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        dc:description          "Atto Camera Ordine del Giorno 9/01334-AR/295 presentato da BIGNAMI Galeazzo testo di Sabato 8 dicembre 2018, seduta n. 97 La Camera, premesso che: nell'anno 1998, per effetto dell'ordinanza ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 6 maggio 1998 n.217, di definizione dei criteri di procedura di mobilità intercompartimentale, 799 docenti transitarono dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); in merito al trattamento economico l'ordinanza stessa prevedeva, al comma 2 dell'articolo 6, che «il docente è collocato nei ruoli INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»; al momento del passaggio, l'INPS acquisiva dai Provveditorati agli studi i decreti di ricostruzione di carriera. Veniva inoltre attribuito un assegno ad personam il cui ammontare veniva determinato dalla differenza tra il trattamento economico fondamentale fruito presso la scuola e il trattamento economico fondamentale spettante sulla base dell'inquadramento presso l'INPS; successivamente l'INPS provvedeva al riassorbimento dell'assegno, con l'applicazione di trattenute sugli stipendi del personale. A seguito di ciò si apriva un contenzioso con il personale stesso il quale eccepiva l'illegittimo riassorbimento dell'assegno ad personam nonché il mancato riconoscimento del valore economico dell'anzianità di servizio maturata presso il comparto di provenienza; negli anni si sono susseguiti diversi giudizi di merito con i quali si riconosceva ai docenti il diritto a mantenere presso l'INPS l'anzianità di servizio maturata presso il Ministero della pubblica istruzione. L'INPS veniva quindi condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile con obbligo di restituzione delle somme; successivamente, però, la Corte di cassazione accoglieva le tesi dell'INPS (a seguito di impugnazione da parte dell'istituto), sostenendo che il principio del mantenimento del trattamento economico opera nell'ambito e nei limiti della regola del riassorbimento, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico. Ciò anche in ragione del fatto, precisava la Corte, che la citata ordinanza nulla disponeva a proposito della riassorbibilità dell'assegno ad personam ; l'ulteriore questione eccepita dal personale riguarda il mancato riconoscimento del valore economico dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza (RIA); l'INPS rilevava che, alla data del passaggio in Istituto del personale ex docente lo stipendio tabellare, ai sensi dell'articolo 63, comma 1 CCNL 1994/1997 (Allegato 4) &#8211; comparto scuola &#8211; era «...comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione ...» e che non era stato possibile, per l'istituto, scomputare dal trattamento fondamentale le singole voci retributive e in particolare l'importo della RIA. Pertanto l'assegno ad personam corrisposto al momento del trasferimento all'INPS, risultava comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata; la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 6 settembre 2011, n.108/10, ha considerato tale riassorbimento un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»; in una nota del 24 febbraio 2012 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'INPS stesso definisce tale situazione «un'ingiusta discriminazione tra il personale ex docente ed il restante personale ugualmente transitato in INPS da altri comparti, la cui dinamica contrattuale ha reso evidente, quale RIA non riassorbibile, il valore per classi e scatti, scorporandolo dallo stipendio tabellare»; per porre fine a una vicenda che si trascina ormai da troppi anni, con evidente disparità di trattamento per quei docenti che scelsero di transitare all'INPS nel 1998, è necessario un intervento normativo volto a fornire una interpretazione autentica della disciplina, precisando che il riferimento all'articolo 6 comma 4 della legge 554 del 29 dicembre 1988, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997, in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL &#8211; EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1 o settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento; del resto, un progetto di legge in tal senso aveva avuto già un iter positivo al Senato nella scorsa legislatura, impegna il governo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a intervenire con urgenza, sotto il profilo normativo, per sanare le criticità descritte e per evitare ulteriori disparità di trattamento economico per i 799 docenti che, nel 1998, transitarono all'INPS nell'ambito delle procedure di mobilità intercompartimentale, stanziando, in appositi capitoli di spesa, le risorse necessarie a provvedere agli oneri derivanti da tale intervento normativo. 9/1334-AR/ 295 . (Testo modificato nel corso della seduta)   Bignami ." ;
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