. "20030603" . "20030603" . "ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01927-B/037 presentata da POLLASTRINI BARBARA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 03/06/2003" . "ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01927-B/037 presentata da POLLASTRINI BARBARA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 03/06/2003"^^ . "20030603" . . "POLLASTRINI BARBARA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)" . "1"^^ . "9/01927-B/037" . "ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA" . "Camera dei Deputati" . . . "2015-04-28T22:42:04Z"^^ . . . "Ordine del Giorno 9/1927-B/37 Atto Camera Ordine del Giorno 9/1927-B/37 presentato da BARBARA POLLASTRINI martedì 3 giugno 2003 nella seduta n. 317 La Camera, premesso che: la legge n. 185 del 1990 che regolamenta il commercio e la produzione di armi garantendo trasparenza, controllo al finanziamento, alla produzione e alla esportazione dei materiali di armamento; costituisce un esempio normativo molto avanzato a livello internazionale; l'autorità politica, in base a tale legge assume poteri e responsabilità in materia di destinazione finale di materiali assemblati all'estero o prodotti con pezzi e componenti italiani e che nei casi di coproduzione deve essere dichiarato sin dall'inizio non solo l'industria e il paese con il quale si coproduce ma anche l'eventuale paese terzo, acquirente del materiale dell'armamento; è sul destinatario finale che il Ministero degli Affari Esteri valuta la coerenza con i principi e i divieti della legge (divieto di esportazione verso i paesi i cui governo sono responsabili di violazioni dei diritti umani) ed è il destinatario finale che appare nella relazione annuale resa dal Governo italiano al Parlamento; l'Accordo quadro per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa sottoscritto a Farnbourogh il 27 luglio 2000 tra la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord riconduce in una dimensione internazionale l'intera problematica introducendo due nuove fattispecie relative ad accordi intergovernativi o interaziendali approvati dai governi dei paesi firmatari e una nuova modalità autorizzativa denominata «licenza globale del progetto»; considerato che: tale nuova situazione ha suscitato vasta e legittima apprensione negli ambienti più sensibili della società italiana e nelle strutture associative da tempo impegnate per il rispetto dei diritti umani e il controllo del commercio delle armi; l'Accordo quadro è perfettamente compatibile con la possibilità di mantenere un quadro efficace di garanzie in materia di trasparenza, controllo, destinazione finale e transazioni finanziarie relative ai materiali di armamento, adeguando il dettato della legge 185/90 ai nuovi contenuti dell'Accordo stesso; in mancanza di tale adeguamento potrebbero risultare inapplicati gli aspetti più qualificanti della normativa nazionale in materia di: procedure di autorizzazione, controlli efficaci per evitare triangolazioni irregolari, controlli bancari, divieto di esportazione verso paesi in conflitto tra loro o soggetti a embargo internazionale o la cui politica contrasti con i principi della nostra costituzione o violi i diritti dell'uomo; il numero dei paesi interessati all'acquisto e alla commercializzazione dei materiali d'armamento non può considerarsi limitato ai soli paesi firmatari dell'accordo, o a quelli della NATO o della UE, e acquista particolare rilevanza, ai fini della trasparenza della movimentazione dei materiali d'armamento, l'adesione ai principi ispiratori del trattato e della legge 185/90, dei tanti potenziali partner commerciali; impegna il Governo a intraprendere una specifica iniziativa diplomatica nei confronti del Kirghizistan affinché accolga i principi della legislazione italiana nel proprio ordinamento ed interrompa i rapporti commerciali con i paesi che non rispettano tali principi. 9/1927-B/ 37 .Pollastrini." .