RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00950 presentata da COMPAGNON ANGELO (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) in data 20120717

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00950 presentata da ANGELO COMPAGNON martedi' 17 luglio 2012, seduta n.667 La IX Commissione, premesso che: con la riforma del codice della strada, introdotta con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in materia di sicurezza stradale), e' stata modificata la normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni (autovelox); il comma 2 dell'articolo 25, infatti, nel rinviare all'emanazione di un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha stabilito, in maniera chiara ed inequivocabile, che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'»; successivamente il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito specifiche precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocita' dopo l'intersezione»; al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguita' dal punto di vista pratico, il dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 12 agosto 2010, ha fornito indicazioni applicative ed operative, al riguardo, specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioe' siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168 del 2002 e, percio', non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale; tale circolare, ad avviso dei firmatari del presente atto, risulta non perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - tecnologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalita' e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto, dal tenore letterale delle disposizioni, non si evince affatto che le citate previsioni siano da ritenersi applicabili unicamente ai casi in cui il rilevamento delle violazioni venga effettuata con postazione mobile non presidiata; occorre precisare, infatti, che il citato articolo 25, nel fissare l'obbligo di rispettare la distanza minima di un chilometro, esplicitamente non fa alcuna distinzione in merito alle modalita' mediante le quali le violazioni stesse sono rilevate, ne' si puo' sostenere che la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, sostituisca le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, in quanto esso piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari; d'altra parte, nell'ambito della piu' generale attivita' di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocita' sulle strade, un principio cardine, pacificamente accettato dalla giurisprudenza dominante, e' quello della necessaria e adeguata conoscibilita' come presupposto e precondizione della legittimita' delle eventuali sanzioni comminate: non si puo', infatti, muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida, se quest'ultimo non e' stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocita' che siano segnalati e ben visibili, impegna il Governo: a rivalutare le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010, chiarendo che la disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, relativa alla distanza non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocita', e' applicabile anche ai casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale; ad adottare tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimita' del posizionamento dei citati dispositivi nonche' a revocare i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocita' (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia. (7-00950) «Compagnon, Mereu».
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MEREU ANTONIO (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) 
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