INTERPELLANZA URGENTE 2/00468 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090915
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Atto Camera Interpellanza urgente 2-00468 presentata da LUIGI BOBBA martedi' 15 settembre 2009, seduta n.214 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che: la sussidiarieta', detta orizzontale, e' un principio cardine della democrazia sia rappresentativa sia partecipativa, che attua un'equilibrata distribuzione di funzioni tra i soggetti istituzionali, i soggetti sociali e i soggetti economici di mercato e che legittima non solo l'esistenza e il ruolo dei soggetti sociali, dalle fondazioni, alle associazioni, alle Onlus di varia natura; il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi nel «Libro bianco sul futuro del modello sociale. La vita buona nella societa' attiva», approvato dal Consiglio dei ministri nel maggio scorso, afferma che «il primo valore che ci deve guidare in questa sfida e' la centralita' della persona... Da questo valore discende la tesi di un welfare delle opportunita' e delle responsabilita'... Un modello sociale cosi' definito si realizza non solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in sussidiarieta', il valore della famiglia, della impresa profittevole e non, come di tutti i corpi intermedi che concorrono a fare la comunita'» (http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=36366); l'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, inverte la disciplina fiscale finora vigente in Italia sulle quote associative introducendo la regola generale della loro imponibilita'; la disposizione introdotta nel nostro sistema tributario dispone l'invio telematico del modello all'Agenzia delle entrate, quale condizione per l'applicazione delle comuni regole e principi fiscali gia' presenti nel nostro ordinamento, come nel caso di specie articoli 143 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; in data 2 settembre 2009 e' stato approvato il modello con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, che dovra' essere presentato sia dagli enti gia' costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sia da quelli costituitisi successivamente a tale data; in detto modello l'Agenzia delle entrate prevede che il mancato invio di un modello costituisce, sic et simpliciter, presupposto di imponibilita' fiscale delle entrate, quali esse siano, di un ente non commerciale/associativo, anche alla luce del disposto dell'articolo 53 della Costituzione ed al cosiddetto principio di capacita' contributiva; nell'attuale sistema previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto in caso di omesso invio del modello di dichiarazione annuale, l'amministrazione finanziaria per poter individuare l'area di evasione e la conseguente esistenza di eventuali redditi imponibili, e' comunque tenuta all'osservanza di una procedura, seppur semplificata, di accertamento e delle relative regole poste anche a garanzia del contribuente per evitare abusi, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dalle corrispondenti norme IVA, volte peraltro a consentire il fondamentale diritto alla difesa garantito costituzionalmente dall'articolo 24 della Costituzione (articolo 30, comma 1); l'obbligo dell'invio del modello grava indistintamente sulle associazioni senza distinzione di ragione e scopo sociale, comprendendo anche partiti e sindacati, accomunando grossolanamente tipologie di associazioni molto diverse tra loro anche per struttura e disciplina, gran parte delle quali regolamentate da specifiche leggi settoriali; dalla circolare dell'Agenzia delle entrate e' quindi evidente che non si tiene conto delle numerose, articolate e sostanziali differenze esistenti nel terzo settore; nel modello viene altresi' richiesto che il rappresentante legale dell'ente associativo sia tenuto a dichiarare se «uno o piu' amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative», pertanto, il rappresentante legale dell'associazione, pur non avendo poteri di indagine, deve assumersi la responsabilita' di quanto gli viene riferito; alcuni enti associativi, come quelli di promozione sportiva registrati presso il CONI, non sono tenuti a fornire i dati di cui all'articolo 30, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, da cio' deriva che tale esonero dovrebbe interessare anche le associazioni di promozione sociale, che non svolgono attivita' commerciale, infatti per esse esiste un Registro a livello nazionale che gia' raccoglie i dati richiesti dal modello, nonche' esistono anche Registri a livello regionale; la trasmissione del modello ha come finalita' esplicitamente dichiarata dall'articolo 30, comma 1, della citata legge, quella di «consentire gli opportuni controlli», di conseguenza, saranno oggetto di verifica le associazioni grandi o piccole che sono dotate di un codice fiscale identificativo e che effettueranno l'invio telematico, mentre, quelle che non hanno un codice fiscale e che non faranno l'invio del modello rimarranno sommerse ed eviteranno il controllo diretto dell'Agenzia delle entrate; il modello, al punto 29, richiede la comunicazione di informazioni, che vanno ben oltre i «dati e notizie rilevanti ai fini fiscali», facendo sorgere il dubbio di legittimita', in quanto sconfinano i limiti stabiliti dalla legge n. 2 del 2009, articolo 30; il modello cosi' formulato non ottempera nemmeno ai principi di eguaglianza formale e sostanziale, di cui all'articolo 3 della Costituzione, cosi' come si evince dai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 30 della legge in oggetto; l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2000 con cui si e' dato seguito alla delega prevista dall'articolo 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che opera sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui e' tenuta ad inviare annualmente una relazione sull'attivita' svolta, non ha poteri effettivi, nonostante sia l'organo piu' adatto a gestire il complesso mondo del terzo settore, anche sul piano della fiscalita'; appare infine quanto meno anomalo che alcune tipologie di associazioni siano state sollevate dall'obbligo della trasmissione del modello, mentre su altre di natura e finalita' del tutto analoghe si dispone un meccanismo di controllo eccessivo e vessatorio -: se i ministri non ritengano di assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; come si spieghi la differenza di trattamento giuridico tra associazioni con natura e finalita' del tutto analoghe; se gli stessi ministri intendano assumere le necessarie iniziative affinche' il modello dell'Agenzia delle entrate, emanato con provvedimento del 2 settembre 2009, sia riformulato dato che appare agli interpellanti altamente lesivo della dignita' e della ratio ispiratrice delle associazioni non lucrative del terzo settore. (2-00468) «Bobba, Sereni, Soro, Mosella».
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20090915-20090923
INTERPELLANZA URGENTE 2/00468 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090915
INTERPELLANZA
MOSELLA DONATO RENATO (PARTITO DEMOCRATICO)
SERENI MARINA (PARTITO DEMOCRATICO)
SORO ANTONELLO (PARTITO DEMOCRATICO)
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2014-05-14T23:19:21Z
2/00468
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO)