MOZIONE 1/00430 presentata da GALLO LUIGI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 09/04/2014
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Atto Camera Mozione 1-00430 presentato da GALLO Luigi testo di Mercoledì 10 settembre 2014, seduta n. 287 La Camera, premesso che: dagli ultimi dati disponibili, risalenti al 2010, contenuti in uno studio di settore realizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2012, il comparto del trasporto marittimo nel 2012 ha realizzato un volume di affari di oltre 40 miliardi di euro, con una incidenza sul PIL di 2,6 punti percentuali e la capacità di occupare circa 210.000 addetti tra le varie figure professionali richieste; una quota consistente di tali addetti è rappresentata da personale qualificato e non, impiegato in veicoli destinati alla navigazione internazionale, la quale, sempre da dati del 2010, contribuisce al 60 per cento delle esportazioni nazionali e al 45 per cento delle importazioni; il decreto-legge 30 dicembre 1997 n.457, convertito in legge del 27 febbraio 1998 n.30, istituisce il Registro Internazionale della navigazione, introduce una serie di provvedimenti volti a favorire la competitività del sistema marittimo italiano e un osservatorio del mercato del lavoro marittimo, norme che effettivamente ottengono il risultato di aumentare le navi battenti bandiera italiana; con l'approvazione della legge del 16 marzo 2001 n.88 il legislatore di fatto inverte gli effetti del comma 2 dell'articolo 318 del Codice della Navigazione introducendo la possibilità per il datore di lavoro di assumere personale marittimo non comunitario, provocando la drastica riduzione delle assunzioni di personale italiano a causa della cospicua differenza del costo della manodopera tra i lavoratori comunitari e i lavoratori stranieri; con il decreto ministeriale 121 del 10 maggio 2005 si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto, a giudizio del presente atto di indirizzo, in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto sia con l'articolo 115 del codice della navigazione, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non in base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un marittimo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all'utilizzo che si fa dell'unità da navigazione sulla quale lavora. Di fatto tale decreto ministeriale impedisce il libero arruolamento dei marittimi poiché li costringe a scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro; il 30 novembre 2007 si è provveduto alla eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell'adeguamento alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre il decreto legislativo n.136 del 7 luglio 2011 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei cinque anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive Europee in materia né con la convenzione STCW 78/95; la convenzione OIL MCL 2006 n.186 impone ai paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace; le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9 lettera h) dell'articolo 3 del decreto-legge 138/2011 convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, dell'articolo 34 comma 3 lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 e dell'abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni rese dai raccomandatari, il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante; inoltre la «legge Fornero» prevede che questi possano andare in pensione all'età di 70 anni, impegna il Governo: ad attuare tutte le iniziative utili affinché: a) sia abrogato il decreto ministeriale 121 del 10 maggio 2005; b) si renda operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998 n.30; c) vengano ripristinati i Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese; d) il lavoro dei marittimi venga considerato lavoro usurante e sia ridotta l'età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all'entità delle mansioni svolte; ad adoperarsi affinché vengano rispettati i principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, anche tramite: a) l'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali; b) l'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo. (1-00430) (Nuova formulazione) « Luigi Gallo , Da Villa , Nicola Bianchi , Tripiedi , Frusone , Rizzo , Basilio , Paolo Bernini , Corda , Rizzetto , Nesci ».
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MOZIONE 1/00430 presentata da GALLO LUIGI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 09/04/2014
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MOZIONE 1/00430 presentata da GALLO LUIGI (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 09/04/2014
MOZIONE
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BASILIO TATIANA (MOVIMENTO 5 STELLE)
BERNINI PAOLO (MOVIMENTO 5 STELLE)
BIANCHI NICOLA (MOVIMENTO 5 STELLE)
CORDA EMANUELA (MOVIMENTO 5 STELLE)
DA VILLA MARCO (MOVIMENTO 5 STELLE)
FRUSONE LUCA (MOVIMENTO 5 STELLE)
NESCI DALILA (MOVIMENTO 5 STELLE)
RIZZETTO WALTER (MOVIMENTO 5 STELLE)
RIZZO GIANLUCA (MOVIMENTO 5 STELLE)
TRIPIEDI DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE)
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GALLO LUIGI (MOVIMENTO 5 STELLE)
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