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        dc:contributor          "NEGRO GIOVANNA (LEGA NORD PADANIA)" , "DE MICHELI PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO)" , "VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO)" ;
        dc:creator              "BITONCI MASSIMO (LEGA NORD PADANIA)" ;
        dc:date                 "20110222-" ;
        dc:description          "Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00500 presentata da MASSIMO BITONCI martedi' 22 febbraio 2011, seduta n.437 La V Commissione, premesso che: i recenti interventi correttivi ed integrativi delle disposizioni in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali, di cui ai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 274 dicembre 2006, n. 296), hanno reso - sia pure in un'ottica condivisibile di contenimento delle spese di personale - piu' inibente il ricorso a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al personale in organico da parte dei comuni; il comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha infatti aggiunto all'articolo 1 della citata legge finanziaria per il 2007, il comma 557-bis ai sensi del quale «Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente»; parimenti, il comma 149 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), inserendo il comma 2-ter all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 230, ha disposto che «il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno»; l'impossibilita' di escludere il lavoro accessorio nel conteggio delle spese di personale per gli enti locali e' stata confermata dalla Corte dei conti della Lombardia con deliberazione 722/pareri/2010, precisando che i buoni lavoro dell'Inps usati dagli enti locali rientrano a pieno titolo nelle spese di personale, ai sensi dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007; la facolta' per gli enti locali di attivare il lavoro accessorio era originariamente preclusa per gli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003; tale divieto e' stato successivamente mitigato dalla legge n. 33 del 2009, per effetto della quale il ricorso ai voucher era consentito per allestire manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli; proprio la finanziaria per il 2010 ha ampliato per gli enti locali l'utilizzo dei buoni lavoro, consentendone il ricorso anche per il giardinaggio, la pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, nonche' per i pensionati; trattasi, dunque, di lavori di utilita' sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunita' ed a rivalutare il ruolo della persona anziana nel contesto sociale in cui vive - basti pensare ai cosiddetti «nonni vigile» che prestano servizio presso le scuole per conto dei comuni - il che comporta per siffatte prestazioni una connotazione socio-assistenziale, impegna il Governo a valutare, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, iniziative volte a consentire agli enti locali la possibilita' di conteggiare l'utilizzo dei voucher tra le spese per il sociale, anziche' tra quelle per il personale. (7-00500) «Bitonci, Negro, De Micheli, Vannucci»." ;
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