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Nasce il Corpo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

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Il Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»). Il Regolamento è stato pubblicato sulla GUUE L 122 del 24 aprile 2014.

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Il regolamento si applica:

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  1. alla selezione, alla formazione e alla mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;
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  3. ad azioni che sostengano, promuovano e preparino la mobilitazione dei Volontari dell'Unione, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;
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  5. ad azioni, all'interno e al di fuori dell'Unione, volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi ai fini dell'aiuto umanitario
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L'obiettivo perseguito dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è di contribuire al rafforzamento della capacità dell'Unione di fornire aiuti umanitari volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. Tale obiettivo è perseguito attraverso il valore aggiunto apportato dai contributi comuni dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che esprimono i valori dell'Unione e la sua solidarietà nei confronti delle popolazioni bisognose e promuovono in modo visibile un senso di cittadinanza europea.

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L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario persegue i seguenti obiettivi operativi:

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a) contribuire all'aumento e al miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario;

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b)migliorare le capacità, conoscenze e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari nonché dei termini e delle condizioni del loro ingaggio;

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c) potenziare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi;

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d) comunicare i principi dell'Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell'ambito del Consenso europeo sull'aiuto umanitario;

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e) aumentare la coerenza e l'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.

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L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario persegue gli obiettivi i seguenti tipi di azioni:

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  • elaborazione e mantenimento delle norme e delle procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
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  • elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza;
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  • individuazione e selezione dei candidati volontari;
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  • definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all'apprendistato;
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  • creazione, cura e aggiornamento di una banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
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  • mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario onde sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;
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  • rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza;
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  • creazione e gestione di una Rete per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
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  • comunicazione e sensibilizzazione;
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  • attività complementari che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
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