. "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE" . . "DUSSIN GUIDO (LEGA NORD PADANIA)" . "20121004-" . . "ALESSANDRI ANGELO (LEGA NORD PADANIA)" . "TORAZZI ALBERTO (LEGA NORD PADANIA)" . . . "0"^^ . "LANZARIN MANUELA (LEGA NORD PADANIA)" . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01000 presentata da ALESSANDRI ANGELO (LEGA NORD PADANIA) in data 20121004" . . "DAL LAGO MANUELA (LEGA NORD PADANIA)" . . . "FORCOLIN GIANLUCA (LEGA NORD PADANIA)" . "TOGNI RENATO WALTER (LEGA NORD PADANIA)" . "2014-05-15T03:18:17Z"^^ . "FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA)" . . . . "7/01000" . "Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-01000 presentata da ANGELO ALESSANDRI giovedi' 4 ottobre 2012, seduta n.697 La VIII Commissione, premesso che: con decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 sono state trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici; l'autorita' sta definendo un nuovo metodo tariffario per il servizio idrico integrato, le cui linee guida sono state tracciate nei documenti DCO 204/2012/R/IDR e DCO 290/2012/R/IDR, e che avra' decorrenza dal 1° gennaio 2013; l'autorita' intende procedere alla raccolta dati finalizzata all'adozione della nuova tariffa e, con delibera del 2 agosto 2012, ha delineato i contenuti e la tempistica di raccolta dati, fissando la scadenza entro e non oltre il 15 ottobre 2012; tra i dati richiesti vi sono i beni di proprieta' dei comuni afferenti il servizio idrico integrato che concorrono alla formazione della tariffa, e, in caso di mancata, parziale, o inesatta trasmissione dei dati, l'Autorita' non riconoscera' in tariffa i valori relativi ai beni dei comuni; l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas chiede per tutte le opere del servizio idrico integrato dal 1961 al 2011 e per anno di realizzazione, il costo storico di realizzazione, il fondo di ammortamento, il valore dei contributi ricevuti e il relativo fondo di ammortamento, utilizzando come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le strutture inventariali a valore; nonostante le riunioni e consultazioni offerte dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas i comuni riscontrano notevoli difficolta' a reperire i dati richiesti; in particolare, al documento di consultazione n. 290/2012/R/IDR, l'informazione inerente alla stratificazione del costo storico per anno di entrata in esercizio dei cespiti non rientra sempre nella disponibilita' degli operatori del servizio idrico integrato e va generalmente richiesta ai soggetti terzi che hanno conferito i propri beni (enti locali, comunita' montane, consorzi, e altro), che spesso, a loro volta, hanno difficolta' a reperire il dato richiesto; la citata tipologia delle fonti obbligatorie chieste dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ossia il conto del patrimonio e le strutture inventariali a valore, sono strumenti finanziari del tipo aziendale e non sono tipici della finanza pubblica; infatti i comuni non hanno il libro cespiti mentre il conto del patrimonio non e' dettagliato per le opere del servizio idrico integrato ne' suddiviso secondo i princi'pi finanziari di tipo aziendalistico; da un'interpretazione dei documenti a disposizione sembrerebbe che gli adempimenti richiesti dall'Autorita' sono dovuti solo nel caso in cui il comune intenda aumentare il canone; in tal caso, il comune dovrebbe dimostrare il valore dei cespiti e il grado di ammortamento; se, invece, il comune non abbia questa intenzione, non dovrebbe dichiarare nulla e potrebbe continuare a percepire lo stesso canone di concessione; tale interpretazione, tuttavia, non e' supportata da documenti ufficiali; la questione ha importanza rilevante poiche' i comuni virtuosi che hanno pagato con risorse proprie gli interventi di miglioria delle reti rischiano di essere penalizzati, se tali somme non vengano riconosciute nella contabilizzazione della tariffa, rispetto a quei comuni che hanno stipulato mutui e possono contabilizzare le quote di ammortamento; ai fini di un esempio esplicativo si riporta, invece, la contabilizzazione degli investimenti dei comuni nella gestione dell'AATO Veneto Orientale: laddove vi fossero dei mutui in corso, questi sono stati presi in carico dall'AATO (attraverso i gestori), mentre le opere realizzate dal 1996 al 2006, sono state quantificate secondo le modalita' della contabilita' delle opere pubbliche, suddivise per anno di collaudo, e su tale importo (pesato) e' stato riconosciuto un «ristorno» ai comuni, ripartito negli anni di valenza del piano finanziario della tariffa; i metodi richiesti dall'autorita' mettono in difficolta' i comuni, soprattutto per il reperimento dei dati patrimoniali, anche per l'imminenza della data del 15 ottobre 2012, che non permette l'emanazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di ulteriori disposizioni a chiarimento delle delibere e dei documenti gia' emanati; un'altra questione riguarda le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo, che vengono definite come «contributi da privati» quando nella realta' si tratta di esecuzione di lavori pubblici da parte di soggetti privati (articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006) che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in luogo del pagamento al comune del contributo, previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per il rilascio del permesso di costruire; in questo caso i dati in possesso dei comuni sono la quantificazione economica a preventivo dell'opera e gli atti del collaudo tecnico amministrativo del piano di lottizzazione; in realta' tali somme non sono dei contributi ma dei pagamenti in opere invece che in denaro; nel testo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non risulta chiaro la contabilizzazione di tali pagamenti; un'ultima ma non meno importante questione riguarda il calcolo tariffario dei servizi idrici delle localita' turistiche; i documenti ad oggi elaborati da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non tengono nella dovuta considerazione le caratteristiche dei territori con forte presenza turistica; infatti i costi standard di riferimento, con cui si valuta l'efficienza del gestore, sono ora parametrati, per quanto attiene in particolare la depurazione, ai soli abitanti residenti e non piu' al carico inquinante gestito dal depuratore; per contro, gli impianti di depurazione devono essere dimensionati e gestiti sulle presenze stagionali medie, le quali nelle gestioni a forte presenza turistica, come ad esempio quelle del litorale jesolano, tendono a rappresentare un peso maggiore rispetto alla stessa popolazione residente; con i nuovi parametri di riferimento tali peculiarita' non vengono considerate, con la conseguenza di ridurre le risorse assegnate al gestore non per effetto di inefficienze dello stesso, impegna il Governo ad adottare iniziative normative, nel rispetto dell'autonomia dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas, in materia di tariffazione del servizio idrico integrato con particolare riguardo: a) alla raccolta dati finalizzata all'adozione della nuova tariffa per il servizio idrico integrato garantendo modalita' consone alla gestione patrimoniale dei comuni; b) alla contabilizzazione delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo; c) al calcolo tariffario dei servizi idrici delle localita' con forte presenza turistica. (7-01000) «Alessandri, Dal Lago, Lanzarin, Forcolin, Dussin, Fava, Torazzi, Togni»." . "RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01000 presentata da ALESSANDRI ANGELO (LEGA NORD PADANIA) in data 20121004"^^ . .