INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00100 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19940617
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Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: l'ENI, tra il 1960 ed il 1961, costruiva a Roma, viale dell'Umanesimo, civici 25/49, un complesso di 13 palazzine, denominato "Villaggio ENI AGIP" da assegnare, come assegno, ai propri dipendenti; l'Agip Petroli SpA, in data 31 marzo 1978, ha acquistato il compendio immobiliare de quo, per conferimento di complesso aziendale del 31 marzo 1978 operato dall'Agip SpA, che aveva a sua volta acquistato gli immobili de quo dall'Ente Nazionale Idrocarburi; la giunta esecutiva dell'ENI il 18 aprile 1985 indicava le direttive di massima per la dismissione del patrimonio immobiliare della Societa' Agip Petroli SpA, cui sono ricomprese le unita' immobiliari di viale dell'Umanesimo. Tra l'altro veniva precisato che le alienazioni del patrimonio immobiliare delle societa' facenti parte del gruppo industriale che fa capo all'ENI (quale il compendio di viale dell'Umanesimo 25/49 di proprieta' dell'Agip Petroli SpA) sarebbero avvenute "coerentemente alle condizioni previste dal mercato" e comunque riservandone interamente l'acquisto a dipendenti o ex dipendenti del gruppo, ovvero a coniugi e figli di dipendenti deceduti in costanza del rapporto di lavoro, in quanto inquilini degli immobili stessi; l'ENI con delibera del 28 gennaio 1988 valutava la possibilita' di cedere gli alloggi in questione anche a soggetti terzi non rientranti nelle categorie di cui sopra; conseguentemente in data 24 giugno 1993 con singole lettere raccomandate, l'Agip Petroli SpA dava inizio alla prima fase del piano di vendita, comunicando ai dipendenti, ex dipendenti e loro congiunti, quali conduttori degli immobili de quo, la volonta' di accordare loro la prelazione all'acquisto degli appartamenti condotti, ma limitandola temporalmente alla data del 9 luglio 1993, termine successivamente prorogato al 28 ottobre 1993, termine oltre il quale la proposta di vendita sarebbe stata estesa anche a terzi; con tale lettera venivano altresi' indicati i prezzi di acquisto delle singole unita' immobiliari, pari ad un valore medio di circa 300 milioni di lire per appartamento, assai superiore della valutazione del prezzo medio degli alloggi, pari a lire 85 milioni circa, fatta nel 1984 e notevolmente superiore ai parametri posti a base per le alienazioni degli alloggi di edilizia economica e popolare, e certamente non accessibile alle capacita' di reddito dei dipendenti e dei pensionati ex dipendenti Agip; l'alienazione a prezzo di mercato di tali immobili risulta illegittima, speculativa e discriminante, essendo stati edificati tali alloggi da assegnare ai dipendenti del gruppo, con fondi pubblici INA-CASA/Gescal, come risulta da una serie di atti formali (relazione al bilancio ENI 1964, certificato abilita' alloggi, dichiarazione responsabile amministrazione ENI, signora Maria Torian, scambio lettere sindacato nazionale di categoria ed ENI) per avere goduto di agevolazioni fiscali per l'acquisto degli immobili cosi' come di ulteriori agevolazioni per l'accensione dei mutui, e per avere gia' venduto negli anni '80 un gruppo di immobili a prezzi superiori a quelli di mercato e secondo i criteri delle leggi regolanti la cessione degli immobili di edilizia economica e popolare; la procedura messa in atto dall'Agip, ove non fosse corretta, conduce alla perdita dell'alloggio e all'emanazione dello sfratto esecutivo della stragrande maggioranza dei conduttori (dipendenti ed ex dipendenti ENI) e dei loro familiari dalle abitazioni di viale dell'Umanesimo, loro locate, da oltre venti anni, vanificando, altresi', lo scopo sociale del programma edilizio reso possibile con i versamenti contributivi dei fondi INA-Casa, come si desume dalle relazioni al bilancio ENI del 1964 -: quali provvedimenti intendano adottare: per sospendere la procedura di alienazione degli immobili cosi' avviata; per accertare se per l'attuazione del programma edilizio in parola vi sia stato il sostegno finanziario dello Stato in qualunque modo esercitato; per dichiarare non alienabili a terzi non dipendenti le unita' immobiliari in oggetto da parte dell'Agip Petroli SpA, e comunque non alienabili a prezzi superiori a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri propri per la cessione in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, acquistati, realizzati o recuperati a totale carico, con concorso o contributo dello Stato e percio' in base al dato catastale dell'immobile tenuto conto altresi' degli anni di effettiva occupazione dei conduttori dello stesso. (3-00100)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00100 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19940617
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19940617-19950515
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00100 presentata da SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.) in data 19940617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)
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2014-05-14T19:14:24Z
3/00100
SITRA GIANCARLO (PROG.FEDER.)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
19950515