RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00331 presentata da NEVI RAFFAELE (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 08/10/2019

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Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00331 presentato da NEVI Raffaele testo di Martedì 8 ottobre 2019, seduta n. 234 La XIII Commissione, premesso che: la legge n. 242 del 2 dicembre 2016, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», ossia la cannabis sativa , ha introdotto una disciplina del comparto con lo scopo di rilanciare la relativa filiera e il settore primario. La canapa può, tra l'altro, contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché fungere come coltura da rotazione; l'articolo 1, comma 2, della citata legge, precisa che la stessa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53 CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rubricato Liceità della coltivazione , la coltivazione di tali varietà è quindi consentita senza necessità di autorizzazione. Il commercio e consumo di infiorescenze a basso contenuto di d9-THC non è espressamente vietato dalla medesima legge n. 242; con la suddetta normativa non è più necessaria alcuna autorizzazione per la semina di varietà di canapa certificate con contenuto di Thc al massimo dello 0,2 per cento, fatto salvo l'obbligo di conservare per almeno dodici mesi i cartellini delle sementi utilizzate. La percentuale di Thc nelle piante analizzate può inoltre oscillare dallo 0,2 per cento allo 0,6 per cento senza comportare alcun problema per l'agricoltore; la legge n. 242 del 2016 se, da un lato, tutela la condotta dell'agricoltore che detenga piante di canapa risultate ai controlli con un contenuto di Thc superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, dall'altro nulla dispone in merito all'eventuale destinazione d'uso delle stesse; tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, infatti non è espressamente inclusa la produzione di infiorescenze; la raccomandazione (UE) 2016/2115 richiede un monitoraggio della presenza di Thc, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis, negli alimenti. L'articolo 26 del regolamento (CE) 1223/2009 vieta la presenza nei cosmetici delle sostanze elencate nelle tabelle I e II della Convenzione sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo del 1961, che includono la cannabis; il 10 aprile 2018, nel parere conclusivo formulato dal Consiglio superiore di sanità, si raccomanda la necessità «che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei prodotti» contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa. Questo perché il limite di THC previsto dalla legge (0,2-0,6 per cento) «non è trascurabile», e gli effetti psicotropi possono comunque prodursi, magari aumentando le dosi. Peraltro con un consumo «al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che possa produrre». Insomma, non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa; nel parere si rileva inoltre come tra le finalità della coltivazione della canapa industriale, previste al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 non è inclusa la produzione di infiorescenze né la libera vendita al pubblico; il Consiglio superiore di sanità ricorda che nei prodotti in vendita al pubblico non dovrebbero essere presenti sostanze stupefacenti o psicotrope tabellate, quali il d9-THC, impegna il Governo: ad adottare tutte le iniziative utili a sostenere la produzione agricola della canapa coltivata per la produzione di fibre, e utilizzata per scopi industriali, nonché le relative di intese di filiera, secondo modalità che escludano i prodotti a base di infiorescenze fresche ed essiccate; ad adottare iniziative per incrementare le risorse previste dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, destinate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a incentivare la filiera della canapa e al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore, estendendo le finalità della legge alla sperimentazione di nuove varietà di canapa. (7-00331) « Nevi , Spena , Mugnai , Anna Lisa Baroni , Novelli , Bagnasco , Mandelli ».
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NOVELLI ROBERTO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 
MUGNAI STEFANO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 
BARONI ANNA LISA (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 
SPENA MARIA (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 
BAGNASCO ROBERTO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 
MANDELLI ANDREA (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) 
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