RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00793 presentata da ASCIERTO FILIPPO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120223

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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00793 presentata da FILIPPO ASCIERTO giovedi' 23 febbraio 2012, seduta n.591 La IV Commissione, premesso che: l'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevede, al comma 4, che «i canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione»; il medesimo articolo, al comma 7, prevede che «le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto (omissis) e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalita' o gia' esistenti»; sempre l'articolo 402, al comma 8, stabilisce che «il Ministero della difesa puo' emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unita' abitative da assegnare ai soci secondo le priorita' indicate dalle Forze armate», impegna il Governo: ad assumere iniziative, anche normative, volte a prevedere che: a) i canoni degli alloggi di servizio, realizzati o ristrutturati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 comprendano la quota di ammortamento e siano determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto; b) al fine di accelerare ed incentivare la costruzione di alloggi a favore del personale militare e civile e/o equipollente, le cooperative, gia' costituite ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto n. 1165 del 1938 che dimostrino di aver gia' realizzato interventi a favore delle forze armate e di polizia, possano chiedere al Ministero della difesa la concessione di un'area o di una caserma dismessa, individuate ai fini del comma 2, lettera a) del citato articolo 402 previa verifica mediante idonee forme di pubblicita' rivolte a cooperative con caratteristiche analoghe, assegnando l'area, mediante stipula di un atto di concessione, con diritto di superficie; c) la concessione possa avere una durata di anni cinquanta, prorogabili per una volta soltanto, facendo si' che allo scadere del decimo anno, la cooperativa possa riscattare l'area concessa procedendo all'assegnazione ai soci secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. (7-00793) «Ascierto».
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