RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00784 presentata da MESSINA IGNAZIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20120215
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Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00784 presentata da IGNAZIO MESSINA mercoledi' 15 febbraio 2012, seduta n.586 La VI Commissione, premesso che: la procedura dei rimborsi IVA che le societa' maturano trimestralmente nei confronti dell'erario attualmente risulta troppo articolata e molto onerosa per le aziende; si prenda, ad esempio, uno schema tipo del credito IVA trimestrale di una ipotetica azienda del comparto lattiero caseario, in virtu' del meccanismo delle aliquote IVA degli acquisti piu' alte rispetto a quelle di vendita: acquisti (IVA pagata ai fornitori che lo Stato deve restituire alle aziende): materia prima (latte) con Iva al 10 per cento; materie sussidiarie (confezioni, imballaggi eccetera) con Iva al 21 per cento; altre materie (carburanti, riparazioni, manutenzioni, servizi eccetera) con Iva al 4 per cento; vendite (IVA che l'azienda incassa dai clienti e deve versare allo Stato): prodotto finito (latticini e formaggi) con Iva al 4 per cento; appare pertanto evidente, in relazione ai volumi degli acquisti e delle vendite, che la differenza di aliquota tra fatture di acquisto e fatture di vendita genera un credito IVA trimestrale che le aziende normalmente chiedono a rimborso con l'effettuazione delle liquidazioni periodiche trimestrali, ad eccezione dell'importo di euro 516.456,90 che e' possibile, in virtu' dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, utilizzare in compensazione con le altre imposte come meglio di seguito specificato; la vigente legislazione in materia di crediti IVA prevede, dall'anno 1999, la possibilita' di compensare il proprio credito IVA con le altre imposte dovute con utilizzo di modo F24, il limite di compensazione ammesso, gia' dall'anno 2001 e tuttora vigente, ha un plafond di euro 516.456,90 fissato dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000; inoltre, a seguito di recenti novita' legislative entrate in vigore dal 1° gennaio 2010, detta procedura e' stata resa ancora piu' onerosa, sia in termini di costi che in termini di tempi rendendoli ancora piu' diluiti, obbligando le aziende con crediti IVA superiori a 15mila euro alla certificazione del credito da parte di professionisti abilitati i quali, al fine di rilasciare detta certificazione, debbono acquisire in azienda un grande volume di documenti fiscali da controllare. Una volta ottenuta la certificazione del credito IVA da utilizzare in compensazione e' finalmente possibile iniziare a compensare, a differenza della precedente normativa che consentiva la compensazione a partire dal primo giorno utile dopo la scadenza del trimestre in cui si generava il credito; in sintesi, per i crediti IVA maturati nel corso dell'anno, l'attuale normativa consente di utilizzare in compensazione solo euro 516.456,90, mentre la differenza viene chiesta a rimborso, la cui liquidazione, una volta completata la presentazione della documentazione prevista, corredata di apposita ed onerosa polizza fideiussoria atta a garantire il credito chiesto a rimborso, genera tempi di attesa enormi che attualmente si aggirano intorno ai 18-24 mesi, tempi che penalizzano fortemente le aziende costringendole ad anticipare le proprie risorse finanziarie, o a dover ricorrere al credito bancario per far fronte agli impegni gestionali; l'attuale meccanismo genera danni ingenti alle aziende trasformatrici che, nel tentativo di compensare i ritardi di rimborso e i relativi costi che comporta, sono spinte ad acquistare materie di prime di provenienza straniera, non assoggettabili a IVA poiche' dette operazioni rientrano negli scambi intracomunitari o importazioni di merce al di fuori dell'Unione europea con conseguente penalizzazione pero' nei confronti delle produzioni italiane. Questo problema e' particolarmente sentito tra le aziende del settore lattiero-caseario, in quanto risulterebbero estremamente penalizzate le aziende che lavorano latte nazionale e favorite invece quelle che lavorano solo o per la maggior parte latte estero,
impegna il Governo:
a promuovere una riforma strutturale di tutta la procedura dei rimborsi, disciplinata dall'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, prendendo in considerazione l'ipotesi di aumentare considerevolmente l'attuale limite della compensazione portandolo a euro 4.000.000,00 almeno per quelle imprese che abitualmente, proprio in virtu' del meccanismo suddetto, si trovano sistematicamente con un credito IVA infrannuale da chiedere a rimborso o in compensazione, oppure in alternativa consentendo alle aziende di compensare, per tutto l'anno, il credito IVA vantato nei confronti dell'erario con tutto cio' che gli adempimenti fiscali impongono di pagare mensilmente, in particolar modo tutte le imposte erariali ed i contributi, concorrendo in tal modo ad operare anche una, semplificazione fiscale, in quanto si eviterebbe il sovrapporsi di domande di rimborso da erogare e si richiederebbe la presentazione di una sola polizza fideiussoria alla fine dell'anno ove si evidenzierebbe il residuo credito IVA al netto delle compensazioni effettuate nell'anno (anziche' quattro l'anno, cioe' una per ogni periodo come attualmente accade); ad assumere iniziative volte a ripristinare, per i titolari di partita IVA, l'obbligo di comunicare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate l'importo e la tipologia dei crediti che saranno oggetto della successiva compensazione in caso di importi superiori a 10.000 euro, l'obbligo, gia' previsto ai commi 30-32 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006 e abrogato dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 158 del 2008 che prevedeva l'invio della suddetta comunicazione da parte da parte del contribuente entro il quinto giorno precedente quello in cui intendeva effettuare l'operazione di compensazione. (7-00784) «Messina, Barbato».
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
BARBATO FRANCESCO (ITALIA DEI VALORI)
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MESSINA IGNAZIO (ITALIA DEI VALORI)