, oltre ad essere istituzionalmente poco corrette (ad essi spetta l'onere della prova e non sentenze di assoluzioni o invio di messaggi a mezzo stampa), assumono un significato di scelta di campo a priori a favore dei pubblici amministratori pisani, qualsiasi cosa essi facciano. E' di questi giorni l'invio di cinque avvisi di garanzia (All. 38), tra cui uno al sindaco della "lontana" Volterra, spediti dal dottor Nicola Pisano, in relazione ad un presunto sconto praticato alla Cassa di risparmio di Volterra sul conto da pagare per gli oneri di urbanizzazione. Se i fatti sono veri, bene ha fatto il dottor Nicola Pisano ad aprire una inchiesta... ma, se e' vero come e' vero che la civilta' giuridica si fonda sul sacrosanto principio: "La legge e' uguale per tutti", ci si domanda come mai non si indaga su due analoghi episodi denunciati nel "dossier" a carico dell'ex sindaco della "vicina" Pisa, Giacomino Granchi (Darsena - Ass. Deposito) -: 1) se i fatti cosi' sintetizzati corrispondano a verita'; 2) quali misure urgenti, ciascuno per la propria competenza, il Ministro dell'interno e il Ministro di grazia e giustizia intendano prendere al fine di ripristinare nel comune di Pisa lo Stato di diritto; 3) se, in particolare, il Governo non ritenga necessario, opportuno ed urgente commissariare un comune in cui la violazione continuata della legge da parte degli organi competenti e' stata dichiarata "prassi consuetudinaria consolidata". (3-01052)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01052 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19930607
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19930607-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01052 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19930607
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
BONINO EMMA (FEDER. EUROPEO PR)
CICCIOMESSERE ROBERTO (FEDER. EUROPEO PR)
PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR)
RAPAGNA' PIO (FEDER. EUROPEO PR)
VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR)
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2014-05-14T19:32:27Z
3/01052
TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR)