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        dc:date         "1994-2005" ;
        dc:description  "<div class=\"txtRegolamenti\">Dopo un primo referendum per la riduzione delle preferenze  esprimibili per l'elezione dei deputati e la possibilità di esprimere la  preferenza con indicazione del numero di lista, svoltosi con esito  positivo il 9 giugno 1991, il 18 aprile 1993 si svolse, con esito  positivo, il referendum per l'abrogazione di alcune disposizioni della  legge elettorale del Senato (legge n. 29 del 1948 e successive  modificazioni) per sopprimere la norma che prevedeva l'elezione nel  collegio uninominale solo previo conseguimento di un elevato quorum del  65% dei voti, determinandosi altrimenti la ripartizione dei voti su base  proporzionale. Il risultato della consultazione referendaria indusse il  Parlamento all'approvazione della legge 4 agosto 1993, n. 276 (relativa  al Senato) e della legge 4 agosto 1993, n. 277 (relativa alla Camera),  che introducevano sia per il Senato sia per la Camera, un sistema  elettorale misto.<br />Il sistema era caratterizzato dall'elezione di tre  quarti dei deputati e tre quarti dei senatori con sistema maggioritario a  turno unico nell'ambito di collegi uninominali. I restanti seggi  venivano attribuiti con il sistema proporzionale: alla Camera  ripartendoli, nelle 26 circoscrizioni, tra le liste concorrenti che  avessero superato la soglia del 4 per cento dei voti in ambito  nazionale; al Senato, ripartendoli tra gruppi di candidati in  proporzione ai voti conseguiti nei collegi di ciascuna regione dai  candidati non eletti.<br />In particolare, con la legge 4 agosto 1993, n.  277, le norme per l'elezione della Camera dei deputati furono fortemente  modificate introducendo un sistema misto in luogo di quello interamente  proporzionale fino ad allora in vigore. La nuova disciplina portava ad  eleggere 475 deputati con il sistema maggioritario in altrettanti  collegi uninominali; 155 erano invece eletti con il sistema  proporzionale, ripartendoli cioè in proporzione ai voti ottenuti dalle  liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni.<br /> Quanto alle  modalità di votazione, a differenza del Senato l'elettore esprimeva per  la Camera due voti su due diverse schede, una per i candidati dei  collegi uninominali, l'altra per le liste che concorrevano alla  ripartizione dei seggi su base proporzionale. Le candidature erano  presentate nei collegi per la parte maggioritaria e nelle circoscrizioni  per quella proporzionale, essendo come si è detto il sistema misto.  Esistevano però legami fra le due parti, dato che i candidati dei  collegi uninominali dovevano collegarsi a liste proporzionali della  circoscrizione e potevano, in casi particolari, risultare eletti per la  quota proporzionale. Le liste, dal canto loro, partecipavano alla  ripartizione solo dopo aver pagato, in termini di voti, una sorta di  pedaggio per ogni eletto con il sistema maggioritario ad esse collegato  (così detto \"scorporo\").<br /> Per la parte maggioritaria in ciascun  collegio era senz'altro proclamato eletto il candidato nel collegio che  aveva ottenuto il maggior numero dei voti. <br />Tecnicamente assai  complessa era invece l'attribuzione dei 155 seggi per la quota  proporzionale. La distribuzione dei seggi fra le liste avveniva a  livello nazionale, in base alla somma dei voti ottenuti nelle  circoscrizioni. Stabilito il numero dei seggi che spettavano alle  diverse liste, l'accertamento dei candidati di ciascuna lista che  risultavano eletti avveniva nelle circoscrizioni. Non tutte le liste  erano ammesse alla ripartizione proporzionale, ma solo quelle che  avevano ottenuto nell'intero territorio nazionale almeno il 4% dei voti  validi (così detta \"clausola di sbarramento\"). <br />Le varie fasi della distribuzione dei seggi proporzionali erano le seguenti:<br />accertamento delle liste che, sommati i voti riportati in tutte le circoscrizioni, superavano la soglia di sbarramento;<br /> accertamento, nelle circoscrizioni e in ambito nazionale, del totale  dei voti con cui ciascuna lista ammessa partecipava alla ripartizione  proporzionale (così detta cifra elettorale di lista). Tale cifra era  data dalla differenza fra i voti ottenuti dalla lista e quelli che  dovevano esserle sottratti per il meccanismo dello scorporo;<br />determinazione  su base nazionale del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista  ammessa. I calcoli, effettuati sulla base delle cifre di lista,  ripartivano tutti i 155 seggi in proporzione al numero di voti  accreditati a ciascuna lista con il metodo dei quozienti interi e dei  più alti resti;<br />distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi  assegnati alle varie liste, fermo il totale dei seggi accreditati a  ciascuna lista in ambito nazionale. A tal fine, venivano effettuate  complicate operazioni di calcolo per consentire, nei limiti del  possibile, che ciascuna lista avesse i propri eletti nelle  circoscrizioni ove aveva conseguito proporzionalmente il più alto numero  di voti e che il numero degli eletti in ciascuna circoscrizione  risultasse pari a quello dei seggi proporzionali della circoscrizione  stessa;  <br />proclamazione, nelle diverse circoscrizioni, dei candidati  eletti secondo l'ordine fissato in ciascuna lista e, se la lista era  esaurita, secondo una graduatoria dei candidati collegati alla lista  stessa, che non risultassero già eletti nei collegi uninominali.  <br />Due  leggi di revisione costituzionale (17 gennaio 2000, n. 1, e 23 gennaio  2001, n. 1) hanno in seguito attribuito ai cittadini italiani residenti  all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito di una circoscrizione  Estero, sei senatori e dodici deputati. Essendo rimasto invariato il  numero complessivo dei componenti le due Camere, il numero dei seggi da  distribuire nelle circoscrizioni nazionali - detratti quelli da  assegnare nella circoscrizione Estero - si è quindi ridotto a 618 per la  Camera ed a 309 per il Senato. La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha  attuato la previsione costituzionale disciplinando l'esercizio del voto  (per corrispondenza) e l'attribuzione (con sistema proporzionale) dei  seggi assegnati alla circoscrizione Estero. La legge ha stabilito  inoltre che, con le medesime modalità previste per le elezioni  politiche, i cittadini italiani all'estero possano esprimere il proprio  voto anche nei referendum abrogativi e in quelli costituzionali  previsti, rispettivamente, dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.</div>" ;
        dc:title        "Misto: maggioritario e proporzionale" ;
        bibo:abstract   "<p><span>A partire dal 1994 si passò dalla proporzionale pura a un nuovo  sistema elettorale prevalentemente maggioritario (Legge 4 agosto 1993,  n. 277 o \"Legge Mattarella\"); il 75% dei deputati (ossia 475) veniva  eletto con un sistema maggioritario: in ciascuno del 475 collegi  uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo  chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti. I restanti 155 erano  invece eletti con il sistema proporzionale, ripartendoli cioè in  proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26  circoscrizioni, ma con ma uno sbarramento per i partiti che non  superavano il 4% dei voti ed una correzione (scorporo) per favorire i  partiti perdenti nei collegi uninominali</span></p>" .
