RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00946 presentata da GALLETTI PAOLO (MISTO) in data 20000627
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic7_00946_13 an entity of type: aic
La Commissione affari sociali, premesso che: recentissimi dati ISTAT dimostrano come nel nostro Paese da anni si verifichi un crescente consumo di acque minerali che in taluni casi e' divenuto obbligatorio a causa delle disastrose condizioni, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, della rete idrica che distribuisce acqua non potabile o contenente un eccesso di cloro; in particolare dal 1993 al 1998 la percentuale di italiani che non bevono l'acqua di rubinetto distribuita dal servizio pubblico, e' salita dal 40 per cento circa al 46,5 per cento su base nazionale, con percentuali ancora piu' alte in regioni come la Sardegna (68,7 per cento) e la Sicilia, la Toscana e l'Umbria (56 per cento); le acque minerali naturali, non essendo per definizione acque potabili ma 'acque terapeutiche', non sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 ('Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 183/87') ma sono regolamentate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che recepisce la direttiva 80/777/CE, poi modificata dalla direttiva 96/70/CE, recepita dal decreto legislativo n. 339/99; l'attuale disciplina normativa permette quindi il commercio di acque che contengono sali in concentrazione superiore o comunque diversa da quanto prescritto per le acque di rubinetto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, una difformita' dalle caratteristiche che rendono potabile l'acqua di rubinetto che se da una parte e' giustificabile dal valore terapeutico del consumo di acqua minerale naturale, dovrebbe tuttavia essere segnalata per le possibili conseguenze pericolose che chi e' affetto da alcuni stati patologici: un iperteso o una persona affetta da insufficienza renale potrebbe essere danneggiata dal consumo di acque minerali contenenti sodio in concentrazione superiore ai limiti di potabilita', come ad esempio l'Antica Fonte Rabbi, l'Acqua Regina, l'Acqua Tettuccio, l'Acqua Traficante o la Fonte Regina Stano (fonte: Che acqua beviamo? di P. Merlino, ed. P. Merlino 2000); il decreto ministeriale n. 542/92 fissa i valori limite di quantita' di sostanze presenti nelle acque minerali, valori che costituiscono semplici limiti di attenzione non essendo prevista esplicitamente alcuna sanzione qualora una sostanza nociva sia presente in quantita' superiore al valore massimo stabilito ed esistendo solo l'obbligo di comunicare il superamento della soglia al Ministero della Sanita': di conseguenza sono legalmente in commercio delle acque che contengono veleni in quantita' superiore alle concentrazioni ammesse per considerare potabile l'acqua di rubinetto come ad esempio l'acqua San Pietro del comune di Marino (provincia di Roma) contenente 2,15 mg./litro di manganese rispetto alla soglia di 2 mg./litro prevista dal decreto ministeriale n. 543/92 o l'acqua San Reparata di Civitella del Tronto contenente 46 mg./litro di nitrati rispetto alla soglia di attenzione di 45 mg./litro di cui al decreto ministeriale n. 542/92; e' previsto che il riconoscimento di ogni qualita' di acqua minerale naturale avvenga sulla base di una documentazione geologica, chimica, chimico-fisica, microbiologica, farmacologica e clinica rilasciata dal Consiglio Superiore di Sanita' e che solo a seguito di un parere favorevole venga emesso il decreto di riconoscimento del Ministero della Sanita'; la normativa comunitaria non prevede limiti di concentrazione per i parametri chimici mentre il decreto ministeriale n. 542/92, cioe' il regolamento recante 'Criteri di valutazione delle acque minerali' indica, tra l'altro, i parametri chimici e chimico-fisici da determinare nelle acque minerali, fissando semplici soglie di attenzione per la presenza nell'acqua di 19 sostanze contaminanti, o comunque indesiderabili, individuate da un'apposita commissione istituita nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanita'; la direttiva CE 96/70 prevede che 'le etichette delle acque minerali naturali devono recare anche le seguenti informazioni obbligatorie: a) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici': questa nuova norma, che sostituisce il par. 2 dell'articolo 7 della direttiva CEE 80/777 (in base al quale 'l'etichettatura delle acque minerali naturali deve contenere anche le seguenti menzioni obbligatorie: a) la menzione di composizione conforme ai risultati dell'analisi ufficiale del giorno del controllo, oppure la menzione della composizione analitica che indichi gli elementi caratteristici'), impone quindi chiaramente di specificare in etichetta tutte le sostanze presenti nell'acqua e non solo quelle che si possono considerare caratteristiche; purtroppo il decreto legislativo n. 339 del 1999 disattende questa fondamentale norma di diritto comunitario; dal confronto tra le concentrazioni massime ammissibili di veleni e sostanze indesiderate previste dalla normativa sulle acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88) ed i valori fissati per le acque minerali dal decreto ministeriale n. 542/92, al di sotto dei quali non vi e' obbligo di dichiarare in etichetta la presenza delle sostanze nocive, emerge una realta' sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti, che per le acque 'di rubinetto' sono considerate fuori limite rendendo l'acqua dannosa per il consumo umano, sono invece considerate tollerabili per le acque minerali e non riportabili in etichetta finche' non superino concentrazioni molto piu' elevate di quelle previste per l'acqua di rubinetto; in particolare la presenza di arsenico in quantita' superiore ai 50 microgrammi per litro rende pericolosa l'acqua di rubinetto mentre puo' essere presente fino ad una concentrazione di 200 microgrammi in un litro di acqua minerale senza dover essere citato in etichetta; il cadmio e' pericoloso nell'acqua di rubinetto oltre i 5 microgrammi per litro mentre nell'acqua minerale puo' essere disciolto senza incorrere in obblighi di comunicazione in percentuali fino a 10 microgrammi per litro; per il nichel, considerato nocivo nell'acqua di casa se supera i 50 microgrammi per litro di concentrazione, non e' addirittura prevista una soglia-limite nelle acque minerali imbottigliate; il cromo totale (nelle due forme esavalente e trivalente) e' consentito nella misura massima di 50 microgrammi per litro nell'acqua di rubinetto mentre e' tollerato fino a 50 microgrammi per litro nella sola forma esavalente nelle acque minerali e non esiste un valore limite per il cromo totale; per altri veleni come il piombo, il mercurio e il selenio le percentuali massime consentite nell'acqua di rubinetto sono le stesse che la normativa sulle acque minerali indica come soglia oltre la quale e' prevista la semplice comunicazione al Ministero e in etichetta; ancora piu' grave e' poi la disciplina dei nitrati dal momento che il legislatore ha fissato il limite di 45 milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione degli adulti e di 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia: nonostante la pericolosita' di questi composti per la salute umana (perche' i nitrati, costituendo un indizio di inquinamento o di possibili effetti patogeni imprevedibili, sono precursori di sostanze cancerogene), ove l'acqua minerale superi queste soglie, il produttore ha il solo obbligo di dichiararlo in etichetta, senza essere tenuto a specificare l'inidoneita' per i bambini di un'acqua con piu' di 10 mg. di nitrati; sono infatti in commercio, prive di qualsiasi avvertenza in etichetta sulla pericolosita' per i bambini, delle qualita' di acque minerali contenenti una concentrazione di nitrati in percentuale piu' che doppia rispetto al valore massimo di 10 milligrammi per litro sotto il quale l'acqua non e' considerata nociva per i bambini e puo' essere venduta con la dicitura 'consigliata per l'infanzia', come ad esempio: l'acqua Aemilia e l'acqua Madonna della Mercede delle fonti di Ramiola (Parma) contenenti 29,8 mg./litro e 28,6 mg./litro di nitrati, l'acqua Galvanina dell'Antica Fonte Romana di Rimini con 38 mg./litro di nitrati, l'acqua Pieve del Comune di Calci (Pisa) con 33,7 mg./litro di nitrati, l'acqua Sorgente Generosa di San Pietro alle Fonti nel comune di San Miniato (Pisa) con 42 mg./litro, l'acqua Sant'Elena del comune di Chianciano Terme (Siena) con 28,8 mg./litro, la Fonte di Palme e la Palmese del Piceno della Valle Torre di Palme nel Comune di Fermo (Ascoli Piceno) con 40,5 mg./litro e con 42,9 mg./litro, la Fonte Gabinia del Comune di Gavignano (Roma) con 20,6 mg./litro, l'Egeria dell'Acqua Santa (Roma) con 25,3 mg./litro, l'Appia di Roma con 28,3 mg./litro, la Santa Maria di Capannelle con 36 mg./litro, la San Ciro della Fonte La Ferrina in Campania con 28,05 mg./litro, la Paravita della Fonte della Coltura di Lecce con 29,6 mg./litro, la Nuova Sorgente Traficante di Rionero in Vulture (Potenza) con 28,2 mg./litro, l'acqua La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza) con 25,5 mg./litro, l'acqua Lilia di Rionero in Vulture (Potenza) con 29,9 mg./litro, la Nuova Cutolo Rionero di Rionero in Vulture (Potenza) con 24 mg./litro, la Santa Maria degli Angeli in Basilicata con 27,8 mg./litro, le acque minerali siciliane Ciapazzi di Terme Vighiatore con 23 mg./litro e la Santamaria con 26 mg./litro ed infine la Sorgente di Giara di Villasor (Cagliari) con 24,5 mg./litro di nitrati (fonte 'Che acqua beviamo?' di Pasquale Merlino, ed. P. Merlino, 1999); se e' vero che ne' la normativa europea ne' quella italiana impongono limiti di concentrazione da rispettare per sostanze presenti nell'acqua minerale naturale, altri paesi europei che hanno adottato la direttiva 80/777 CEE come la Germania, considerano velenosa l'acqua che contiene determinate percentuali di arsenico, piombo, cadmio, cromo, cianuro, fluoro, nichel sia che venga imbottigliata come acqua minerale naturale, sia che venga erogata come acqua di rubinetto; d'altra parte l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce piu' la sua purezza giacche' gli agenti inquinanti di origine industriale o agricola e l'esistenza di un sistema criminale di smaltimento dei rifiuti possono produrre in ogni momento l'imbevibilita' di acque rinomate o comunque ritenute sicure; per questo sarebbe necessario un monitoraggio costante sulla qualita' delle acque minerali ed un'adeguata informazione agli utenti, l'attuale normativa italiana prevede invece che le acque minerali siano sottoposte ad analisi chimica e chimico-fisica solo ogni 5 anni in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi, confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1^ febbraio 1983; il giorno 10 febbraio 2000 il sottosegretario di Stato per la Sanita', rispondendo all'interpellanza urgente n. 2-02223, ha confermato l'anomalia tutta italiana in materia annunciando che attualmente 'a livello comunitario, e' in fase di elaborazione il progetto di una nuova direttiva concernente i limiti di concentrazione da fissare per alcuni parametri da ricercare nelle acque minerali' e che 'la commercializzazione di acque ad uso pediatrico con concentrazioni di nitrati superiori a 10 milligrammi per litro meriterebbe una evidenziazione ed una sottolineatura maggiore se non una formalizzazione ufficiale sulle etichette delle acque minerali'; le proprieta' terapeutiche delle acque minerali pubblicizzate in etichetta spesso non corrispondono alle effettive proprieta' delle acque giacche', essendo strettamente connesse alla loro composizione ionica (ovvero alla presenza di sali sotto forma di particelle caricate elettricamente), e' frequente che durante lo stoccaggio in ambienti non idonei avvengano delle reazioni chimico/fisiche fra gli ioni presenti che determinano conseguenti variazioni delle caratteristiche del prodotto: avviene quindi frequentemente che le proprieta' terapeutiche reali si discostino di piu' del 15 per cento rispetto a quelle dichiarate in etichetta, una circostanza che ai sensi della circolare del ministero della Sanita' n. 19 del 12 maggio 1993, prot. n. 406/AG.2.6/370, determinerebbe il cambiamento completo delle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed imporrebbe la ripetizione delle analisi indicate dal decreto ministeriale n. 542/92; impegna il Governo: a modificare la normativa nazionale di recepimento della direttiva CE 96/70 in senso piu' aderente ai principi generali enunciati in sede europea in materia di acque minerali, in particolare introducendo l'obbligo di menzionare sull'etichetta in modo analitico tutte le sostanze presenti nell'acqua e non solo quelle considerate caratteristiche; a modificare la normativa italiana sul commercio in generale dell'acqua da bere, prevedendo sia per le acque minerali naturali che per le acque di rubinetto concentrazioni massime ammissibili di sostanze tossiche, indesiderabili e nocive, superate le quali il prodotto non puo' essere commercializzato perche' considerato pericoloso per la salute umana a prescindere dalla sua origine; a modificare l'attuale etichettatura delle acque minerali prevedendo che siano riportate, in modo completo, tutte le sostanze disciolte ed indicati gli eventuali effetti dannosi di alcune di esse sull'organismo di determinate categorie di soggetti, per ragioni di eta' o di patologie, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 80/777/CEE sulle diciture da riportare per motivi di tutela della salute pubblica; a prevedere dei controlli annuali sia per le acque minerali in commercio, sia per le acque di sorgente come disciplinato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, cosi' da assicurare una maggiore rispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e quanto contenuto realmente. (7-00946)
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SAIA ANTONIO (COMUNISTA)
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GALLETTI PAOLO (MISTO)