ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05534-bis-B/024 presentata da GOISIS PAOLA (LEGA NORD PADANIA) in data 20121221

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Atto Camera Ordine del Giorno 9/05534-bis-B/024 presentato da GOISIS Paola testo di Venerdi' 21 dicembre 2012, seduta n. 738    La Camera,    premesso che:     il diploma di maturita' magistrale abilita in modo permanente all'insegnamento nella scuola primaria;     tale principio e' espressamente definito dall'articolo 197 comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'articolo 15 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323, nonche' confermato dalla sentenza della Corte costituzionale del 1997 che considera il diploma di maturita' magistrale «in se'» abilitante, a prescindere dai concorsi a cattedra;     tale determinazione e' peraltro ravvisabile nello stesso contratto collettivo nazionale del lavoro, a proposito della mobilita' della scuola statale 2012;     il decreto ministeriale n. 249 del 2010 – istitutivo dei percorsi TFA – ha disatteso la suddetta sentenza della Corte costituzionale, istituendo con l'articolo 15 comma 16 specifici percorsi per i diplomati magistrale finalizzati a conseguire (nuovamente) l’«abilitazione» per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria mettendo a rischio l'esistenza stessa delle scuole primarie paritarie;     con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione al succitato articolo di legge, affermava che il dettato recato dalla predetta norma, contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010 «non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilita' di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;     le modifiche introdotte al suddetto decreto ministeriale (articolo 27- bis ), e sottoposte alla valutazione del CNPI affermerebbero invece che «I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g) , della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267»;    valutato che:     il diploma magistrale, rilasciato al termine di un ciclo di studi triennale svolto presso una scuola magistrale ha determinato, il diritto all'insegnamento nella scuola materna;     il suddetto diploma, dopo un ciclo di studi quadriennale svolto presso un istituto magistrale ha consentito l'accesso all'insegnamento sia nella scuola primaria, sia nella scuola dell'infanzia;     il suddetto titolo (triennale e quadriennale) recava inequivocabilmente nella propria intestazione la dizione «diploma di abilitazione all'insegnamento»;     a differenza della «scuola non statale», il cui accesso agli aspiranti docenti era stato assoggettato al gradimento del gestore, l'accesso alla scuola statale, in osservanza ai principi costituzionali recati dall'articolo 97, comma 3 della Costituzione (agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge), non poteva avvenire se non attraverso un concorso pubblico;     il «concorso magistrale» e' stato quindi strumento necessario quanto obbligatorio per entrare nella scuola statale, ma non per essere ritenuti idonei all'insegnamento anche nella scuola non statale;     il suddetto «concorso» ha creato in effetti un'anomala sovrapposizione con il concetto stesso di abilitazione, ritenendosi «abilitati» soltanto «coloro che avevano superato il concorso magistrale», peraltro in numero superiore al numero dei posti effettivamente disponibili nella scuola statale;     e' noto l'iter della formazione delle celeberrime «graduatorie», all'interno delle quali si sono inseriti i docenti abilitati/idonei in attesa di un posto nella scuola statale;     da questa ambiguita' evidente e' derivato un vero e proprio caos normativo che ha provocato disagi sia per la gestione pratica della scuola, sia per i gestori che per gli organi di controllo allorquando non risultava chiara la disposizione di legge alla quale appellarsi;    il decreto interministeriale 10 marzo 1997, all'articolo 2, stabilisce che: «i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale ( omissis ) comunque conseguiti entro il 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare...»;    la circolare MIUR del 18 marzo 2003, n. 31 in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra citate, ha ribadito espressamente e correttamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, recitando:     «Resta salvo altresi' il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli Istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare» (n. 4.1, comma 2);    l'emanazione dei decreti ministeriali n. 83 e n. 84 del 10 ottobre 2008 hanno rappresentato un vantaggio per la parita' scolastica stabilendo la formale abolizione delle norme pregresse, anche di carattere amministrativo, non piu' richiamate;    tuttavia, il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, reca un'incongruenza interpretativa, poiche' al punto 6.2 stabilisce esplicitamente che: «al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie e' riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994» (ovverosia il diploma magistrale conseguito presso le scuole magistrali o il titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato dagli Istituti magistrali);    la suddetta norma, da un lato si pone in una linea di continuita' con le disposizioni legislative degli ultimi quindici anni, chiarendo definitivamente che il «diploma magistrale rilasciato dalla scuola magistrale e dall'istituto magistrale e' titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola materna», dall'altro lato «introduce un'inattesa limitazione» quando afferma che tale principio debba considerarsi valido per «il personale in servizio», introducendo una sorta di inedita sanatoria «di tipo parziale», escludendo di fatto i docenti «precari» che hanno conseguito il titolo negli stessi anni scolastici, che rischiano di essere assunti «per il resto dei loro giorni» con contratto a «tempo determinato», per un periodo non superiore al triennio, nonostante la legislazione giuslavorista lo impedisca, impegna il Governo:    a valutare l'opportunita' ad attuare con urgenza norme tese all'armonizzazione e al coordinamento con la normativa previgente in tema di riconoscimento del valore abilitante del diploma di maturita' magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-02, anche al fine di assicurare a questi ultimi, la possibilita' di accedere alle procedure di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria;    a valutare altresi' l'opportunita' di procedere all'abrogazione esplicita di alcune disposizioni, non piu' cogenti, quale l'articolo 9 della legge n. 444 del 1968, citata in premessa, nonche' la modifica del punto «6.2» del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, relativamente alla limitazione del riconoscimento del valore abilitante del predetto diploma unicamente al «personale docente in servizio». 9/5534- bis -B/ 24 . Goisis .
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