"Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00125 presentata da ROBERTO LAVAGNINI mercoledì 15 giugno 2005 pubblicata nel bollettino n. 655 La IV Commissione, premesso che: l'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, a decorrere dal 1 o settembre 1990, ha introdotto nell'assetto retributivo del personale militare delle Forze Armate l'istituto della ulteriore omogeneizzazione stipendiale, attribuendo ai tenenti colonnelli (e gradi equivalenti), che abbiano maturato 15 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente (e gradi equivalenti), e ai colonnelli, che abbiano prestato 25 anni di servizio senza demerito dalla nomina a tenente (e gradi equivalenti), il diritto allo stipendio, rispettivamente, del colonnello e del brigadier generale (e gradi equivalenti); ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, nonché delle ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2002, n. 295, l'istituto dell'ulteriore omogeneizzazione è stato esteso all'intero trattamento economico di tutti gli ufficiali che abbiano maturato il requisito dei 15 e dei 25 anni di servizio prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica ad aspirante; l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, a decorrere dal 1 o aprile 2001, ha attribuito altresì agli ufficiali una omogeneizzazione di carattere stipendiale alla maturazione di 13 e 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante; il predetto trattamento stipendiale, tuttavia, non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti al servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente; considerato che: l'Amministrazione, in sede di prima applicazione del citato articolo 2, comma 3, ha interpretato tale disposizione nel senso di considerare inibita la progressione economica nel periodo successivo al primo inquadramento stipendiale, ferma restando l'applicazione - in presenza dei necessari presupposti - dei criteri più favorevoli previsti per la determinazione del trattamento stipendiale iniziale dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; tale interpretazione è stata successivamente riconsiderata dall'Amministrazione, alla luce dei rilievi formulati dall'Ufficio Centrale del Bilancio che ha che non ha ammesso a registrazione il decreto ai fini del prescritto visto; l'IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) del Ministero dell'economia e delle finanze, interessato da predetto ufficio centrale ha concordato con l'avviso espresso da quest'ultimo, evidenziando che la norma introduttiva della cosiddetta «preomogeneizzazione stipendiale» è finalizzata al solo riconoscimento dello stipendio iniziale, senza valutazione della progressione economica scaturente dall'anzianità di servizio complessiva; il medesimo ispettorato ha evidenziato che i criteri di inquadramento, di cui articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 869, adottati dalla difesa per il caso specifico, possono essere applicati solo al compimento dei 15 e 25 anni di servizio prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, fatta eccezione per gli ufficiali delle Forze armate che sono immessi in detto ruolo direttamente con il grado di tenente o corrispondente, nei cui confronti il meccanismo di abbattimento dell'anzianità si applica al compimento dei 13 e 23 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale; a seguito del mutato orientamento interpretativo, l'Amministrazione ha dovuto richiedere la restituzione delle somme corrisposte sulla base della precedente interpretazione della normativa vigente; gli ufficiali destinatari delle richieste di restituzione hanno percepito le predette somme in assoluta buona fede, confidando nella corretta applicazione della normativa vigente da parte dell'Amministrazione; secondo una giurisprudenza univoca, la ripetizione di somme indebitamente versate costituisce un atto dovuto il cui unico limite sta nella necessità che le modalità di recupero non siano eccessivamente onerose per il dipendente; impegna il Governo: ad adottare le necessarie iniziative, anche di carattere legislativo - possibilmente con il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 - affinché: la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sia interpretata nel senso di considerare inibita la progressione economica degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, nel periodo successivo al primo inquadramento stipendiale, ferma restando l'applicazione - in presenza dei necessari presupposti - dei criteri più favorevoli previsti per la determinazione del trattamento stipendiale iniziale dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 del 1982; nelle more dell'attuazione delle predette iniziative il recupero delle somme indebitamente versate avvenga attraverso modalità non eccessivamente onerose per i dipendenti interessati. (8-00125) «Lavagnini, Cossiga, Fontana, Milanese, Ramponi, Galvagno, Fallica, Gamba, Minniti, Deiana, Pinotti, Pisa»." . "MILANESE GUIDO (FORZA ITALIA)" . "FONTANA GREGORIO (FORZA ITALIA)" . "DEIANA ELETTRA (RIFONDAZIONE COMUNISTA)" . "GALVAGNO GIORGIO (FORZA ITALIA)" . . "GAMBA PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "2015-04-28T23:41:55Z"^^ . "PISA SILVANA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)" . "RISOLUZIONE CONCLUSIVE" . . "20050615" . "MINNITI MARCO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)" . "LAVAGNINI ROBERTO (FORZA ITALIA)" . "8/00125" . . . . . . . "PINOTTI ROBERTA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00125 presentata da LAVAGNINI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 15/06/2005" . . "1"^^ . . . "RAMPONI LUIGI (ALLEANZA NAZIONALE)" . "Camera dei Deputati" . "FALLICA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)" . "COSSIGA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00125 presentata da LAVAGNINI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 15/06/2005"^^ . "20050615" . . . "20050615" . . . .