INTERPELLANZA URGENTE 2/00737 presentata da RUGGHIA ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100601

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Atto Camera Interpellanza urgente 2-00737 presentata da ANTONIO RUGGHIA martedi' 1 giugno 2010, seduta n.330 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che: il vino Frascati (oggi DOC) e' noto da millenni, tanto che gia' lo stesso Marco Porzio Catone detto il Censore stese le prime norme di coltivazione e vinificazione nel suo celebre trattato De agri cultura; il consorzio di tutela del Frascati DOC sta portando avanti un duro lavoro volto all'innalzamento qualitativo della relativa denominazione di origine, necessario ad un sempre maggior riconoscimento da parte del consumatore come eccellenza del territorio, ma anche per perseguire risultati economicamente e socialmente validi per le imprese vitivinicole aderenti; l'intera filiera che partecipa alla produzione del Frascati DOC - dalla produzione agricola, alla trasformazione, all'imbottigliamento fino alla distribuzione - genera un indotto notevole; valore aggiunto del Frascati DOC e' dato dalla bellezza e storicita' del paesaggi coltivati a vite in aree cosi' vicine a Roma; il Frascati DOC ha sempre avuto un valore superiore a tutte le altre DOC della zona a sud di Roma ed esercita molto spesso un'azione trainante su queste ultime: all'aumento di valore del Frascati segue l'aumento di valore delle altre DOC locali; la base produttiva del Frascati DOC e' costituita da circa 800 produttori viticoli su una superficie di circa 1.400 ettari con produzioni superiori ai 150.000 quintali di uva che trasformata rende piu' di 110.000 ettolitri di vino. Le cantine trasformatrici sono 3 di cui 32 vinificatrici e 41 imbottigliatrici; l'economia del Frascati DOC rischia di essere seriamente danneggiata dalle ripetute autorizzazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'imbottigliamento fuori zona, nonostante il disciplinare della DOC sopraddetta lo vieti categoricamente; la presente interpellanza non ha l'obiettivo di giudicare o mettere in dubbio il lavoro delle cantine imbottigliatrici fuori zona, beneficiarie delle deroghe, ma solo quello di tutelare il lavoro di tante imprese vitivinicole e l'immagine del Frascati DOC; con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 veniva emanato il disciplinare di produzione del vino Frascati DOC; in questa prima versione del disciplinare non si faceva cenno all'obbligo di imbottigliamento nella stessa zona di produzione; la modifica nel senso suddetto - e cioe' l'obbligo di imbottigliare il Frascati DOC nell'areale di produzione, vietandolo di fatto fuori zona - e' stato introdotto con decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; successivamente con decreto dirigenziale 1 o aprile 1999, il divieto di imbottigliamento fuori zona e' stato eliminato, finche', anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea 16 maggio 2000 (causa C-388/95 Rioja 2), il decreto direttoriale 15 giugno 2000 lo ha reintrodotto, sia pur in via temporanea. Detta sentenza citata della Corte di giustizia Unione europea, sottolinea che il divieto di imbottigliare fuori dall'areale di produzione «deriva dalla necessita' di garantire ai consumatori la certezza che i controlli siano effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendosi che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengano nell'ambito della zona di produzione»; il definitivo divieto di imbottigliamento fuori zona pertanto e' stato stabilito con il decreto direttoriale 28 luglio 2000, lasciando comunque la possibilita' per gli imbottigliatori storici fuori dall'areale previsto, di usufruire di una deroga «fino all'entrata in vigore del decreto applicativo delle modalita' e i requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG»; quest'ultimo decreto e' stato emanato il 31 luglio 2003, sotto la forma del decreto ministeriale, e reca appunto le «Modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G»; l'articolo 3, comma 1 del sopraccitato decreto ministeriale stabilisce che per le denominazioni di origine per le quali alla data della sua entrata in vigore sia gia' stata definita una delimitazione della zona ove e' possibile l'imbottigliamento «restano valide le disposizioni gia' vigenti»; restano dunque vigenti le disposizioni previste nel disciplinare Frascati DOC, per il quale tale divieto vige, come detto, dal 28 luglio 2000; per lo stesso motivo a partire dalla data del 31 marzo 2003 non sono neppure piu' possibili le deroghe temporanee previste dal decreto direttoriale 28 luglio 2000, in virtu' dell'entrata in vigore del decreto attuativo; le modifiche al disciplinare del Frascati DOC, apportate con decreto direttoriale 26 aprile 2005, non apportano alcuna modifica se non quella per cui, allo scopo di tener conto di particolari condizioni di tradizionalita', l'imbottigliamento fuori zona puo' essere concesso, in casi debitamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, solo in cantine ubicate nel limitrofo territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani»; l'importanza dell'imbottigliamento per i produttori vitivinicoli di una DOC e' sancita anche negli stessi considerando iniziali del decreto ministeriale 31 luglio 2003, ove si evidenzia che «l'imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G. costituisce un'operazione rilevante al fine della valorizzazione degli stessi vini ottenuti nelle corrispondenti aree di produzione e di vinificazione delle uve, contribuendo alla redistribuzione del reddito nell'area vocata interessata; che i produttori vitivinicoli rappresentano la categoria che all'interno della filiera assume un peso fondamentale, in quanto e' essenzialmente la loro attivita' che conferisce al prodotto le caratteristiche peculiari che consentono l'ottenimento della denominazione di origine; e che la fase di imbottigliamento e' rilevante nell'assicurare vantaggi economici a tutti i componenti della filiera della denominazione d'origine»; dal 2001 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con l'avallo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOC e IGT, ha concesso piu' volte deroghe al divieto di imbottigliamento piu' volte sopra richiamato, deprimendo di conseguenza il valore, nonche' l'immagine, del Frascati DOC, e colpendo di fatto le iniziative di tutela e valorizzazione; da ultimo sono state concesse in data 5 febbraio 2010 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - dipartimento per le politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - direzione generale sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore - SACO IX - deroghe all'imbottigliamento ad imprese indiscutibilmente «fuori zona» (in particolare sono state autorizzate: una ditta di Gaeta (Latina); una di Missaglia (Lucca); una Pontedera (Pisa); una di Bolzano e una di Cossano Bembo (Cuneo)); contro tali deroghe e autorizzazioni sono stati presentati ricorsi e controricorsi all'autorita' giudiziaria amministrativa, fino al livello del Consiglio di Stato e molti giudizi sono ancora pendenti; nelle sentenze e ordinanze finora pronunciate i giudici di merito hanno sempre riconosciuto la validita' delle tesi presentate dal consorzio di tutela, a difesa dell'imbottigliamento in zona; alla Camera dei deputati e' stata presentata una interpellanza (2-00595) in data 28 gennaio 2010 di pari oggetto, cui a tutt'oggi non e' stata data una risposta dal Governo; la concessione di deroghe sembrerebbe andare in direzione opposta a molte dichiarazioni di principio fatte dallo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, come si legge nel suo curriculum, presente nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, «ha fatto della valorizzazione e del sostegno delle identita' territoriali la sua missione»; molto opportunamente piu' volte il Ministro e' intervenuto a difesa delle specificita' territoriali ed anche in ultimissime dichiarazioni (comunicato stampa Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 marzo 2010 a proposito della decisione da parte del comitato vini di ratificare il «Progetto Oltrepo' Pavese») dicendosi «convinto che la strada intrapresa per difendere le denominazioni, con accurati controlli da parte degli organismi competenti, contribuira' non solo a preservare l'eccellenza del nostro patrimonio enologico, ma anche ad affermare ulteriormente sui mercati internazionali i nostri vini di qualita'»; in occasione della recentissima approvazione da parte del Governo del decreto legislativo per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (che dopo 18 anni dalla legge n. 164 del 1992, rinnova il quadro normativo del settore vitivinicolo) il Ministro pro tempore, ha sottolineato come tale «decreto di riforma della legge n. 164 metta al centro la qualita' dei vini e la tutela dei consumatori e il rafforzamento della redditivita' delle imprese, migliorando anche il sistema di controlli e adeguando le norme alla riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del vino e, soprattutto, alle rinnovate esigenze degli operatori del settore vitivinicolo, che sono chiamati ad affrontare le nuove sfide del mercato...» -: per quale motivo, nel perseguimento della condivisibile politica della qualita' delle produzioni agricole, piu' volte affermata dal titolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, non si sia tenuto conto delle specificita' e di quanto previsto nel disciplinare di produzione del vino Frascati DOC, con la concessione di deroghe e successivamente di autorizzazioni all'imbottigliamento fuori zona, arrecando cosi' un danno sia di immagine che economico; se sia intendimento del Ministro interpellato, anche per coerenza con la sua condivisibile linea politica a difesa e tutela della qualita', sospendere con effetto immediato tutte le autorizzazioni concesse per l'imbottigliamento fuori zona. (2-00737) «Rugghia, Ventucci, Sbrollini, Vico, Fadda, Piccolo, Cesare Marini, Servodio, Zunino, Coscia, Madia, Amici, Villecco Calipari, Pes, Tempestini, Schirru, Antonino Russo, Sanga, Sani, Pizzetti, Cardinale, Tocci, Bellanova, Mariani, Recchia, Bratti, Viola, Vannucci, Zucchi, Garofani, Pierdomenico Martino, Lehner, Lamorte».
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INTERPELLANZA 
AMICI SESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BRATTI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CARDINALE DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
COSCIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
FADDA PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) 
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
LAMORTE DONATO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
LEHNER GIANCARLO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARIANI RAFFAELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARINI CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARTINO PIERDOMENICO (PARTITO DEMOCRATICO) 
PES CATERINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
PICCOLO SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO) 
PIZZETTI LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RECCHIA PIER FAUSTO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RUSSO ANTONINO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANGA GIOVANNI (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANI LUCA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SBROLLINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SERVODIO GIUSEPPINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
TEMPESTINI FRANCESCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
TOCCI WALTER (PARTITO DEMOCRATICO) 
VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
VICO LUDOVICO (PARTITO DEMOCRATICO) 
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
VIOLA RODOLFO GIULIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZUCCHI ANGELO (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZUNINO MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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RUGGHIA ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 

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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 
20100603 

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