RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01257 presentata da OLIARO ROBERTA (CIVICI E INNOVATORI) in data 11/05/2017

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Atto Camera Risoluzione in commissione 7-01257 presentato da OLIARO Roberta testo di Giovedì 11 maggio 2017, seduta n. 794 La IX Commissione, premesso che: l'affidamento della prestazione del servizio di trasporto pubblico locale ricomprende l'obbligo per l'impresa affidataria di realizzare la prestazione osservando disposizioni e condizioni riportate nel contratto di concessione del servizio in affidamento; tra tali obblighi è compresa l'adozione delle tariffe deliberate dall'ente pubblico; pertanto, per quanto concerne i servizi ferroviari di competenza regionale, le tariffe dei titoli di viaggio utilizzabili sulle corse effettuate da Trenitalia sono oggetto di definizione da parte dall'ente che ha competenza amministrativa sul trasporto ferroviario regionale; le tariffe medesime e le «condizioni generali di trasporto» sono riportate negli allegati ai contratti di affidamento all'impresa. Quanto inserito nelle condizioni tariffarie pubblicate dall'impresa introduce il criterio ispiratore di generale adozione, sia per la definizione tariffaria a chilometro che per il tipo di servizio; allo stato attuale, pendolari e turisti pagano un prezzo di biglietti ed abbonamenti ferroviari regionali e interregionali, legato al chilometraggio, che in tutte le regioni viene ancora oggi calcolato in base alla lunghezza delle linee storiche, mentre attualmente i treni percorrono le direttissime con tragitti notevolmente minori. Ad esempio, nel caso della tratta Terni-Roma, la distanza oggi percorsa dai treni si riduce dai 112 chilometri pagati dai viaggiatori ai 95 della traccia attuale; il problema è già stato sollevato nel 1988 con un'interrogazione presentata, all'epoca, dal senatore Garofalo. A distanza di trent'anni, la situazione è esattamente la stessa, nonostante anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quale organo preposto ad assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato, abbia richiamato, già nel 2009, il Governo pro tempore al rispetto delle condizioni tariffarie in relazione al nuovo assetto infrastrutturale maturato a seguito di investimenti pubblici fatti lungo le nuove linee; il calcolo del chilometraggio e del prezzo di biglietti e abbonamenti in base alle linee storiche è autorizzato dal decreto ministeriale n.6925 del 30 aprile 1974 che consente di non tenere in considerazione le abbreviazioni dovute a «nuove linee direttissime» per remunerare le spese sostenute dall'allora azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato italiane per la costruzione di nuovi tronchi ferroviari che hanno permesso le abbreviazioni di percorso; la parte III delle vigenti «condizioni generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia» disciplina il trasporto regionale e, in particolare, all'articolo 2, le modalità di calcolo dei prezzi dei biglietti del trasporto regionale, stabilendo che Trenitalia determina i prezzi, a seguito di delibera regionale, in funzione della distanza e del tipo di servizio offerto; al comma 2 del medesimo articolo è stabilito altresì che: «Le distanze tra le stazioni dell'itinerario del viaggio sono quelle riportate nel Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche Trenitalia. Le distanze sono determinate secondo gli scaglioni chilometrici previsti nelle singole tariffe. Nel calcolo della distanza tassabile si può non tener conto delle abbreviazioni di percorso determinate dalla realizzazione di nuove linee e di interventi infrastrutturali eseguiti su stazioni o sulla rete ferroviaria», così come previsto dal decreto ministeriale n.6925 del 1974; mentre le tariffe chilometriche per i collegamenti InterCity e InterCity Notte, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state aggiornate in occasione del nuovo contratto di servizio media-lunga percorrenza 2017-2026 proprio nel senso indicato dagli interroganti, il decreto ministeriale n.6925 del 1974 non è ancora stato modificato; da ciò consegue che, per tutte le tratte ferroviarie regionali o interregionali ove sono state realizzate nuove linee direttissime o che sono state interessate da opere di miglioramento che ne abbiano ridotto la lunghezza, non risulta una coincidenza, al fine della determinazione dei prezzi calcolati con un criterio chilometrico, tra la distanza effettivamente percorsa dal treno e quella – maggiore – presa a riferimento per la determinazione del prezzo; è evidente come, dopo 43 anni, la normativa debba essere rivista per rendere il servizio ferroviario concorrenziale, favorendone così l'utilizzo da parte di pendolari e turisti, con tutte le conseguenze positive che si innescano in termini di riduzione del traffico veicolare e delle emissioni inquinanti; presso l'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale è in atto un confronto con le regioni e con Trenitalia per esaminare e valutare gli effetti dell'applicazione delle tariffe sovraregionali. In tale contesto potranno anche essere evidenziati i criteri di base che conducono alle differenze fra le corrispondenti tariffe applicate dalle singole regioni, ferma restando la competenza regionale delle medesime, sì da pervenire a una proposta di definizione di principi cui le singole regioni possano attenersi per la definizione di tariffe dei vari titoli di viaggio, previa l'opportuna ratifica in merito da parte della commissione del Coordinamento interregionale competente per il settore, impegna il Governo: ad assumere iniziative per modificare al più presto le disposizioni del decreto ministeriale n.6925 del 1974 in modo da rivedere l'attuale processo di definizione delle tariffe ferroviarie e attualizzare il costo di biglietti e abbonamenti ai percorsi realmente effettuati dai treni, evitando di basarlo su linee che risalgono al Regno d'Italia in conformità anche alle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; ad assumere ogni ulteriore iniziativa di competenza, anche in accordo con le regioni e Trenitalia, al fine di definire un criterio di calcolo della tariffa chilometrica per il trasporto ferroviario regionale e interregionale basato sulla dall'effettiva lunghezza del tragitto percorso. (7-01257) « Oliaro , Galgano , Menorello , Vargiu , Matarrese , Quintarelli , Prataviera , Vezzali , D'Agostino , Tinagli , Palese , Fauttilli , Pellegrino , Gregori , Pagano , Catalano , Laffranco ».
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LAFFRANCO PIETRO (FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) 
TINAGLI IRENE (PARTITO DEMOCRATICO) 
PALESE ROCCO (MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI) 
FAUTTILLI FEDERICO (DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO) 
PRATAVIERA EMANUELE (MISTO-FARE!-PRI) 
MATARRESE SALVATORE (CIVICI E INNOVATORI) 
VARGIU PIERPAOLO (CIVICI E INNOVATORI) 
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO (CIVICI E INNOVATORI) 
MENORELLO DOMENICO (CIVICI E INNOVATORI) 
GALGANO ADRIANA (CIVICI E INNOVATORI) 
PAGANO ALESSANDRO (LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI) 
CATALANO IVAN (CIVICI E INNOVATORI) 
VEZZALI MARIA VALENTINA (SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE) 
D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO (SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE) 
GREGORI MONICA (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE) 
PELLEGRINO SERENA (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE) 
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OLIARO ROBERTA (CIVICI E INNOVATORI) 
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