INTERPELLANZA 2/02611 presentata da FINI GIANFRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000927

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic2_02611_13 an entity of type: aic

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze per sapere - premesso che: con l'emendamento 5.16 presentato in Commissione finanze nel corso dell'esame del collegato ordinamentale alla legge Finanziaria per l'anno 2000 (A.C. 7184) e' stato modificato il testo dell'originario articolo 5 cosi' come risultante dalla lettura del comma 4 dell'articolo 6 nel testo sottoposto al voto della Camera (A.C. 7184-A); grazie ad esso verrebbe introdotta nell'ordinamento tributario una norma interpretativa con cui si determina una riduzione del carico fiscale relativo ad una cessione di partecipazioni effettuata dalla Olivetti Spa per approvvigionarsi di parte delle risorse finanziarie necessarie per condurre a termine la piu' importante operazione societaria posta in essere in Italia nel periodo di imposta 1999 vale a dire l'acquisizione del pacchetto azionario di controllo della Telecom Italia Spa; risulterebbe agli interpellanti che, nel corso del 1997, la Olivetti Spa avrebbe costituito una societa' finanziaria in Olanda; avrebbe conferito alla suddetta societa' olandese la partecipazione (51 per cento del capitale sociale) in Omnitel Srl Spa ricevendo in cambio azioni della medesima societa'; avrebbe, inoltre, conferito alla suddetta societa' olandese, tramite una societa' del gruppo Olivetti (Olivetti Telemedia Spa), la partecipazione (100 per cento del capitale sociale) in Infostrada Spa ricevendo in cambio azioni della stessa societa' olandese e, infine, avrebbe ceduto, direttamente o tramite la suddetta societa' del gruppo (Olivetti Telemedia Spa), una quota considerevole del capitale sociale della succitata societa' olandese alla societa' tedesca Mannesman A.G.; sempre agli interroganti risulterebbe che all'inizio del 1999 l'Olivetti Spa e la societa' Mannesmann A.G. avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento delle partecipazioni possedute da Olivetti Spa, tramite la succitata societa' olandese denominata Oliman Holding B.V., in Omnitel Sri Spa ed Infostrada Spa e che tale accordo sarebbe stato attuato nel corso del medesimo anno attraverso la cessione da parte di Olivetti Spa a Mannesmann A.G. della propria partecipazione in Oliman Holding B.V.; va considerato, inoltre, che con la norma succitata la plusvalenza derivante dalla cessione descritta riesce ad essere ricompresa nel novero di quelle per le quali e' applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi prevista da decreto legislativo n. 358 del 1997 con l'aliquota del 27 per cento in luogo dell'aliquota ordinaria Irpeg sul reddito complessivo prevista dal Tuir nella misura del 37 per cento e, piu' specificamente, va detto che l'applicabilita' alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni di controllo o di collegamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prevista dal decreto legislativo n. 358 del 1997 con l'aliquota del 27 per cento, e' subordinata all'iscrizione delle partecipazioni cedute nell'attivo immobilizzato degli ultimi tre bilanci precedenti alla cessione; con la norma che si vuole introdurre, poi, le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato operazioni in regime di neutralita' fiscale - quali quelle sopra descritte e riferite alla Olivetti spa - si considerano iscritte in bilancio come immobilizzazioni finanziarie fin dal momento in cui sono state iscritte quelle date in cambio e, pertanto, per le stesse verrebbe a configurarsi il requisito temporale per l'applicazione del regime di tassazione ridotta -: se risponda al vero che con la norma succitata la cessione della partecipazione nella societa' olandese Oliman Holding B.V., effettuata dalla Olivetti Spa nel corso del 1999, rientra tra quelle per le quali e' applicabile la citata imposta sostitutiva del 27 per cento nonostante che la partecipazione in Oliman, ceduta nel 1999, non possa essere stata iscritta nell'attivo immobilizzato degli ultimi tre bilanci antecedenti la cessione (cosi' come richiede espressamente l'articolo 1 del D. Lgs. N. 358 del 1997) poiche' la Oliman e' stata costituita dalla stessa Olivetti nel corso del 1997; se sia corretto ritenere che, tenuto conto che la plusvalenza derivante dalla cessione in esame e' stata quantificata in 14.200 miliardi (cfr. 'Il Sole 24 Ore' n. 57 di domenica 28 febbraio 1999, pag. 3), attraverso la norma in esame si intenda 'condonare' alla Olivetti Spa un'imposta non versata pari a circa 1.400 miliardi che, altrimenti, avrebbe potuto essere oggetto di recupero in sede di accertamento da parte dei competenti organi dell'amministrazione finanziaria; se anche la norma in esame costituisca attuazione della politica di aiuti alle imprese che il Governo intende portare avanti attraverso l'utilizzo del 'bonus fiscale', vale a dire del maggior gettito pagato dai contribuenti italiani; se il Governo, nel favorire tale soluzione, abbia ricevuto sollecitazioni e, in caso affermativo da chi, ovvero, in caso contrario, sulla scorta di quali approfondite analisi e valutazioni si sia determinato a raccomandare l'approvazione del nuovo testo. (2-02611)
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INTERPELLANZA 
SELVA GUSTAVO (ALLEANZA NAZIONALE) 
ARMANI PIETRO (ALLEANZA NAZIONALE) 
CONTENTO MANLIO (ALLEANZA NAZIONALE) 
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