INTERPELLANZA 2/00318 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19961202

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Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: dalle massime autorita' dello Stato Citta' del Vaticano sono piu' volte pervenuti, anche di recente, pressanti e solenni inviti al Governo e al Parlamento della Repubblica italiana ad ispirare le norme sulla condizione degli stranieri a principi di solidarieta' ed accoglienza -: se il Governo, in vista dei nuovi preannunciati provvedimenti in tema di immigrazione, non intenda far tesoro delle illuminanti indicazioni che, in tema, possono essere tratti dalla "legge sulla cittadinanza ed il soggiorno" (AAS Suppl. 1, 8 giugno 1929, pagine 14-21) che regola tale materia nello Stato Citta' del Vaticano, con particolare riferimento alle norme di cui al Capo II "Dell'accesso e del soggiorno nella Citta' del Vaticano"; in particolare se, si voglia utilmente recepire quanto recitano: a) l'articolo 12: "Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Citta' del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dell'identita' personale, e' rilasciato dai funzionari od agenti della custodia degli ingressi. Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari od agenti suindicati, il permesso puo' essere rifiutato. Il permesso ha effetto per rimanere nella Citta' del Vaticano soltanto per le ore stabilite con provvedimento del Governatore. Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta"; b) l'articolo 14: "Chi non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Citta' del Vaticano oltre l'orario indicato nel penultimo comma dell'articolo 12, l deve ottenere l'autorizzazione del Governatore, o dell'ufficio all'uopo delegato. L'autorizzazione determina la durata del soggiorno e puo' contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e l'ufficio suddetto credano convenienti". se, inoltre, il Governo voglia considerare la previsione di cui all'articolo 21 che, in tema di espulsioni, prevede quanto segue: "Coloro che si trovano nella Citta' del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse siano scadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica". Per gravi motivi o quando si tratti di persone condannate dai tribunali vaticani, per qualsiasi reato, all'espulsione puo' essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o temporaneo di accedere alla Citta' del Vaticano" (articolo 21); se, infine, il Governo voglia uniformare la nuova legislazione, in tema di responsabilita' penale di coloro che ospitano stranieri irregolari e clandestini, alla previsione dell'articolo 30 che dispone: "Chi senza autorizzazione da' alloggio a persone munite di permesso di soggiorno e' punito con l'ammenda fino a lire 4.500 o con l'arresto fino a tre mesi". (2-00318)
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