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        dc:date         "1848-1880" ;
        dc:description  "<div class=\"txtRegolamenti\">La legislazione elettorale del Regno di Sardegna, che  caratterizzò - con alcune limitate modifiche il primo ventennio  dell'Italia unita - fu definita quasi contestualmente all'emanazione  dello Statuto albertino (4 marzo 1848), con il Regio editto sulla legge  elettorale 17 marzo 1848, n. 680.<br />La normativa elettorale del 1848,  fortemente legata ai modelli costituzionali del liberalismo classico,  era sostanzialmente censitaria e riservava il <strong>diritto di voto</strong> ai soli cittadini di sesso maschile di età superiore ai 25 anni che  possedessero il requisito dell'alfabetismo e pagassero un'imposta  diretta complessiva (censo) di almeno 40 lire in Piemonte, che scendeva a  20 in Liguria e Savoia. Per gli elettori residenti in Sardegna e per  alcune categorie (artigiani, industriali, commercianti) il requisito del  censo era sostituito da forme di accertamento induttivo della  ricchezza, basati sul valore locativo dei beni immobili da essi  posseduti.<br />Si derogava al requisito del censo per nove categorie di  elettori (magistrati, impiegati civili a riposo dotati di una pensione  superiore a 1.200 lire, professori delle università e delle scuole regie  e provinciali, ufficiali, liberi professionisti, membri di accademie di  scienze e delle camere di agricoltura), ammessi nelle liste elettorali  sulla base di un criterio di capacità intellettuale. Il requisito del  censo era inoltre dimezzato zer ulteriori categorie (notai, titolari  della laurea etc.)<br />I deputati, il cui numero era fissato inizialmente in 204, erano eletti in altrettanti <strong>collegi uninominali a doppio turno</strong>. Era previsto un <strong>ballottaggio</strong> tra i due candidati maggiormente votati nel caso in cui, alla prima  votazione, nessun candidato avesse ottenuto più di 1/3 dei voti degli  aventi diritto e metà dei voti validamente espressi.<br />Completavano la legge la disciplina delle <strong>incompatibilità</strong> parlamentari e le norme relative all'iscrizione ed alla tenuta delle <strong>liste elettorali,</strong> devoluta ai comuni.<br />La  normativa elettorale subalpina fu parzialmente modificata dalla legge  20 novembre 1859, n. 3778, adottata dal governo presieduto da Rattazzi  in virtù dei pieni poteri conferiti con legge 25 aprile 1859, n. 3345,  che, estendendo la legislazione piemontese alla Lombardia, aumentò a 260  il numero dei deputati, ampliò le dimensioni dei collegi e le tipologie  dei requisiti di capacità per i quali si derogava al censo, ribadendo  nel contempo - con alcune eccezioni - l'esclusione degli analfabeti dal <strong>diritto di voto</strong>.<br />Il numero dei <strong>collegi</strong> fu poi ulteriormente ampliato, a seguito dell'annessione delle province  emiliane e della Toscana, con decreti del governatore dell'Emilia,  Luigi Carlo Farini. (25 gennaio 1860) e del governatore della Toscana,  Bettino Ricasoli (21 gennaio 1860), cosicché nelle elezioni del marzo  1860 il territorio del Regno fu diviso in 387 collegi, in luogo dei 204  dell'antico Regno di Sardegna.<br />In seguito all'annessione del  Mezzogiorno, delle Marche e dell'Umbria, ratificata con plebisciti,  ed  alla formazione dello Stato unitario, fu definita una nuova legge  elettorale politica, con la legge 31 ottobre 1860, n. 4385, che  autorizzava il Governo \"di regolare con Regii Decreti le circoscrizioni  dei Collegi elettorali, per modo che il numero dei Deputati non sia mai  minore di quattrocento, e che la cifra media degli abitanti, presa a  norma per formare le circoscrizioni, non ecceda mai i cinquantamila\", e  con il r.d 17 dicembre 1860, n. 4513, che approvava una nuova tabella  dei collegi elettorali ed estendeva a tutto il Regno la legge 20  novembre 1859, n. 3378.<br />Con queste norme, che adattavano alla nuova  realtà unitaria l'originario impianto legislativo subalpino, venne a  stabilirsi la legislazione elettorale che caratterizzò il primo  ventennio del Regno d'Italia. I requisiti per il godimento dell'<strong>elettorato passivo</strong> e le norme sulla compilazione delle liste e sulla procedura elettorale  rimasero, nella loro sostanza, i medesimi, mentre il numero dei <strong>collegi</strong> salì a 443. Ulteriori modifiche sarebbero derivate dall'annessione del  Veneto a seguito della terza guerra di indipendenza, che portò i collegi  al numero di 493,e poi, dall'annessione di Roma e del Lazio, che portò i  collegi a 508.<br />La normativa elettorale in vigore tra il 1861 ed il  1882 creava una barriera di accesso al diritto elettorale attivo,  limitandolo sostanzialmente alle élites politiche e sociali che avevano  guidato il processo unitario. Una caratteristica rafforzata, sul piano  dell'elettorato passivo, dalla norma dello Statuto albertino (art. 50)  che escludeva la retribuzione delle funzioni di deputato e senatore. Nel  contesto ancora rurale dell'Italia unitaria, la procedura elettorale  conservava inoltre ancora molti elementi tradizionali, come il voto per  delega ed un accertamento ancora rudimentale della sussistenza dei  requisiti per l'ammissione nelle <strong>liste elettorali</strong>.</div>" ;
        dc:title        "Maggioritario: uninominale a doppio turno" ;
        bibo:abstract   "<p><span>La prima legislazione elettorale del Regno di Sardegna e, dal  1861, del Regno d'Italia, prevedeva un sistema elettorale a base  fortemente censitaria, che limitava il diritto di voto alle fase più  alte della società, con un meccanismo elettorale uninominale  maggioritario a doppio turno chiuso. Era previsto un ballottaggio tra i  due candidati maggiormente votati nel caso in cui, alla prima votazione,  nessun candidato avesse ottenuto più di 1/3 dei voti degli aventi  diritto e metà dei voti validamente espressi.</span></p>" .
