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        dc:creator              "PILI MAURO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO)" ;
        dc:date                 "20160921" ;
        dc:description          "Atto Camera Ordine del Giorno 9/02236-A/003 presentato da PILI Mauro testo di Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677 La Camera, premesso che: un documento riservato redatto il 22 luglio 2015 dalla direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea relativamente alla normativa europea che disciplina l'uso dei nomi varietali dei vini e dei loro sinonimi, fa esplicito riferimento al Vermentino di Gallura e al Vermentino di Sardegna e alla relativa indicazione geografica; il documento dell'importante direzione generale della Commissione europea mette nero su bianco risultati del vertice su « GREX for the common organisation of the agricultural markets » del 22 luglio 2015, nel quale si afferma che alcuni nomi varietali dei vini notificati dai Paesi membri e ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 62, paragrafi (3) e (4), del Regolamento 607/2009 sarebbero difformi rispetto ai criteri di classificazione e definiti alla normativa comunitaria vigente; la Commissione ritiene che i Paesi membri applicano criteri differenti per notificare i nomi dei varietali da inserire nelle liste richiamate dalla sopra citata disposizione dell'articolo 62 creando quindi difformità anche nell'applicazione dell'articolo 100 del regolamento 1308/2013; il documento comunitario già trasmesso al Governo italiano attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles impone di fatto di fissare dei criteri guida che impongano ai Paesi membri, e in particolar modo all'Italia e dunque alla Sardegna, di modificare le liste dei varietali e dei loro sinonimi a livello nazionale; il disposto del 3 paragrafo del regolamento 1308/2013 prevede: «Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola»; l'articolo 62 del regolamento 607/2009 introduce, nei paragrafi (3) e (4) delle eccezioni a questa previsione stabilendo che: paragrafo 3: «In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un Paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore»; paragrafo 4 (caso del Vermentino); «I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un Paese terzo»; dalla lettura dell'Allegato XV (B) del regolamento 607/2009, come richiamato dall'articolo 62 paragrafo (4), emerge con chiarezza che la denominazione Vermentino può esclusivamente apparire sull'etichetta di vini con indicazione geografica «Di Gallura» o «Di Sardegna»; la suddetta norma è stata recepita in Italia con il decreto 13 agosto 2012 Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.1234/2007 del consiglio, del regolamento applicativo (CE) n.607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n.61 del 2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti dei settore vitivinicolo; si tratta di una previsione importante che circoscrive a favore della Sardegna e dei suoi prodotti l'uso del varietale Vermentino, oltre a rappresentare una norma che consente di contrastare efficacemente molti casi di contraffazione; di particolare rilievo a questo fine è la disposizione dell'articolo 52 paragrafo (1) del Regolamento 607/2009 la quale dispone che: «I prodotti con un'etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella comunità né esportati»; è evidente l'intenzione della Commissione europea di adottare un atto delegato, proprio come previsto dal sopra richiamato articolo 100 paragrafo (3) del Regolamento 1308/2013, per modificare la lista escludendo la denominazione Vermentino; tale intenzione è manifestata in modo esplicito proprio in riferimento al vermentino che viene citato esplicitamente nel sopra citato documento che riporta quanto segue: «In accordo con questo quadro giuridico, le varietà di uve da vino che non rientrano ai sensi dell'articolo 62 (3) e (4) dovrebbe, in teoria, essere autorizzati come l'etichettatura particolare, purché questo uso non induce in errore il consumatore sulla natura e l'origine dei prodotti in questione: esempio: nome della varietà Vermentino contiene parzialmente DOP IT Vermentino di Sardegna o il Vermentino di Gallura, ma Vermentino non fa riferimento direttamente all'elemento geografico della DOP, e cioè &#8220;Gallura o Sardegna&#8221;»; appare evidente l'obiettivo della Commissione europea di scorporare l'indissolubile marchio di «vermentino di Sardegna» e di «vermentino di Gallura»; l'obiettivo è quello di eliminare l'indissolubile legame tra la denominazione varietale e l'indicazione geografica di Sardegna e Gallura; un'operazione a giudizio dell'interrogante gravissima perché messa in campo dalla direzione generale Agricoltura che dovrebbe occuparsi di tutelare le specificità varietali con precisa indicazione geografica; l'obiettivo di rendere autonomo e indipendente il tipo varietale del Vermentino dal richiamo oggi indissolubile anche sul piano giuridico con l'indicazione geografica può rappresentare un danno economico rilevantissimo dando il via a quella che appare all'interrogante la più rilevante operazione di «contraffazione autorizzata» su uno dei vini più rinomati della Sardegna, impegna il Governo: ad opporsi con ogni utile valida e urgente iniziativa tesa a tutelare i marchi «varietali con indicazione geografica» al fine di valorizzare il legame consolidato sotto ogni punto di vista tra la varietà e l'indicazione geografica; a proporre, nell'ambito del recepimento delle norme europee e della fase ascendente del rapporto con la Commissione europea un'iniziativa volta a tutelare i vini ad indicazione geografica, come il vermentino di Sardegna e il vermentino di Gallura. 9/2236-A/ 3 . (Testo modificato nel corso della seduta)   Pili , Murgia , Palese ." ;
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