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<sistemaElettorale.rdf/se2>
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        dc:date         "1882-1890" ;
        dc:description  "<div class=\"txtRegolamenti\">Al termine di un complesso iter parlamentare il sistema  elettorale del  Regno d'Italia fu interessato da una complessiva  riforma, con la legge  22 gennaio 1882, n. 593, relativa soprattutto ai  requisiti per  l'elettorato attivo, la legge 7 maggio 1882, n. 725,  relativa  all'introduzione dello scrutinio di lista, ed e il r.d 13  giugno 1882,  n. 796, che ridefinì la mappa dei collegi.<br />La nuova normativa fu poi trasfusa nel Testo unico approvato con r.d. 24 settembre 1882, n. 999. <br />La   riforma elettorale del 1882, strettamente connessa al passaggio del   timone del paese dalla Destra alla Sinistra storica, realizzò diverse   importanti innovazioni.<br />Sul piano del diritto all'elettorato attivo,   il limite di età previsto dalla previgente legislazione fu abbassato da   25 a 21, mentre fu mantenuto il <strong>requisito dell'alfabetismo</strong>.  Il  criterio del censo non costituì più il titolo principale per   l'elettorato attivo, perché questo fu concesso, indipendentemente dal   censo, a tutti gli alfabeti che avessero superato le prove del corso   elementare obbligatorio (o equivalenti), o fossero in possesso del   titolo di studio superiore, agli impiegati pubblici (tranne gli uscieri e   gli operai), a coloro che avessero tenuto per un anno l'ufficio di   consigliere comunale o provinciale, di giudice conciliatore, di   presidente o direttore di società commerciali, agli ufficiali e   sottufficiali in servizio o in congedo. In tal modo, la platea degli   elettori crebbe da 621.896 a 2.049.461<br />Sul piano dei meccanismi di   formazione della rappresentanza, la nuova normativa introduceva, in   luogo del sistema uninominale maggioritario a doppio turno chiuso, una   peculiare forma di sistema plurinominale a doppio turno, basato sullo   scrutinio di lista in collegi plurinominali. <br />In base alla nuova   normativa il Regno fu diviso, accorpando i collegi esistenti, in 135   collegi plurinominali, che eleggevano 508 deputati. Ciascun collegio   eleggeva 2,3,4 o 5 deputati, a seconda delle sue dimensioni. Gli   elettori potevano scrivere sulla scheda 4 nomi, nel caso di collegi di 4   o 5 deputati, oppure tanti nomi quanti erano i deputati da eleggere,   nel caso di collegi a 2 o 3 deputati.<br />Condizione per l'elezione al   primo scrutinio era che il candidato ottenesse, nel limite dei seggi   assegnati al collegio, il maggior numero di voti, purché superiore ad   1/8 degli aventi diritto. Nel caso che non tutti i seggi disponibili   fossero stati assegnati si procedeva ad un ballottaggio tra i candidati   con il maggior numero dei voti (in numero doppio dei deputati da   eleggere).<br />Preparata da ampi dibattiti politici ed accademici, la   nuova legislazione elettorale fu varata con il fine di allargare le basi   rappresentative del sistema, consentendo anche ad ampie aree della   popolazione urbana e dei ceti piccolo e medio borghesi di godere   dell'elettorato attivo, e con il fine di stemperare fenomeni di   clientelismo elettorale attivando una competizione di tipo partitico   all'interno dei collegi. Se il primo obiettivo fu conseguito, nel caso   del secondo si diffuse, già tra i contemporanei, una certa   insoddisfazione per i risultati del nuovo sistema elettorale, che   tendeva a sovra-rappresentare le aree urbane senza garantire, a causa   del carattere non cogente dello scrutinio di lista, l'attivazione di una   moderna dinamica partitica.</div>" ;
        dc:title        "Maggioritario: scrutinio di lista" ;
        bibo:abstract   "<p><span>Con la riforma elettorale del 1882, fu notevolmente ampliato il  numero degli elettori, concedendo il diritto di voto a tutti i cittadini  che avessero seguito almento il corso di studi elementare. La nuova  normativa la nuova normativa introdusse ancora, in luogo del sistema  uninominale maggioritario a doppio turno chiuso, una forma di sistema  plurinominale a doppio turno, basato sullo scrutinio di lista in collegi  plurinominali. Condizione per l'elezione al primo scrutinio era che il  candidato ottenesse, nel limite dei seggi assegnati al collegio, il  maggior numero di voti, purché superiore ad 1/8 degli aventi diritto.</span></p>" .
