RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00958 presentata da ASCIERTO FILIPPO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000713
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic7_00958_13 an entity of type: aic
La IV Commissione, considerato che: al personale militare delle forze armate italiane spettano delle indennita' operative commisurate alle peculiarita' ed alle specialita' delle attivita' svolte; il principio posto a base delle indennita' in argomento viene espresso dal legislatore nell'articolo 1 della legge n. 78 del 1983, in cui si definisce l'area di applicazione della normativa: '...compete un peculiare trattamento economico... quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita' connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio... al personale militare dell'Esercito... (il quale ha) uno speciale stato giuridico contrassegnato da particolari requisiti di idoneita' psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilita' al servizio ed alla mobilita' di lavoro e di sede, dalla specialita' della disciplina, dalla selettivita' dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di eta''; tale 'ratio', che ha ispirato il legislatore del 1983, avrebbe dovuto ispirare qualsiasi altra normativa che si riproponeva di disciplinare tale materia; per quanto concerne il personale della brigata paracadutisti 'Folgore', il comma 4^ dell'articolo 5 della legge citata attribuisce l'indennita' di aeronavigazione pari al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base (non cumulabile con altre indennita', ex articolo 17) secondo una tabella annessa alla medesima legge; i successivi provvedimenti legislativi, volti a migliorare sia le indennita' di aeronavigazione dei piloti dell'A.M. sia le varie indennita' di impiego operativo di base, hanno sempre e comunque escluso da tali miglioramenti il personale 'paracadutista', creando un appiattimento tale da non riconoscere praticamente nessun vantaggio economico nell'espletamento dell'attivita' aviolancistica e delle attivita' (di grande responsabilita') ad essa connesse (Direttore di lancio, Direttore di esercitazione, Comandante di pattuglia guida, Addetto al caricamento etc.); risulta evidente la disparita' di trattamento che continua, nei fatti, a permanere tra, ad esempio, i paracadutisti che svolgono attivita' aviolancistica presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi (esonerati dal divieto di cumulo tra le varie indennita' per espressa previsione dell'articolo 17 comma 4 della legge n. 78 del 1983) ed il personale della Brigata Folgore: in entrambi i casi, infatti, all'attivita' specifica di paracadutismo militare si affianca, costantemente, un'attivita' di base comune a tutti i reparti delle varie Armi; l'attivita' aviolancistica necessita di alcune figure professionali, ad essa strettamente connesse, le quali hanno responsabilita' civili, penali ed amministrative che sono a torto ricomprese nell'indennita' di aeronavigazione; il personale che si assume tali responsabilita' non ha nessuna tutela giuridica, spesso effettua piu' servizi di tale natura che aviolanci e soprattutto queste attivita' particolari non risultano sostitutive delle attivita' di servizio o aviolancio, ma ad esse si aggiungono, creando un sovraccarico sia di responsabilita' che di attivita' fisica (cessando l'attivita' aviolancistica non si ha piu' diritto a percepire l'indennita', pur avendo l'obbligo di svolgere i servizi connessi); l'attivita' di paracadutismo e' ufficialmente riconosciuta come attivita' usurante e pertanto e' prevista la possibilita' di riscattare ai fini contributivi 1 anno ogni 3 anni di servizio; nel 1998 e' stato pero' introdotto un limite massimo di cinque anni riscattabili; risulta evidente che, dopo quindici anni di paracadutismo, sembra che l'attivita' aviolancistica cessi di essere usurante, e, valutato che, cessando i benefici in questione, il personale ravviserebbe opportuno cessare anche l'attivita' aviolancistica, provocando pertanto una penalizzazione dell'operativita' dei reparti; tale innovazione appare, peraltro, in contrasto con la constatazione di come l'usura ascrivibile all'attivita' aviolancistica progredisca esponenzialmente col decorrere degli anni ed, anzi, anche piu' velocemente, fisiologicamente, dopo il 'limite' dei 15 anni di servizio; tutti i provvedimenti indicati hanno creato una particolare situazione di 'disagio' tra il personale della Brigata Folgore, dovuto al mancato ed irrinunciabile riconoscimento delle peculiarita' proprie della specialita' voluto dal legislatore del 1976 ed in parte confermato da quello del 1983, che non e' stato piu' ribadito nei successivi interventi normativi derivati dalle successive attivita' di concertazione, avendo essi, infatti, ridotto la differenza tra le varie indennita', aumentando quella base e lasciando inalterata quella di aeronavigazione che, anzi, alla luce dei progressivi incrementi delle aliquote di tassazione, risulta, nei fatti, ridotta; i risultati di una ricerca sul fenomeno del nonnismo commissionata dallo Stato Maggiore dell'Esercito nell'anno 1998, hanno evidenziato, tra i fattori che agevolano l'insorgere ed il perdurare del fenomeno stesso, una sindrome detta di 'Burn Out': la stessa e' caratterizzata da un sentimento soggettivo di esaurimento fisico, accompagnato da labilita' emozionale ed insofferenza nei confronti dei problemi, anche piccoli, che devono essere affrontati; una perdita di idealismo, di energia, di obiettivi e di motivazione, nonche' la possibilita' dell'insorgere di una scarsa capacita' di controllo con note di impulsivita', aggressivita', autoritarismo, oltre ad un atteggiamento sostanzialmente critico per l'organizzazione lavorativa, che colpisce i quadri che non trovano piu' nessuna gratificazione o piacere nell'eseguire il proprio lavoro e che arrivano a provare invece aggressivita' o frustrazione nell'interazione con i 'propri utenti'. Tale compromissione puo' essere evidente non solo a livello comportamentale e cognitivo, ma anche a livello somatico ed emotivo, attraverso fenomeni di somatizzazione dell'ansia e a reazioni psicosomatiche (stanchezza cronica, perdita di ideali, disturbi del sonno, problemi sessuali, palpitazioni cardiache, cefalee, disturbi digestivi, maggior consumo di alcool, caffe' e tabacco, diminuzione delle difese immunitarie); impegna il Governo ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ad ottenere un adeguamento del trattamento economico del personale militare, mantenendo la ratio della norma con la quale il legislatore del 1983 intendeva riconoscere un particolare trattamento economico, quale compenso per i rischi, le responsabilita', ed i disagi propri delle specialita', al personale che ricopre incarichi particolari, con riferimento anche alla tutela delle figure professionali strettamente connesse all'attivita' aviolancistica, considerato che tali figure hanno peculiari responsabilita' di natura amministrativa e penale. (7-00958)
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