RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00939 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20120704
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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00939 presentata da PAOLO GRIMOLDI mercoledi' 4 luglio 2012, seduta n.660 La VII Commissione, premesso che: l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale del 7 marzo 2012 sancito che: «Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, gli Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di Istituzioni appositamente incaricate dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, e' lingua ufficiale»; in pratica, ai sensi del predetto «decreto» il Governo britannico ha il potere di riconoscere la qualificazione de quo di determinati «enti» escludendone altri che da tempo operano in Italia, con eccellenza, applicando criteri rigorosi; tra gli enti non ammessi al riconoscimento della validita' delle suddette competenze si annovera il «British Institute», ente che presenta le seguenti caratteristiche: a) formatore di corsi di lingua inglese autorizzato dal Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con decreto ministeriale del 20 marzo 1987, abilitato a rilasciare certificazione delle competenze linguistiche specifiche con nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione; costituito secondo le norme dispositive dell'ordinamento giuridico italiano e riconosciuto con decreto della regione Lombardia - legge 28/96 n. 17.622 del 20 luglio 2001; b) in possesso dell'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione/provveditorato studi Milano protocollo n. 11687/23 del 24 marzo 1993 per lo svolgimento di corsi aggiornamento docenti scuola elementare; d) convenzionato con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca (nota n. 2713 per la formazione del personale docente della scuola di Stato ex decreto ministeriale n.177/00) rilascia certificazione secondo QCER/UE valida per concorsi nella pubblica amministrazione ex legge n. 165 del 2001 e legge n. 82 del 2005 - credito scolastico decreto del Presidente della Repubblica 323 del 1998 articolo 11/12 - nota protocollo 364/C3; e) accreditato al Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - protocollo n. 1882 del 27 febbraio 2009 per formazione programmi di valorizzazione delle eccellenze ex decreto Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 26 febbraio 2009; f) accreditato al Ministro del lavoro ex decreto-ministeriale n. 166/01 e con decreto della regione Lombardia n. 14.305/02; g) rilascia certificazione specifica Master in English Language con brevetto dell'Unione europea utilizzabile nel mondo del lavoro, nel mercato dell'Unione europea; h) socio fondatore con l'universita' La Sapienza di Roma e statale di Milano del consorzio universitario «TOESP» cui aderiscono numerose universita' italiane e straniere. TOESP ha ricevuto, da parte della Commissione europea, in data 12 dicembre 2009, il premio LABEL delle lingue per l'anno 2009; l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha stabilito con piu' decisioni - la piu' importante n. 15.985/05 - citata anche nel decreto ministeriale del 7 marzo 2012 - che allo studente deve essere riconosciuto il diritto di scegliere la certificazione che ritiene piu' adatta alle sue esigenze (legge 287 del 1990 legge 67 del 2000 della Costituzione articoli 3, 23, 41, 97, 98 - Corte di giustizia dell'Unione europea sentenze del 31 marzo 2004 del 9 maggio 2009 n. C538/07); quanto disposto dall'Autorita' garante e' stato recepito e comunicato a tutte le sedi Urs ed universita' con nota del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca protocollo n. 10.091 del 17 giugno 2008; la lingua inglese e' quella universalmente parlata negli scambi internazionali, nonche' quella piu' diffusa a livello europeo e mondiale, si e' determinato un monopolio a favore del Governo britannico che ovviamente cerchera' di riconoscere solo compagini appartenenti alla Gran Bretagna; tutto cio' secondo i firmatari del presente atto contrasta con tutti i principi costituzionali e comunitari secondo i quali le attivita' con risvolti economici devono essere svolte senza vincoli di sorta, soprattutto se detti vincoli possono essere posti da stati membri interessati a proteggere propri operatori; sulla «vexata quaestio» ha avuto modo di esprimersi l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con parere n. 633 del 2005; tale parere riguarda il «protocollo d'intesa» sottoscritto il 20 gennaio 2000 tra il Ministero della pubblica istruzione e sette enti certificatori tutti di nazionalita' straniera, con il quale il Ministero competente, dopo aver individuato tali soggetti quali enti certificatori accreditati, all'articolo 1 attribuiva ai medesimi il potere di sottoscrivere convenzioni con le istituzioni scolastiche, offrire attivita' di supporto e di consulenza alle scuole che abbiano deliberato di aderire alla certificazione esterna, e somministrate prove di verifica finale atte al rilascio di attestati di livello delle competenze raggiunte, e all'articolo 2 stabiliva che «Le certificazioni conseguite dagli alunni in attuazione del presente Protocollo» costituiscono in base alla normativa vigente crediti formativi; il citato parere n. 633 del 2005 nel premettere che «In nessuno dei due suddetti protocolli d'intesa sono indicati i motivi per cui gli stessi siano stati sottoscritti esclusivamente con quei particolari operatori e non con gli altri», e nell'evidenziare subito dopo la «(...) preferenza in tal modo accordata in ambito scolastico ad alcuni operatori per quanto riguarda l'attivita' di certificazione della conoscenza delle lingue straniere, con il riconoscimento a tali certificazioni del valore di crediti formativi ai sensi della normativa vigente», ha chiaramente indicato che il settore economico nel quale operano i soggetti che offrono il servizio di certificazione della conoscenza delle lingue straniere, attivita' svolta in Italia da numerosi operatori caratterizzati da una grande varieta' sia dimensionale che di diffusione nel territorio nazionale, non deve subire influenze interne tali da compromettere l'assetto concorrenziale; tutto cio' al fine di evitare situazioni di particolare preferenza in favore di specifiche istituzioni; ha, inoltre, stigmatizzato, con riferimento ai predetti protocolli d'intesa, che «L'insieme degli atti richiamati e' tale da influenzare l'assetto concorrenziale del settore economico nel quale operano tutti i soggetti che offrono il servizio di certificazione della conoscenza delle lingue straniere, attivita' svolta in Italia da numerosi operatori caratterizzati da una grande varieta' sia dimensionale che di diffusione nel territorio nazionale. Con tali atti, infatti, pur non essendo in essi previsto un vero e proprio obbligo per le istituzioni scolastiche ed universitarie di utilizzare i soggetti certificatori firmatari si e' venuta a creare una situazione di particolare preferenza in loro favore da parte delle istituzioni preposte alla formazione scolastica e universitaria»; il citato provvedimento ministeriale crea una situazione in cui non e' il diritto interno che compromette l'assetto concorrenziale nella materia, ma e' la decisione di uno Stato estero che puo' compromettere detto assetto a favore di organismi nazionali. In pratica e' venuto meno il criterio base della selezione degli operatori in base a criteri generali ed aggettivi in quanto la possibilita' di svolgere l'attivita' di servizi de qua e' rimessa al Governo dello Stato in cui la lingua oggetto della certificazione e' lingua ufficiale. Tutto cio' sconvolge il principio cardine di livello comunitario secondo il quale la concorrenza anche nel settore della certificazione delle conoscenze delle lingue straniere deve essere «effettiva»; l'articolo 2 del decreto ministeriale 7 marzo 2012 precostituisce secondo i firmatari del presente atto di indirizzo difatti un'ingiusta posizione di privilegio a danno di tutti gli operatori che pur conoscendo la lingua inglese, non sono «promanazione del Governo britannico»; detta disparita', inoltre, viola sempre secondo i firmatari del presente atto anche il principio di reciprocita' e di proporzionalita' in quanto e' noto che la lingua italiana non ha quella diffusione che ha la lingua anglosassone e pertanto gli enti certificatori riconoscibili dallo Stato italiano saranno ben poca cosa rispetto a quelli riconoscibili dal Governo britannico; in materia di enti certificatori, l'autorita' garante della concorrenza e del mercato ha stabilito che deve essere comunque sempre salvaguardato il diritto costituzionale di scelta del cittadino; in base ai principi costituzionali e comunitari le attivita' con risvolti economici devono essere svolte senza vincoli di sorta, soprattutto se detti vincoli possono essere posti da stati membri interessati a proteggere propri operatori; un decreto ministeriale non puo' contrastare con i precetti costituzionali all'uopo stabiliti dagli articoli 3, 23, 41, 97, 98; con nota del 18 aprile 2007 (prot. 8075) indirizzata a tutte le autorita' scolastiche locali il Ministero in indirizzo afferma quanto segue: «Le SS LL, pertanto, vorranno richiamare l'attenzione delle principali strutture tecniche e istituzioni scolastiche, affinche' nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza richiamate dalla competente Autorita' Garante, siano "esplicitate da parte" dei Soggetti coinvolti le garanzie di qualita' e di riconoscimento degli esami sia nel UK che all'estero.»; il British Institute e altri organismi in grado di svolgere in Italia l'attivita' di certificazione delle predette «competenze» rischiano di chiudere moltissime sedi, diffuse in tutto il territorio italiano, procedendo al licenziamento di una moltitudine di esperti di lingua inglese, che andranno ad infoltire le schiere dei disoccupati; il decreto ministeriale citato determinera' una privativa a vantaggio esclusivo, con riferimento alla lingua inglese, del Governo anglosassone, che ovviamente non avra' alcun interesse a riconoscere enti certificatori stranieri della propria lingua. In pratica il Governo italiano non potra' riconoscere alcun ente di certificazione per la lingua inglese, nonche' altre lingue, al di fuori dell'italiano, impegna il Governo in vista dell'istituzione dell'albo degli enti certificatori delle competenze linguistico - comunicativi in lingua straniera per il personale scolastico, a valutare l'opportunita' di modificare la norma descritta nella premessa selezionando gli enti certificatori appartenenti alla compagine italiana, che al pari del British Institute, posseggano requisiti determinati in base a criteri generali ed oggettivi, anche al fine di evitare che la disparita' in parola violi il principio di reciprocita' e di proporzionalita' in quanto e' noto che la lingua italiana non ha quella diffusione che ha la lingua anglosassone e pertanto gli enti certificatori riconoscibili dallo Stato italiano saranno ben poca cosa rispetto a quelli riconoscibili dal Governo britannico. (7-00939) «Grimoldi, Rivolta, Goisis, Cavallotto».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00939 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20120704
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
CAVALLOTTO DAVIDE (LEGA NORD PADANIA)
GOISIS PAOLA (LEGA NORD PADANIA)
RIVOLTA ERICA (LEGA NORD PADANIA)
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7/00939
GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA)