INTERPELLANZA 2/01135 presentata da DE LORENZIS DIEGO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 22/10/2015

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Atto Camera Interpellanza 2-01135 presentato da DE LORENZIS Diego testo di Giovedì 22 ottobre 2015, seduta n. 508 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , per sapere – premesso che: nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, è stato disposto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n.59 del 15 marzo 1997, il conferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, attuato con il decreto legislativo n.422 del 19 novembre 1997; successivamente, con la previsione di cui all'articolo 16- bis del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 7 agosto 2012, così sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge n.228 del 24 dicembre 2012, è stato istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, previsto al richiamato articolo 16- bis , comma 3, sono stati precisati i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni le risorse del detto fondo, tenendo conto «del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, [...] finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi»; a tal fine, sono stati previsti i seguenti obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del servizio: in particolare: a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica; detti obiettivi sono stati precisati dal già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 all'articolo 1 recante la disciplina della valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di Trasporto pubblico locale anche ferroviario; le regioni, per accedere alle assegnazioni dei contributi statali, devono procedere all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, a tal fine rimodulando i servizi a domanda debole e sostituendo le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. Di conseguenza, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, potrebbero essere oggetto di revisione; alla ripartizione delle risorse del fondo, si procede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno; è altresì prevista, ai sensi dell'articolo 16- bis , comma 6, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di ripartizione, l'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento, successivamente seguito da integrazione, saldo o compensazione a seguito delle verifiche effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. Tale erogazione è disposta con cadenza mensile. Dette statuizioni sono confermate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 all'articolo 2 recante la disciplina della ripartizione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario. Il comma 5 dell'articolo 2 precisa che il residuo del 40 per cento delle risorse stanziate (al netto di eventuali riduzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi) deve essere erogato su base mensile «a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno»; ne deriva una disciplina tesa a garantire un progressivo e strutturale efficientamento del settore del trasporto pubblico, quale servizio pubblico universale, per tutelarne il soddisfacimento improntato alla regolarità, continuità, qualità e contenimento tariffario; le disposizioni sulla ripartizione risultano altresì volte a garantire un triennio di certezza per le regioni in relazione alle quote del fondo stesso nella prevista articolazione fra anticipazione e saldo, anche con l'indicazione di cadenze temporali; con specifico riferimento all'anno 2015, è stato previsto uno stanziamento pari a euro 4.925.252.600,00; con decreto del 17 marzo 2015 il Ministero interpellato ha provveduto all'erogazione dell'anticipazione del 60 per cento dello stanziamento del fondo, in applicazione delle percentuali di riparto stabilite dalla Conferenza unificata in occasione della seduta del 5 agosto 2014. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è stata disposta con cadenza mensile dal 20 marzo 2015 al 20 agosto 2015 fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.954.412.772,11; non risulta, tuttavia, alcun provvedimento in ordine all'erogazione del residuo 40 per cento, dovuto a mente delle previsioni e delle disposizioni prima pedissequamente richiamate; ne deriva, in termini generali, il rischio concreto di un gravissimo nocumento al diritto alla mobilità garantito dagli stanziamenti derivanti dal fondo nazionale. In particolare, le omissioni ed i ritardi denunciati, in relazione alla tuttora mancante erogazione del residuo dovuto, pongono le regioni e gli enti locali in considerevole difficoltà per l'adempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con i gestori del servizio con evidenti ripercussioni sulla continuità stessa del servizio, la sua qualità, palesando il rischio di possibili aumenti tariffari in danno dell'utenza. Danni che potrebbero altresì riflettersi sulla tenuta dei livelli occupazionali del comparto di riferimento. A ciò si aggiungerebbe, in ragione dei procedimenti di verifica e di monitoraggio, il timore dell'attivazione di penalizzazioni e riduzioni nella ripartizione con conseguente destabilizzazione dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali interessati. Si consideri, invero, che, ai sensi dell'articolo 16- bis , comma 9, le regioni sono inibite da un completo accesso al fondo «se non si assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa»–: quali iniziative il Ministro interpellato intenda assumere al fine di provvedere tempestivamente alla ripartizione ed erogazione del residuo del 40 per cento spettante a titolo di saldo; a quali misure il Ministro interpellato intenda ricorrere per impedire che il meccanismo di verifica e monitoraggio possa comportare penalizzazioni e riduzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi in danno dell'equilibrio economico delle regioni e degli enti locali interessati, se del caso, disponendo un rinvio dell'applicazione delle riduzioni stesse. (2-01135) « De Lorenzis ».
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