RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00075 presentata da BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010213
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La VI Commissione, premesso che l'articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, ha modificato la disciplina tributaria concernente i redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero, prevedendo, al comma 8-bis che, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 48 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; tenuto conto del fatto che, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del Tuir, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; considerato altresi' che l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'Inps, prevede che i contributi dovuti per i regimi assicurativi relativi a lavoratori italiani operanti all'estero sono calcolati su retribuzioni convenzionali, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, e determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria; rilevata la disparita' di trattamento, sotto il profilo tributario, dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia e all'estero, con riferimenti ai criteri di determinazione della base imponibile; considerato soprattutto che, il nuovo regime fiscale dei redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero rende inevitabile un doppio e contemporaneo assoggettamento ad imposta dei suddetti redditi di lavoro, cui obiettivamente non rimedia il credito d'imposta concesso in forza dell'articolo 7. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riferito alle imposte estere pagate a titolo definitivo; considerato infine che l'abrogazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, contenuto nel medesimo articolo 36, priva il sostituto d'imposta delle risorse necessarie a compensare il lavoratore per il duplice pagamento d'imposta; rilevata la difficile situazione in cui rischiano di venire a trovarsi i lavoratori italiani all'estero, impegna il Governo: ad adottare le iniziative idonee a correggere la suddetta disparita' di trattamento, con particolare riferimento alla necessita' di escludere dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, valutando pertanto l'opportunita' di prevedere, per tutti i lavoratori italiani operanti all'estero, compresi quelli operanti in Paesi con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, il medesimo sistema di determinazione forfetaria dell'imponibile, contributivo e fiscale; a riconoscere una presunzione di residenza all'estero, e quindi ad evitare il secondo assoggettamento ad imposta dei redditi prodotti all'estero, per quei lavoratori dipendenti che prestino la loro attivita', nel rispetto delle condizioni gia' indicate dal citato articolo 36, siano iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, prestino la loro attivita' all'estero per almeno un intero anno fiscale e risultino, indipendentemente dall'ammontare della stessa, soggetti ad imposta nel paese estero nel quale svolgono la propria attivita'. (8-00075)
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00075 presentata da BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010213
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20010213-20010215
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00075 presentata da BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 20010213
RISOLUZIONE CONCLUSIVE
CONTE GIANFRANCO (FORZA ITALIA)
PEPE ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE)
CONTENTO MANLIO (ALLEANZA NAZIONALE)
PISTONE GABRIELLA (COMUNISTA)
BRUNALE GIOVANNI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)
MARONGIU GIOVANNI EUGENIO (MISTO)
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2014-06-06T11:26:15Z
8/00075
BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO)