INTERPELLANZA 2/00019 presentata da PAGLIARI GIORGIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 23/05/2013

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Atto Senato Interpellanza 2-00019 presentata da GIORGIO PAGLIARI giovedì 23 maggio 2013, seduta n.028 PAGLIARI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che: con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in corso di conversione in Parlamento, è stata sospesa la rata dell'imposta municipale unica (IMU) di giugno 2013; la sospensione è stata estesa anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari; la sospensione pone un rimedio temporaneo ad una questione, che, a parere dell'interrogante, va, però, risolta in punto di principio: la comprensione delle predette unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa tra le prime abitazioni e non tra le seconde case; a tale riguardo, basta osservare che le cooperative a proprietà indivisa sono una delle ipotesi previste dalla legge nell'ambito delle cooperative di abitazione, cioè una di quelle forme speciali di cooperative, che hanno lo scopo di agevolare l'accesso all'abitazione da parte dei ceti meno abbienti. È evidente, pertanto, che la titolarità di più unità immobiliari da parte della cooperativa stessa non concretizza, sul piano sostanziale, una fattispecie di titolarità di seconde case, ma è il frutto di un mero formalismo giuridico, per il quale l'unità immobiliare rimane nella apparente proprietà della cooperativa, mentre è nella disponibilità sostanziale e piena ( more proprietatis ) del socio assegnatario; fermo quanto appena esposto, peraltro, la precisazione già prevista per la sospensione - consistente nel fatto che le unità immobiliari siano adibite a prima casa e relative pertinenze del socio assegnatario - potrebbe, a parere dell'interrogante, essere utilmente introdotta anche per limitare la ricomprensione nelle prime case delle abitazioni di cooperative indivise, si chiede di sapere se sia intenzione del Governo introdurre, nella nuova disciplina dell'IMU e, comunque, nella futura regolamentazione della tassazione della casa, l'equiparazione alla prima casa delle unità immobiliari e delle relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale del socio assegnatario. (2-00019)
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