INTERPELLANZA 2/01990 presentata da DI VITA GIULIA (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 25/10/2017

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic2_01990_17 an entity of type: aic

Atto Camera Interpellanza 2-01990 presentato da DI VITA Giulia testo di Mercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno , per sapere – premesso che: la candidatura del rettore dell'università di Palermo, professor Fabrizio Micari, alle prossime elezioni regionali in Sicilia sta suscitando numerose polemiche, oltre che per ragioni di opportunità e di rispetto nei confronti dell'istituzione universitaria, in particolare con riferimento alla potenziale ineleggibilità dello stesso per la carica accademica ricoperta e dalla quale — come dichiarato dallo stesso Micari — non intende al momento dimettersi, bensì soltanto una volta eletto; sarebbero tre i dubbi «legali» riguardanti la corsa di Micari: la sua ineleggibilità essendo presidente del Comitato tecnico amministrativo dell'agenzia ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo (carica che riveste in quanto rettore dell'università); le sue mancate dimissioni da rettore, che sarebbero dovute avvenire entro il 27 luglio 2017; le forzature procedurali per ottenere il congedo già annunciato per dedicarsi alla campagna elettorale: il professor Micari ha infatti utilizzato a partire dal 7 settembre lo strumento del congedo con assegni, prima ordinario e poi straordinario; la situazione venutasi a creare ha determinato grande disagio nell'ateneo di Palermo. Gli studenti, i docenti ed i sindacati hanno preso una posizione ufficiale fortemente contraria al mantenimento della carica di rettore, poiché in netta contraddizione con l'articolo 1, comma 5, dello statuto dell'università che ribadisce il «carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico del ruolo», nonché all'articolo 10, comma 9, che stabilisce che «i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica»; particolari motivazioni etiche e morali hanno dunque spinto costoro a denunciare formalmente la perdita di autorevolezza dell'istituzione pubblica statale università di Palermo, il tradimento del patto di fiducia stretto con coloro i quali, votandolo, hanno portato Micari ad ottenere quella carica sulla base di un programma sessennale, nonché la perdita della posizione neutrale ed imparziale che invece dovrebbe garantire il rettore, unico rappresentante legale dell'istruzione; il comma 2 dell'articolo 10- ter della legge regionale 22 marzo 1951, n. 29, stabilisce che i deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del governo regionale o di organi dell'amministrazione regionale; il successivo comma 3 aggiunge che sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici; malgrado l'assenza di una disposizione normativa che sancisca espressamente l'ineleggibilità e l'incompatibilità della carica di rettore con quella di presidente o di deputato regionale — che però ben potrebbe essere prevista a livello regionale data la sussistenza di uno statuto speciale — sorge legittimo il sospetto che una figura, quale quella del rettore di una università, che mantiene la sua carica di potere apicale di una istituzione pubblica con una fortissima valenza economica sul territorio regionale possa utilizzare la sua influenza al fine di condizionare delle scelte di voto di interi gruppi di persone; si richiama a tal proposito il caso della Valle d'Aosta, sulla quale proprio riguardo alla figura del rettore si è espressa la Consulta (sentenza n. 25 del 2008) affermando che le peculiarità che caratterizzano la figura del rettore dell'università della Valle d'Aosta consentivano di ritenere ragionevole la prevista ineleggibilità al fine di evitare che dette peculiarità potessero dare luogo ad interferenze sulla consultazione elettorale regionale, avuto riguardo alla posizione del Rettore, sia per le funzioni che è chiamato ad esercitare, sia per le modalità della sua nomina, nonché per le interazioni con gli altri organi dell'università; nella stessa pronuncia la Corte opera una netta distinzione per quanto concerne gli effetti della disciplina dell'ineleggibilità e della incompatibilità per quanto concerne il corpo docente, da un lato, e il ruolo istituzionale del rettore, dall'altro. Al contrario, la Corte ha ritenuto che, per quanto concerne i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta, proprio in ragione del ruolo e delle funzioni degli stessi, non sussistessero analoghe esigenze di interesse pubblico o adeguate motivazioni idonee a legittimare restrizioni al diritto di elettorato passivo dei soggetti sopra indicati; la Corte costituzionale ha chiarito in materia di elezioni regionali che le discipline differenziate statuite dalle regioni a statuto speciale, in tema di elettorato passivo, indipendentemente dalla circostanza che siano più o meno restrittive rispetto ad altre discipline sulla stessa materia, possono assicurare una tutela diversificata solo alla luce di un'esigenza particolare da proteggere specificamente in quel determinato territorio; il professor Fabrizio Micari al momento di annunciare la sua intenzione di candidarsi al ruolo politico regionale, secondo gli interroganti, avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di rettore e lasciare che si avviassero nuove elezioni a livello di ateneo; il caso di Micari rischia di costituire un pessimo esempio per altre università statali ed un pericoloso precedente; va rimarcata l'inopportunità istituzionale della sua candidatura, data quella che gli interroganti giudicano la manifesta violazione dello statuto dell'università di Palermo e considerato il potenziale danno patrimoniale e di immagine che rischia di arrecare allo stesso ateneo; l'impegno in campagna elettorale di Micari potrebbe determinare una condotta discriminatoria nei confronti dei dipendenti pubblici dell'ateneo, avendo questi scelto di aderire ad un preciso schieramento partitico e rischiando di non esser più super partes –: di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se intenda assumere iniziative normative per assicurare il carattere apolitico, super partes e neutrale degli organi di vertice degli atenei; se e quali iniziative di competenza intenda assumere per chiarire la legittimità dello strumento del congedo utilizzato dal professor Micari e la compatibilità con la legislazione vigente e con il mantenimento della carica di rettore nel periodo di congedo. (2-01990) « Di Vita , Nuti , Mannino ».
xsd:string INTERPELLANZA 2/01990 presentata da DI VITA GIULIA (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 25/10/2017 
Camera dei Deputati 
xsd:integer
20171025 
20171025 
INTERPELLANZA 2/01990 presentata da DI VITA GIULIA (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 25/10/2017 
INTERPELLANZA 
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=2/01990 
MANNINO CLAUDIA (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) 
NUTI RICCARDO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) 
xsd:dateTime 2018-05-16T16:29:27Z 
2/01990 
DI VITA GIULIA (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) 
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=2/01990 

data from the linked data cloud

DATA