"RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00161 presentata da VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120209" . . . "VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "20120209-20120209" . "FORCOLIN GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA)" . . "FUCCI BENEDETTO FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . . "2014-05-15T03:21:04Z"^^ . "FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . "Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00161 presentata da COSIMO VENTUCCI giovedi' 9 febbraio 2012 pubblicata nel bollettino n.605 La VI Commissione, premesso che: il regime doganale cosiddetto 45, similare al regime cosiddetto 42 per alcune formalita' essenziali circa l'aspetto tributario, consente agli importatori europei di ottenere la sospensione del pagamento dell'IVA per le merci dichiarate in immissione in libera pratica, provenienti da Paesi extracomunitari, e destinate ad essere introdotte in un deposito fiscale a fini IVA a norma dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008; le norme regolamentari emanate dall'Agenzia delle dogane in attuazione delle suddette disposizioni legislative, ribadiscono, in termini sostanzialmente pleonastici, l'inapplicabilita' del suddetto articolo 50-bis in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito; l'introduzione nel deposito IVA, pertanto, si intende realizzata qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni: a) l'ingresso fisico della merce all'interno del deposito doganale IVA; b) l'ingresso fisico nel deposito doganale IVA del mezzo che trasporta le merci, senza che le merci vengano necessariamente scaricate dallo stesso mezzo; c) che la merce raggiunga gli spazi limitrofi al deposito IVA, senza la preventiva introduzione fisica in quest'ultimo, ove possono essere materialmente effettuate le prestazioni di servizi esenti da IVA, previste dal comma 4, lettera h), del predetto articolo 50-bis del decreto-legge n. 331; ai fini della validita' del contratto di deposito, secondo quanto indicato nella nota dell'Agenzia delle dogane prot. n. 7521 del 28 dicembre 2006, la quale, a sua volta, richiama la nota dell'Agenzia delle entrate prot. n. 127886 del 30 agosto 2006, non e' richiesto che sia determinato un tempo minimo di giacenza delle merci nel deposito, poiche' trattasi di negozio giuridico di attuazione, in cui la manifestazione di volonta' e' tacita, in quanto viene ad esistenza per mezzo di fatti concludenti; la normativa in materia, come risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 2, lettera cc-ter), del decreto-legge n. 70 del 2011, impone, fra l'altro, anche al fine di evitare ogni possibile simulazione relativamente al contratto di deposito, una responsabilita' fra le parti, per cui il depositario deve: a) annotare la ricezione della merce sul registro previsto dall'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in cui sono evidenziate tutte le movimentazione dei beni (compresi quelli giunti in luoghi limitrofi); b) inviare alla dogana competente il documento concernente l'estrazione dal deposito della merce, indicando il soggetto che ha liquidato l'IVA; inoltre il soggetto dichiarante, per estrarre dalla dogana la merce da introdurre nel deposito fiscale IVA, senza il pagamento di quest'ultima imposta, deve presentare una garanzia a copertura dell'importo in sospensiva d'imposta, salvi i casi in cui e' previsto l'esonero dalla prestazione della predetta garanzia, ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; l'attivita' di controllo della dogana italiana e degli organi vigilanti preposti e' caratterizzata da un atteggiamento molto attento, mentre, alla luce dei dati riportati nella relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea, sorge il sospetto che alcuni Stati dell'Unione europea, per quanto riguarda le operazioni dichiarate nel regime doganale 42 e, di conseguenza, in quelle dichiarate nel regime 45, esercitino solo controlli superficiali, al fine di dirottare sul proprio territorio operazioni doganali che altrimenti sarebbero svolte in altri Paesi europei destinatari finali delle merci; emblematico e' il caso dell'Olanda, che ha istituito, su iniziativa del Ministero degli affari economici, dell'agricoltura e dell'innovazione, insieme ai Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente, il Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog), al fine di coordinare un Programma di ricerca delle catene di approvvigionamento; la missione dichiarata del Dinalog e' quella di rendere l'Olanda, entro il 2020, «Il mercato leader in Europa per il controllo dei flussi di merci che passano attraverso uno o piu' Paesi europei», progetto che, secondo il Governo olandese, determinera' una crescita del PIL nazionale di 7 miliardi di euro; per potersi proporre come gateway europeo per le operazioni doganali di immissione in libera pratica anche nei confronti di operatori di altri Stati membri, l'Olanda intende offrire la possibilita' di svolgere le operazioni doganali in modo piu' snello, in modo da consentire di abbattere tempi e costi delle operazioni di sdoganamento e compensare in tal modo i maggiori costi di trasporto necessari per il trasferimento delle merci fino allo Stato membro di immissione in consumo, anche attraverso i depositi fiscali IVA (regime 45); di contro, si riscontra in Italia un atteggiamento fortemente restrittivo sulle procedure relative ai depositi fiscali IVA, al punto che, in contrasto con la lettera e lo spirito delle norme in materia di deposito, di cui all'articolo 1766 del codice civile, gli organi di controllo contestano in molti casi la fattispecie di deposito simulato solo perche' le operazioni mercantili effettuate nei depositi fiscali avvengono con estrema rapidita', con conseguente richiesta di applicare sanzioni esorbitanti, che mettono a rischio l'esistenza stessa delle imprese oneste, impegna il Governo: a) ad adottare ogni iniziativa, nelle competenti sedi europee, per garantire un'applicazione omogenea della normativa doganale, nonche' per definire una disciplina comune sulle garanzie afferenti le merci extracomunitarie immesse in libera pratica e destinate all'immissione in consumo in un Paese diverso da quello di introduzione, al fine di evitare le attuali, evidenti distorsioni nel traffico doganale a livello europeo; b) a valutare, in tale contesto, l'opportunita' di promuovere a livello dell'Unione europea la costituzione di un fondo in cui far affluire l'ammontare dei dazi doganali riscossi sulle merci immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE in Stati membri diversi da quelli di destinazione finale delle merci stesse, al fine di consentire una equa ripartizione di tali entrate fra lo Stato di immissione e lo Stato destinatario delle merci; c) a promuovere, sempre a livello europeo, meccanismi di controllo doganale piu' uniformi e mirati sulle merci in entrata nel territorio doganale dell'UE, con particolare riferimento all'origine e al valore dichiarato delle merci, al fine di evitare i fenomeni, riscontratisi in altri Stati membri, di beni sdoganati dichiarando un valore eccessivamente basso rispetto a quello normale di mercato; d) ad assumere tutte le opportune iniziative per rafforzare gli strumenti nazionali di controllo sul territorio, al fine di giungere ad una corretta gestione dei meccanismi sull'informativa dell'ultimo soggetto che immette in consumo sul territorio nazionale le merci soggette ad IVA; e) a verificare, con riferimento alle problematiche di carattere tributario, che i controlli sulla gestione dell'applicazione della disciplina concernente la sospensione del pagamento dell'IVA sulle merci introdotte in libera pratica destinate ad un deposito fiscale IVA siano svolti con modalita' non vessatorie, e che non siano adottate in materia interpretazioni restrittive relativamente a fattispecie non previste dalle norme comunitarie di cui agli articoli 156 e 157 della direttiva 2006/112/CE; f) ad adottare tutte le misure necessarie per fare in modo, relativamente ai verbali di accertamento gia' emessi dagli organi di controllo, che sia applicata la sospensiva del pagamento del 30 per cento delle sanzioni previste, fino ad accertamento giudiziario avvenuto, onde evitare il collasso delle imprese incorse, senza alcun atteggiamento doloso da parte loro, in tale situazione. (8-00161) «Ventucci, Fluvi, Antonio Pepe, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Fucci»." . "8/00161" . "RISOLUZIONE CONCLUSIVA" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00161 presentata da VENTUCCI COSIMO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120209"^^ . . . "FUGATTI MAURIZIO (LEGA NORD PADANIA)" . . . "MONTAGNOLI ALESSANDRO (LEGA NORD PADANIA)" . "PEPE ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "COMAROLI SILVANA ANDREINA (LEGA NORD PADANIA)" . "1"^^ .